MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE DI TREVISO

Via Sartorio, 1 – 31100 TREVISO

Tel. centr. 04224297

U.O. n. 2 Scuola Primaria, Infanzia, Educativo

 

 

Prot. n. 2932/B7-D4-C7                                                                                            Treviso, 30.03.2010

 

 

IL DIRIGENTE

 

VISTO

Il proprio decreto prot. n. 13333/C7/B7/D4 del 5.8.2009 e successive rettifiche ed integrazioni per i diversi ordini di istruzione, col quale sono state approvate in via definitiva le graduatorie provinciali ad esaurimento del personale docente ed educativo per il biennio scolastico 2009/11;

 

 

VISTO

il proprio precedente atto prot. n. 16550 del 06.11.09 e successiva integrazione prot. n. 996/C7 del 10.02.2010, col quale è stata data esecuzione alle ordinanze di sospensione del TAR Lazio così come istruito dall’atto di indirizzo ministeriale prot. n. AOODGPER 09/14935 del 05.10.2009;

 

 

VISTE

altresì le richieste di parte pervenute successivamente al primo citato atto prot.n. 16550 del 06.11.09, come pure le altre richieste pervenute successivamente all’entrata in vigore della L. 24.11.09, n. 167;

 

 

CONSIDERATO

che la citata legge, interpretando autenticamente l’art. 1, comma 605, è venuta a costituire ius superveniens alla luce del quale l’esecuzione delle ordinanze cautelari del TAR Lazio in materia viene inibita a seguito dell’entrata in vigore della suddetta normativa;

 

 

VISTE

le ordinanze del Consiglio di Stato 373 e 464/2010 con le quali l’Alto Consesso. riforma le correlate ordinanze sospensive del TAR Lazio del 2009, facendo intravedere la conferma, nel merito, della valutazione in sede di gravame cautelare, per cui non può non tenersene conto nella presente sede di piena applicazione del D.M. 42/2009, laddove la stessa fonte regolamentare prevede la collocazione in coda degli esercenti le opzioni di cui all’art. 1, comma 11, dello stesso cit. D.M.;

 

 

VISTA

la nota prot. n. 2291 del 26.02.2010, con la quale il MIUR, applicando l’art. 1, comma 605, L. 27.12.06 n. 296, ne ha esplicitato autenticamente il contenuto interpretativo anche in relazione ai provvedimenti cautelari, precedentemente emessi dal TAR Lazio, integrando altresì l’indirizzo, già fornito con prot. n. 1999 del 17.02.2010, in base al quale “l’esecuzione delle suddette misure cautelari non poteva avvenire mediante la modifica delle graduatorie, inserendo a pettine i ricorrenti”;

 

 

TENUTO CONTO

che anche la Direzione Scolastica Regionale per il Veneto si era espressa analogamente con prot. n. 428/A30 del 14.01.2010 istruendo gli uffici. degli USP a  “non dare applicazione alle ordinanze emesse dai tribunali con le quali si dispone l’inserimento degli stessi a pettine, anziché a coda nelle tre province aggiuntive……”;

 

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL VENETO

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Via Sartorio, 1 – 31100 TREVISO

Tel. centr. 04224297

U.O. n. 2 Scuola Primaria, Infanzia, Educativo

 

 

DOVENDOSI

pertanto procedere a dare attuazione ai suddetti atti di indirizzo dell’Amministrazione Scolastica, mediante la revoca del proprio provvedimento prot. n. 16550 del 06.11.09;.

 

 

RICONDUCENDO

nella sfera di gravitazione ermeneutica della L. 24.4.09 n. 167, ogni altra richiesta di parte, legate ad ordinanze di sospensione pervenute nel periodo interinale tra l’emissione del precedente atto e l’entrata in vigore della stessa L. 167/09, in modo tale da non prenderle in considerazione;

 

 

VISTO

infine il proprio atto prot. n. 2681/B7-D4 del 25.03.2010;

 

 

CONSIDERATA

la delega generale conferita dal Direttore Generale ai dirigenti degli USP del Veneto con prot. n. 7466/C7 del 13.06.09, in materia di graduatorie ad esaurimento provinciale per il personale docente ed educativo;

 

D E C R E T A

 

            Per le considerazioni espresse in premessa, è revocato il provvedimento prot. n. 16550 del 06.11.09 e successiva integrazione prot. n. 996/C7 del 10.02.2010 per i docenti dell’istruzione secondaria, nella parte in cui sono state riformulate con l’inserimento a pettine dei ricorrenti in primo grado (che hanno ottenuto il provvedimento cautelare di sospensione del provvedimento impugnato), le graduatorie provinciali ad esaurimento per il personale docente ed educativo, approvate e pubblicate con proprio decreto prot. n. 13333/C7/B7/D4 del 5.8.2009 e successive parziali integrazioni.

 

            Riprendono validità, pertanto, quest’ultime graduatorie del 5.08.2009, nella parte in cui i suddetti aspiranti erano stati collocati nelle posizioni di coda.

 

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale al competente TAR ovvero quello straordinario al Capo dello Stato, per soli vizi di legittimità, entro i termini rispettivamente previsti di 60 ovvero 120 giorni.

 

 

 

Il Dirigente

(Maria Giuliana Bigardi)

 

MG/gios