REGOLAMENTO DELLA CONSULTA PROVINCIALE DI TREVISO
CAPO I
FINALITA’ GENERALI E FUNZIONI DELLA CONSULTA

ART. 1

La Consulta degli Studenti della provincia di Treviso, istituita ai sensi del D.P.R. n. 567 del 10 ottobre 1996, ha il compito di assicurare il più ampio confronto fra gli studenti di tutte le istituzioni di istruzione secondaria superiore della provincia stessa per ottimizzare ed integrare in rete le attività extracurricolari, favorire la comunicazione, creare e/o migliorare gli spazi e gli strumenti funzionali ai bisogni di incontro e di scambio, valorizzare il tempo libero e potenziare l’offerta formativa formulando proposte e pareri.


ART. 2

La Consulta Provinciale degli Studenti di Treviso (CPS) è aconfessionale e apartitica, senza scopo di lucro.

Tuttavia può rivestire un ruolo di confronto politico e culturale.


ART. 3

La Consulta rimane in carica un anno scolastico a decorrere dal 1 settembre fino al 31 agosto. Il Presidente, tuttavia, rimane in carica fino alla successiva elezione per garantire l’esecuzione di attività già deliberate in assemblea.

Per essere ammessi alla Consulta è necessario essere eletti dagli studenti della propria scuola. Le elezioni dei rappresentanti della Consulta si svolgeranno entro due settimane dal termine ultimo delle elezioni.



CAPO II
COMPOSIZIONE DELLA CONSULTA E SUA ARTICOLAZIONE

ART. 4

I membri della Consulta sono eletti in numero di due per ogni Istituto d’istruzione secondaria superiore statale e paritario , avendo cura di tenere in considerazione eventuali sedi staccate o scuole coordinate, al fine di assicurare la massima rappresentatività delle esigenze e dei problemi del territorio.


ART. 5

Sono organi della CPS:

  1. L’Assemblea dei rappresentanti;
  2. La Giunta Esecutiva o consiglio di presidenza;
  3. Il Presidente;
  4. Le commissioni tematiche o territoriali/distrettuali

ART. 6

L’assemblea elegge il Presidente tra coloro che si candidano alla carica.

La candidatura è presentata alla prima convocazione della CPS; in quella sede i candidati presentano se stessi, le proprie proposte. Si può promuovere un confronto tra i candidati in modo da evidenziare le peculiarità delle rispettive posizioni.

L’elezione avviene in seconda convocazione con le modalità previste nell’art. 12, per consentire una migliore conoscenza reciproca.


ART. 7

Il Presidente rappresenta la Consulta a tutti gli effetti, convoca l’assemblea, gestisce le riunioni della Consulta e ne coordina le attività.

In caso di assenza o d’impedimento il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

Il Vice Presidente è nominato dal Presidente tra i componenti dell’assemblea nel giorno della propria elezione, comunque prima della prossima riunione della Consulta.


ART. 8

L’assemblea elegge i membri della Giunta tra coloro che si candidano alla carica; i candidati alla carica di presidente possono candidarsi anche come componenti di Giunta.

La candidatura è proposta in prima convocazione: i candidati presentano se stessi e le proprie proposte, si può promuovere un confronto tra le diverse posizioni.

L’elezione dei componenti della Giunta avviene alla seconda convocazione della Consulta con le modalità previste nell’art. 12, dopo l’elezione del Presidente.


ART. 9

La Giunta è composta dal Presidente, dal Vice Presidente e da quattro studenti eletti dalla Consulta.

La Giunta cura l’esecuzione di quanto deliberato dall’assemblea, predispone l’ordine del giorno per le riunioni di Consulta, cura la documentazione delle attività svolte, redige il progetto delle attività della consulta, fornisce indicazioni per la stesura del bilancio preventivo, effettua una valutazione delle iniziative della Consulta.

Le decisioni effettate in Giunta sono assunte con le modalità previste nell’art. 12, in caso di parità e di impossibilità di trovare un accordo tra i membri, la decisione del Presidente è prevalente.


ART. 10

L’assemblea, il Presidente e la Giunta possono proporre commissioni specifiche che svolgano un preciso compito oppure commissioni costituite su base territoriale (coincidenti preferibilmente con un Distretto Scolastico, in questo caso denominate Consulte Distrettuali) in modo da raccogliere le istanze delle scuole appartenenti ad un determinato territorio. Le commissioni formulano proposte all’assemblea, curano la documentazione dei progetti loro affidati, riferiscono all’assemblea sui risultati conseguiti. Ogni commissione nomina al suo interno un referente che ha il compito di mantenere i contatti con il Presidente e la Giunta. I membri delle commissioni sono eletti secondo le modalità di cui all’articolo 12.


ART. 11

Il Segretario è nominato dall’assemblea e rimane in carica fino al termine dell’anno scolastico.

I compiti del segretario sono:

  1. Redigere i verbali delle sedute;
  2. Assicurare una rete di comunicazione con le scuole della Provincia e con i rappresentanti della Consulta

ART. 12

In  Consulta, le votazioni che riguardano impegni di spesa, delibere o modifiche dello Statuto saranno ritenute valide solamente in presenza del numero legale dei membri, che corrisponde al 50% + 1 degli eletti.

La nomina a presidente, membro della giunta, segretario e componente di commissioni avverrà sulla base del numero di preferenze ottenute.

Le delibere di spesa e le indicazioni per il piano finanziario dei progetti devono essere adeguatamente motivate in verbale e approvate con la maggioranza dei 2/3 dei presenti.

Le delibere dell’assemblea che non prevedono impegni di spesa sono assunte con la maggioranza del 50% + 1.

Le modifiche allo Statuto sono  ritenute valide se approvate dai 2/3 dei presenti all’assemblea.


ART. 13

L’appartenenza alla CPS e a tutti i suoi organismi  cessa per:

  1. Perdita del requisito dell’elegittibilità;
  2. Dimissioni;
  3. Due assenze ingiustificate continuative (verrà considerata ingiustificata l’assenza che non sarà stata preventivamente comunicata al presidente o al referente);
  4. La decadenza da componente della Consulta è comunicata dal Presidente alla scuola di appartenenza dello studente.

ART. 14

La CPS può richiedere, a seconda della necessità, la presenza di esperti che svolgano un ruolo di consulenza tecnica e di supporto per le scelte da operare. Ruolo analogo viene di norma svolto dal referente per la Consulta nominato dal CSA di Treviso. Inoltre, per garantire la continuità può essere eletto dall’assemblea, a maggioranza semplice, uno studente che ha fatto parte della giunta dell’anno precedente, con funzioni di consulente esterno. Tutte le persone invitate in consulta a vario titolo non hanno diritto di parola e di voto.


ART. 15

In caso di dimissioni dalla carica di Presidente si decade anche dalla carica di componente di Giunta. È formulata al Vice Presidente la proposta di assumere la carica di Presidente, in caso di accettazione l’assemblea elegge un nuovo membro della Giunta in sua sostituzione, secondo le modalità dell’art. 8.

Nel caso egli non accetti la carica si procede ad elezione diretta da parte dell’assemblea.

Tutte le altre cariche rimangono invariate, cioè il nuovo presidente non può richiedere una nuova nomina del vice presidente o sostituzione di membri della giunta.

In caso di dimissioni dalla carica di Vice presidente, il Presidente provvede a designare alla carica un altro componente dell’assemblea.

Nel caso di dimissioni da componente della Giunta, l’assemblea provvede a nuova elezione  tra tutti quelli che si candidano.


CAPO III
GESTIONE FONDI DELLA CONSULTA

ART. 16

La gestione dei fondi da parte della Consulta viene controllata dai membri dell’assemblea; il procedimento per procedere alla spesa dei fondi assegnati è il seguente:

  1. La domanda e/o proposta di un impegno di spesa  viene formulata da parte di uno o più rappresentanti durante le riunioni della C.P.S. L’impegno di spesa può riguardare l’acquisto di beni di uso comune, la realizzazione di un progetto, l’attuazione di un servizio, la formalizzazione di una collaborazione o di un patrocinio.
  2. L’approvazione della delibera di spesa avviene da parte dell’assemblea tramite votazione e motivata in verbale (vedi art. 12)
  3. Nell’ambito di un mandato scritto dell’assemblea, la Giunta o le commissioni possono decidere su attività rientranti in un progetto e per le quali sono già stati deliberati in assemblea l’impegno complessivo di spesa e i relativi criteri.
  4. Tutte le delibere di spesa dovranno essere conformi a quanto stabilito nel progetto della CPS, avere adeguata copertura finanziaria  e rispettare i principi dell’Amministrazione Pubblica.

ART. 17

Il 10% delle somme stanziate ai sensi del D.P.R. 567/96 e disponibili presso i singoli istituti sarà riservato alla copertura delle spese di viaggio, opportunamente e tempestivamente documentate, sostenute dai rappresentanti della Consulta ed ogni altra spesa necessaria la partecipazione alla Consulta Provinciale e  alle commissioni. La destinazione dei fondi assegnati alla CPS è comunicata  nel bilancio di previsione redatto dalla Giunta Esecutiva  e presentato al Dirigente del CSA di Treviso e all’Istituto a cui sono assegnati in gestione i fondi.


CAPO IV
INCONTRI DELLA CONSULTA E DEI SUOI ORGANI

ART. 18

La definizione della data dell’Assemblea della CPS viene determinata almeno 10 giorni prima della convocazione della stessa e opportunamente comunicata con apposita nota dal presidente al dirigente del CSA, che si incaricherà di inviare le relative note di comunicazione. Tali date saranno indicate anche nell’apposito indirizzo Internet. Si auspica comunque che la data scelta cada indicativamente verso il 20 del mese.


ART. 19

La CPS si riunisce di norma almeno una volta al mese in orario antimeridiano. E’ possibile convocare la Consulta in via straordinaria se esistono condizioni ed esigenze particolari. Nell’eventualità di convocazione straordinaria può essere previsto lo svolgimento della riunione nelle ore pomeridiane.

La convocazione è a cura del Dirigente del CSA  su proposta del Presidente; la formulazione dell’ordine del giorno è predisposta dalla Giunta.


ART. 20

Gli incontri della Consulta Provinciale dovrebbero essere preceduti o seguiti  da assemblee di istituto o da riunioni del comitato studentesco per favorire il confronto ed alimentare il dibattito all’interno dei singoli istituti.


ART. 21

Le commissioni tematiche e territoriali/distrettuali sono convocate dal referente di commissione e comunicate al Presidente e alla Giunta. Le commissioni si riuniscono di norma in orario pomeridiano. È possibile destinare parte dell’orario previsto per l’assemblea ai lavori delle singole commissioni. Le proposte delle commissioni devono essere discusse e approvate in assemblea.


ART. 22

La Giunta si riunisce prima dell’assemblea, dovendo decidere l’ordine del giorno, e ogni qualvolta sorgano esigenze specifiche.

Il Presidente può convocare la Giunta di propria iniziativa, su richiesta di almeno un terzo dei componenti della Consulta Provinciale, su richiesta della metà dei componenti della Giunta.


ART. 23

Per le comunicazioni inerenti il loro mandato, i componenti della Consulta possono utilizzare le linee telefoniche e/o Internet dei singoli istituti di appartenenza.


ART. 24

Nell’ambito delle convenzioni che gli studenti potranno stipulare verranno previste le seguenti modalità: per la fruizione dei locali ed attrezzature all’interno di ogni istituto scolastico le modalità d’uso verranno definite dal Consiglio di Istituto; per le iniziative non gestite direttamente dalla scuola la convenzione dovrà prevedere durata e modalità d’uso dei locali, misure da adottare in ordine alla vigilanza, alla sicurezza, all’igiene, alla salvaguardia dei beni patrimoniali e strumentali. Saranno inoltre attivate collaborazioni con gli Enti locali, le associazioni degli studenti, dei genitori, culturali e di volontariato.


ART. 25

Ogni membro dalla Consulta avrà l’obbligo di certificare con la propria firma, sia all’entrata  che all’uscita, la propria presenza all’Assemblea. Questo è necessario per il conteggio delle assenze di cui all’ art. 7, e per legittimare le votazioni.


ART. 26

Ogni anno, dopo l’elezione degli organi della consulta di cui all’artt. 6 e  8, il regolamento deve essere approvato da parte dell’assemblea con le modalità previste nell’art. 12. In caso contrario l’assemblea nomina un’apposita commissione la quale avrà il compito di modificare gli articoli non approvati  e di proporli all’assemblea, la quale voterà con le modalità previste nell’art. 12.

Nel caso, durante l’anno, si riscontrasse la necessità di procedere a ulteriori modifiche, sarà possibile nominare una commissione per la modifica, i cui membri saranno eletti con le modalità previste nell’art. 10


Regolamento approvato nell'assemblea della CPS del 22 novembre 2004