Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’a.s. 2010/2011
, sottoscritto nell’anno 2010 il giorno 16 del mese di febbraio, in Roma, presso il
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in sede di
negoziazione integrativa a livello ministeriale
TRA
la delegazione di parte pubblica costituita con D.M.
n. 112 del 18 dicembre 2007.
E
i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali
F.L.C.-C.G.I.L., C.I.S.L.-SCUOLA, U.I.L.-SCUOLA, S.N.A.L.S.- C.O.N.F.S.A.L. e
GILDA-UNAMS firmatarie dei contratti collettivi nazionali di lavoro del
Comparto Scuola
PREMESSO:
-
che è necessario assicurare con la massima tempestività
l’avvio delle operazioni propedeutiche all’inizio dell’anno scolastico 2010/11,
anche al fine di procedere tempestivamente alle eventuali assunzioni a tempo
indeterminato previste dal piano triennale contenuto nella finanziaria 2007;
LE
PARTI CONCORDANO
ü
sulla necessità di orientare il presente contratto agli obiettivi,
fissati nell’Intesa sulla conoscenza, sottoscritta il 27 giugno 2007, della
stabilità dell’organizzazione scolastica e della continuità dell’azione
educativa; obiettivi ribaditi dal CCNL, sottoscritto il 29 novembre 2007, che
all’art. 4 comma 2 lett. A) richiama la garanzia della “stabilità pluriennale
dell’organico al fine di assicurare la continuità didattica del personale docente”;
ü
sulla necessità di definire un percorso graduale e progressivo idoneo a
raggiungere i predetti obiettivi anche attraverso l’attivazione in via
sperimentale, a partire dall’anno scolastico 2010/11 di modelli organizzativi
diretti a innalzare la qualità del servizio di istruzione e ad accrescerne
efficienza ed efficacia;
ü
sull’esigenza, nel contesto del predetto percorso, di garantire,
prioritariamente, la stabilità pluriennale dell’organico e di conseguenza la
continuità del servizio dei docenti ed in particolare per quelli impegnati
nell’attività di sostegno, nelle scuole collocate in aree a rischio, nelle
scuole di montagna e nelle classi funzionanti in ospedali;
ü
sulla necessità di avviare tempestivamente un calendario di incontri per la realizzazione dei predetti
obiettivi.
In
base a tale linee prospettiche di intervento e degli impegni temporali assunti,
le parti concordano il seguente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo
concernente la mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno
scolastico 2010/11.
TITOLO
I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA -
ART.1- CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E
DECORRENZA DEL CONTRATTO
1) Il
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sottoscritto in data 29 novembre 2007 agli
artt. 4 comma 2 e
2) Il
presente Contratto Collettivo Nazionale Integrativo disciplina la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A., con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato, per l’anno scolastico 2010/11.
3) Gli
effetti giuridici decorrono dalla data di stipulazione del presente Contratto
che si intende avvenuta al momento della sottoscrizione da parte dei soggetti
negoziali.
4) Le parti concordano di
riaprire il confronto negoziale, in concomitanza alla definizione degli organici
per l’a.s. 2010/11 con particolare riguardo alla scuola secondaria di II grado,
per verificare le ricadute sulle condizioni di lavoro derivanti dai
provvedimenti attuativi, in corso di emanazione, della legge 133/2008 e per individuare
utili soluzioni atte a tutelare la conservazione della titolarità del personale
docente educativo ed A.T.A. interessato.
5) Le
connesse modalità di applicazione delle disposizioni contenute nel presente
contratto sono definite con apposita ordinanza ministeriale da emanarsi a norma dell’art. 462 del D.L.vo n. 297/94
entro 30 giorni dalla data di stipulazione del presente contratto.
- ART.
2 - MOBILITA’ TERRITORIALE A DOMANDA E D’UFFICIO – DESTINATARI
1. Le
disposizioni relative alla mobilità territoriale sia a domanda che d’ufficio,
contenute nel presente contratto, si applicano a tutte le categorie del
personale della scuola docente, educativo ed A.T.A con o senza sede definitiva
di titolarità.
Il
personale docente, educativo ed A.T.A. che abbia perso la titolarità della sede
ai sensi degli articoli 36 e 59 del CCNL, avendo compiuto tre anni di servizio
in qualità di supplente, al fine di ottenere la sede definitiva nell’ambito
della provincia di titolarità, partecipa alla seconda fase del movimento (
articoli 4 e 46 del presente contratto) contestualmente al personale titolare
nella provincia.
3. Il
personale scolastico titolare di cattedra o posto in scuole oggetto di
dimensionamento, soppressione o contrazione di organico, individuato
soprannumerario in base ai criteri riportati nelle specifiche disposizioni
contenute nei successivi titoli del presente contratto, ha titolo a partecipare
a domanda alle operazioni di mobilità. Qualora nel corso delle stesse
operazioni non ottenga il trasferimento nelle sedi richieste, ovvero non possa
essere reintegrato nella sede di titolarità resasi disponibile nel corso e per
effetto delle medesime operazioni, è soggetto al trasferimento d’ufficio al
fine di ottenere una nuova sede di titolarità. Le modalità di individuazione
del soprannumerario, i criteri di effettuazione dei trasferimenti d’ufficio e
l’ordine delle operazioni ad essi attinenti sono riportati negli specifici
titoli del presente contratto, riguardanti ciascuna tipologia di personale.
4. Per
eccezionali motivi di ordine pubblico e di sicurezza personale, su richiesta
delle competenti autorità, il Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca può disporre il trasferimento o l’utilizzazione del personale
interessato, anche in altra provincia, in deroga alle disposizioni di cui al
presente contratto.
ART. 3 –MOBILITA’ PROFESSIONALE – DESTINATARI
1. Le
disposizioni relative alla mobilità professionale, contenute nel presente
contratto, si applicano ai docenti, compresi gli insegnanti tecnico-pratici
provenienti dagli Enti Locali, istitutori ed istitutrici con contratto a tempo
indeterminato che, al momento della presentazione della domanda, abbiano
superato il periodo di prova. Gli stessi devono essere in possesso della
specifica abilitazione (1) per il passaggio al ruolo richiesto ovvero, per
quanto riguarda i passaggi di cattedra (con le successive precisazioni relativamente
agli insegnanti tecnico-pratici ed agli assistenti di cattedra), della
specifica abilitazione alla classe di concorso richiesta. Si intende in
possesso della specifica abilitazione e quindi può produrre domanda anche oltre
i termini ordinari stabiliti dall’O.M., analogamente a quanto previsto per il
personale in soprannumero, il personale che consegua tale titolo attraverso i
concorsi per esami e titoli o le sessioni riservate.
In
particolare può chiedere il passaggio:
nel
ruolo della scuola dell’infanzia, purché in possesso del titolo di studio e
dell’abilitazione specifica all’insegnamento nelle scuole dell’infanzia:
a) il
personale insegnante delle scuole primarie;
b) il
personale delle scuole secondarie di I e II grado – ivi compreso il personale
diplomato;
c) il
personale educativo;
nel
ruolo della scuola primaria, purché in possesso del titolo di abilitazione (1)
all’insegnamento nelle scuole primarie:
a) il
personale insegnante delle scuole dell’infanzia;
b) il
personale insegnante nelle scuole secondarie di I e II grado ed artistica
appartenenti sia ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
c) il
personale educativo;
nel
ruolo della scuola secondaria di I grado, purché in possesso del titolo di
studio prescritto e della specifica abilitazione per le classi di concorso per
le quali è prevista:
a) il
personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola
secondaria di secondo grado ed artistica;
b) il
personale educativo;
nel
ruolo dei docenti laureati della scuola secondaria di II grado ed artistica,
purché in possesso del titolo di studio prescritto e della specifica
abilitazione per le classi di concorso per le quali è prevista:
a) il
personale insegnante delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria
di primo grado;
b) il
personale educativo;
c) il
personale diplomato delle scuole secondarie di II grado ed artistiche che
aspira a passare nei ruoli del personale insegnante laureato;
nel
ruolo della scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo
grado, su posto di sostegno:
a) il
personale insegnante ed educativo che, oltre ai requisiti previsti per il
passaggio richiesto, possiede anche lo specifico titolo di specializzazione per
l’insegnamento sul corrispondente posto di sostegno.
Il
passaggio nel ruolo del personale educativo può essere richiesto da:
a) insegnanti
di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti
di scuola primaria;
c) insegnanti
di scuola secondaria di I grado;
d) insegnanti
di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia
ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che
siano in possesso dello specifico titolo di accesso (idoneità o laurea in
Scienze della formazione primaria-indirizzo scuola primaria o i titoli di
studio conseguiti a termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali
dell’istituto magistrale conseguiti entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi
del D.M. 10. 3. 1997, art. 2 commi 1 e 3 ).
Il
passaggio nel ruolo del personale insegnante tecnico-pratico nell’ambito della
scuola secondaria di II grado può essere richiesto da:
a) insegnanti
di scuola dell’infanzia;
b) insegnanti
di scuola primaria;
c) personale
educativo;
d) insegnanti
di scuola secondaria di I grado;
e) insegnanti
di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica appartenenti sia
ai ruoli dei laureati sia ai ruoli dei diplomati;
che
siano in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della
tabella C richiesta.
Il
passaggio di ruolo può essere richiesto per un solo grado di scuola (
dell’infanzia, primaria, scuola secondaria di 1° grado, scuola secondaria di 2°
grado) e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria
di 2° grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo
ruolo, il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso
appartenenti allo stesso grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande
di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il
conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di
trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di
cattedra eventualmente già disposti.
Il
personale insegnante tecnico-pratico o assistente di cattedra degli EE.LL.
transitato nello Stato con la qualifica di insegnante tecnico-pratico può
chiedere il passaggio di ruolo se è in possesso della specifica abilitazione.
Il
passaggio di cattedra alle classi di concorso della scuola secondaria di primo
e di secondo grado può essere richiesto:
- dai docenti rispettivamente titolari della
scuola secondaria di primo grado e di secondo grado, ivi compresi i docenti
titolari su insegnamenti di Arte applicata che chiedano il passaggio di
cattedra alle classi di concorso elencate nella tabella A) e che siano in
possesso della prescritta abilitazione per la classe di concorso richiesta;
- dagli insegnanti tecnico-pratici o
assistenti di cattedra, compresi quelli transitati dagli Enti Locali, che siano
in possesso del titolo di studio di accesso alla classe di concorso della
tabella C richiesta.
2. Il
personale A.T.A, ivi compreso quello transitato dagli Enti Locali, che sia in
possesso dei prescritti requisiti di accesso al profilo richiesto può aspirare
al passaggio ad altro profilo della stessa area; mantengono, a tal fine,
validità anche i titoli previsti dalla tabella B del CCNL 24 luglio 2003, già
in possesso degli interessati alla data del 25 luglio 2008 (data di entrata in
vigore della sequenza contrattuale prevista dall’art. 62 del CCNL 29.11.2007).
_______________
(1) Conservano valore di abilitazione
all’insegnamento nella scuola elementare i titoli di studio conseguiti al
termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell’istituto
magistrale, entro l’anno scolastico 2001/2002, ai sensi del D.M. 10/3/1997.
ART. 4 – FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI
PASSAGGI
1) Le
operazioni di mobilità territoriale e professionale si collocano in tre
distinte fasi:
I
fase: Trasferimenti nell’ambito del
comune;
II
fase: Trasferimenti tra comuni della stessa
provincia;
III
fase: Mobilità professionale e mobilità
territoriale interprovinciale.
ART. 5 – RIENTRI E RESTITUZIONI AL RUOLO O
QUALIFICA DI PROVENIENZA
1. Le
operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. sono
precedute dalle assegnazioni di sede definitiva disposte nei confronti di
quelle categorie di personale che cessano dal collocamento fuori ruolo e che
vengono restituiti al ruolo di provenienza. Il personale docente e A.T.A., in
servizio presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale
della scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi
dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale della scuola
collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della Legge
23.12.1998, n. 448, che, nell’anno scolastico 2009/2010, ha perso la propria
sede di titolarità, nonché il personale docente di cui all’art.35, comma 5,
della legge 27.12.2002, n.289 (finanziaria 2003), e il personale docente,
vincitore dei concorsi a cattedra nei licei classici e scientifici presso le
scuole militari statali, è assegnato, a domanda, ad una scuola disponibile tra
quelle richieste in una provincia di sua scelta, per la stessa classe di
concorso e lo stesso ruolo di appartenenza all’atto del collocamento fuori
ruolo.
3. Per
il personale docente ed educativo, già passato in altro ruolo di insegnamento
del comparto scuola, il Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale,
nel limite delle domande prodotte, entro 10 giorni dalla pubblicazione
dell’ultimo dei movimenti previsti dispone la restituzione al ruolo di
provenienza, nei confronti di coloro che ne hanno fatto richiesta, sui posti
rimasti vacanti e disponibili dopo le operazioni di mobilità, fatti salvi gli
accantonamenti per le assunzioni a tempo indeterminato. A tal fine conserva
validità il titolo di studio previsto al momento dell’accesso al ruolo
precedente.
ART. 6
-SEDI DISPONIBILI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1a. Le
disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d’ufficio
e per quelle di mobilità professionale sono determinate dalle vacanze aventi
decorrenza dall’inizio dell’anno scolastico per il quale si effettuano i
movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale
(es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) comunicate a cura
dell’ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che
saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali.
-
1b.
Tutti i posti di strumento musicale vacanti sono disponibili per la mobilità
territoriale di I e II fase; Ai fini della mobilità della III fase vanno
preliminarmente fatti salvi gli accantonamenti per i docenti inclusi nella
seconda fascia delle graduatorie ad esaurimento, ai sensi dell’art. 11, comma
9, della legge 124/1999.
2.
Sono, inoltre, disponibili per le operazioni di mobilità:
a) le
cattedre ed i posti, ivi compresi quelli delle DOP e delle DOS, istituiti ex
novo per l’organico di diritto di ciascun anno scolastico e sprovvisti di
personale titolare (1);
b) le
cattedre ed i posti già vacanti all’inizio dell’anno scolastico o che si
dovessero rendere vacanti a qualsiasi altro titolo, la cui vacanza venga
comunicata al sistema informativo entro i termini previsti per la comunicazione
dei dati al sistema medesimo;
c) le
cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto
a tempo indeterminato;
Dalle
predette disponibilità vanno detratti i posti e le cattedre occupati dal
personale riammesso in servizio o rientrato nei ruoli di cui al precedente art.
5, commi 1 e 2.
3. Sono
altresì disponibili le cattedre ed i posti che si rendono vacanti per effetto
dei movimenti in uscita, fatta salva la sistemazione del soprannumerario.
4. Le
operazioni di mobilità del personale docente, relative alla terza fase,
realizzano l’equiparazione tra mobilità territoriale interprovinciale e
mobilità professionale, attraverso l’attribuzione di aliquote paritetiche ad
entrambe le tipologie di mobilità; ciascuna di tali operazioni è effettuata
sulla metà del 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale
provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti
richiesti e la sistemazione del soprannumero provinciale considerando
distintamente le diverse tipologie di posto ( comune/sostegno).
5. Le
operazioni di mobilità del personale A.T.A. relative alla terza fase si
effettuano sul 50% delle disponibilità destinate alla mobilità territoriale
provinciale e residuate dopo tale mobilità, fatti salvi gli accantonamenti e la
sistemazione del soprannumero provinciale.
6. Ai
fini della ripartizione dei posti di cui ai precedenti commi 4 e 5, non è
disponibile per le operazioni di mobilità relative alla terza fase l’eventuale
posto dispari eccetto i casi in cui siano
presenti nella provincia domande di mobilità professionale, e che tra le
preferenze sia compreso almeno un codice sintetico di tipo provincia, di
docenti soprannumerari abilitati e già utilizzati nel corrente anno scolastico sul
posto o classe di concorso richiesto.
(1) Sono comprese in questa categoria le
cattedre ed i posti derivanti dall’istituzione di nuovi indirizzi di studio,
purché previsti ed inseriti nell’organico di diritto dell’A.S. a cui si
riferiscono le operazioni di mobilità.
ART. 7 - SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI ED
ESCLUSIONE DALLA GRADUATORIA INTERNA D’ISTITUTO
1.
SISTEMA DELLE PRECEDENZE COMUNI.
Le
precedenze riportate nel presente articolo sono raggruppate sistematicamente
per categoria e sono funzionalmente inserite, secondo il seguente ordine di
priorità, nelle sequenze operative delle tre fasi della mobilità territoriale per
le quali trovano applicazione. Per ogni tipo di precedenza sottoelencata viene
evidenziata la fase o le fasi del movimento a cui si applica. In caso di parità
di precedenza e di punteggio, prevale chi ha maggiore anzianità anagrafica.
I) DISABILITA’
E GRAVI MOTIVI DI SALUTE
Nel
contesto delle procedure dei trasferimenti e dei passaggi ed indipendentemente
dal comune o dalla provincia di provenienza dell’interessato viene riconosciuta
una precedenza assoluta, nell’ordine, al personale scolastico che si trovi
nelle seguenti condizioni:
1)
personale scolastico docente ed educativo non vedente (art. 3 della Legge 28
marzo 1991 n. 120);
2)
personale emodializzato (art. 61 della Legge 270/82).
II)
PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO
NELLA SCUOLA O ISTITUTO DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il
personale scolastico trasferito d’ufficio o a domanda condizionata, anche su
tipologia diversa di posto (comune e/o cattedra, sostegno) ha diritto al
rientro con precedenza nella scuola, circolo o istituto da cui è stato
trasferito in quanto soprannumerario, qualora la relativa cattedra o posto si
renda disponibile per i movimenti relativi ad uno degli anni scolastici del sessennio
successivo al provvedimento suddetto. A partire dall’a.s. 2000/2001 tale
precedenza è subordinata all’aver presentato domanda condizionata. (6) (7)
La precedenza in esame si applica
alla prima fase dei trasferimenti, anche se il richiedente è titolare in un
comune diverso da quello della scuola, circolo o istituto richiesto. Detta
precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al
momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio o a domanda condizionata ( posto comune e/o
cattedra, posto di sostegno).
Tale
precedenza spetta a condizione che gli interessati abbiano prodotto domanda per
ciascun anno del sessennio e che richiedano, come prima preferenza la scuola,
circolo o istituto dove erano titolari, o preferenze sintetiche (comune o
distretto) comprensive di tale scuola, circolo o istituto. A tali fini il
personale scolastico interessato deve riportare nella apposita casella del
modulo-domanda la denominazione ufficiale della scuola, circolo o istituto da
cui è stato trasferito quale soprannumerario, nonché compilare la relativa
“dichiarazione di servizio continuativo”, facente parte dell’apposito allegato
all’O.M.. Nel caso di espressione di preferenza sintetica la precedenza in
esame ha effetto limitatamente alla istituzione scolastica dove l’interessato
era titolare, la quale verrà esaminata prioritariamente rispetto alle altre
istituzioni scolastiche comprese nella preferenza sintetica. Per le altre
preferenze comprese nel comune a cui appartiene la scuola di precedente
titolarità gli interessati usufruiscono della precedenza di cui al successivo
punto IV).
L’adempimento
inerente alla dichiarazione richiesta per usufruire della precedenza per il
rientro nella scuola, circolo o istituto di precedente titolarità risulta
assolto con la presentazione della dichiarazione per la continuità di servizio
il cui facsimile é riportato nell’apposito allegato all’O.M. dei trasferimenti,
purché in essa si faccia esplicito riferimento alla scuola dalla quale si è
stati trasferiti d’ufficio o a domanda condizionata ed all’anno in cui è
avvenuto il predetto trasferimento. Qualora l’interessato ometta di indicare la
scuola, il circolo o l'istituto o centro territoriale da cui é stato trasferito
nell'ultimo sessennio, nell'apposita casella del modulo-domanda, oppure non
alleghi la dichiarazione di cui sopra, perde il diritto alla precedenza. Per
quanto attiene ai centri per l’istruzione e la formazione dell’età adulta il
personale interessato dovrà indicare il centro territoriale competente del
distretto da cui é stato trasferito nell'ultimo sessennio.
Per la
scuola primaria, tranne il caso di scuola speciale, la precedenza in esame é
assegnata al circolo che comprende il plesso dal quale il docente beneficiario
della precedenza é stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nell’ultimo
sessennio (1). Nella scuola dell’infanzia la precedenza di cui al presente
comma é parimenti assegnata al circolo che comprende la scuola dalla quale il docente
beneficiario di detta precedenza é stato trasferito d’ufficio o a domanda
condizionata nell’ultimo sessennio (2).
L'utilizzazione
in altra scuola del personale in soprannumero nella scuola di titolarità o il
trasferimento del personale in quanto in soprannumero, non interrompe la
continuità del servizio, qualora il personale interessato richieda, in ciascun
anno del sessennio successivo, il trasferimento nella scuola di precedente
titolarità ovvero nel comune. Analogamente avviene nel caso in cui il personale
soprannumerario trasferito d'ufficio o a domanda condizionata, o rimasto in
soprannumero sulla provincia, ottenga l'assegnazione provvisoria o abbia
ottenuto il trasferimento annuale, qualora il medesimo richieda, in ciascun
anno del sessennio, il rientro nella scuola di precedente titolarità ovvero nel
comune. Qualora il predetto rientro nella scuola di precedente titolarità non
sia stato possibile nel sessennio in questione, il punteggio relativo alla
continuità del servizio nel sessennio è riferito alla scuola ove il personale è
stato trasferito d’ufficio o a domanda condizionata in quanto soprannumerario.
Si precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto sia per la
formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione
del soprannumerario da trasferire d’ufficio, sia per l’attribuzione del
punteggio con cui il medesimo personale partecipa ai trasferimenti d’ufficio,
qualora venga individuato come soprannumerario, in base alla predetta
graduatoria, nella scuola o istituto di attuale titolarità.
La
continuità del servizio nella scuola o istituto di precedente titolarità viene
altresì riconosciuta, nel sessennio, al docente trasferito d’ufficio o a
domanda condizionata dalla predetta scuola o istituto ai posti della D.O.P.
provinciale, qualora l’interessato richieda, in ciascun anno del sessennio
successivo, il trasferimento nella scuola di precedente titolarità ovvero nel
comune.
La
continuità didattica o di servizio, per il personale ATA, legata alla scuola di
ex-titolarità, del personale scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo sessennio
va considerata ai fini della sola domanda di trasferimento e non anche della
domanda di passaggio.
Il
personale, trasferito d’ufficio o a domanda condizionata nel sessennio, che
risulti perdente posto nella scuola di attuale titolarità, qualora presenti
domanda condizionata per rimanere in detta scuola, non può usufruire nello
stesso anno della precedenza per il rientro nella scuola di precedente
titolarità ma mantiene il punteggio di continuità complessivamente accumulato.
Ciò in quanto la domanda di trasferimento condizionata al permanere della
situazione di perdente posto prevale rispetto alla richiesta di trasferimento
in altre sedi, ivi compreso il rientro nella scuola di precedente titolarità.
Permane,
tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità,
il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro
i limiti del sessennio iniziale.
Nei
riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza
aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come
prima preferenza in ciascun anno del sessennio
il rientro nella scuola di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel
corso del sessennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella
domanda non interrompe la continuità del servizio e non fa perdere il diritto
alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
III)
PERSONALE CON DISABILITA’ E PERSONALE CHE HA BISOGNO DI PARTICOLARI CURE
CONTINUATIVE
Nel
contesto delle procedure dei trasferimenti, e nell’ambito di ciascuna delle tre
fasi, viene riconosciuta la precedenza, nell’ordine, al personale scolastico
che si trovi nelle seguenti condizioni:\
1) disabili
di cui all'art. 21, della legge n. 104/92, richiamato dall'art. 601 del D.L.vo
n. 297/94, con un grado di invalidità superiore ai due terzi o con minorazioni
iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella "A"
annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;
2)
personale che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere
continuativo (ad esempio chemioterapia ); detto personale ha diritto alla
precedenza per tutte le preferenze espresse nella domanda, a condizione che la
prima di tali preferenze sia relativa al comune in cui esista un centro di cura
specializzato. Tale precedenza opera nella prima fase esclusivamente tra
distretti diversi dello stesso comune;
3)
personale appartenente alle categorie previste dal comma 6, dell'art. 33 della legge n. 104/92,
richiamato dall'art. 601, del D.L.vo n. 297/94.
Il personale,
di cui ai punti 1) e 3), nella seconda e terza fase, può usufruire di tale
precedenza nell'ambito e per la provincia in cui è ubicato il comune di
residenza, a condizione che abbia espresso come prima preferenza il predetto
comune di residenza oppure una o più
istituzioni scolastiche comprese in esso.
Per
beneficiare delle precedenze di cui sopra gli interessati dovranno produrre
apposita certificazione così come dettagliato nel successivo Art. 9 -
Documentazione e Certificazioni.
IV)
PERSONALE TRASFERITO D’UFFICIO NEGLI ULTIMI SEI ANNI RICHIEDENTE IL RIENTRO NEL
COMUNE DI PRECEDENTE TITOLARITA’
Il
personale scolastico beneficiario della precedenza per il rientro nella scuola,
circolo o istituto di precedente titolarità di cui al precedente punto II) ha
titolo, con precedenza rispetto ai movimenti della seconda fase, a rientrare a
domanda, nel sessennio successivo al trasferimento d’ufficio, nel comune di
precedente titolarità o, qualora non esistano posti richiedibili in detto
comune, in quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà (3). Detta
precedenza opera esclusivamente nell’ambito della tipologia di titolarità al
momento dell’avvenuto trasferimento d’ufficio (posto comune e/o cattedra, posto
di sostegno).
Per fruire di tale precedenza gli interessati
dovranno indicare nell'apposito riquadro del modulo domanda la scuola o il
comune dal quale sono stati trasferiti d'ufficio o, in assenza di posti ivi
richiedibili (4), il comune più vicino secondo le tabelle di viciniorietà. Per
il citato sessennio é attribuito il punteggio previsto per la continuità di
servizio. A tale scopo dovrà essere attestato, con apposita dichiarazione
personale, l'anno del trasferimento d'ufficio (5) (7).
Alle
stesse condizioni, tale precedenza viene riconosciuta al personale trasferito
in quanto soprannumerario nei centri per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta, per il rientro nel comune a cui appartiene la sede amministrativa del
centro territoriale competente del distretto, dal quale è stato trasferito
nell'ultimo sessennio, considerando a tali fini le cattedre disponibili nel
comune.
Per il
personale trasferito d'ufficio, senza aver prodotto alcuna domanda, o a domanda
condizionata in altro comune in quanto soprannumerario a livello distrettuale
su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta, nel caso di
distretto intercomunale, per comune di precedente titolarità, si intende il
comune sede di distretto.
Tale
precedenza si applica, anche, limitatamente al personale A.T.A., a coloro che
vogliano rientrare in una delle scuole del singolo dimensionamento che abbia
riguardato la scuola di precedente titolarità e da cui sono stati trasferiti
nelle situazioni sopra richiamate.
Il personale,
trasferito d’ufficio nel sessennio, che risulti perdente posto nel comune di
attuale titolarità, qualora presenti domanda condizionata per rimanere nella
scuola di titolarità, non può usufruire nello stesso anno della precedenza per
il rientro nel comune di precedente titolarità ma mantiene il punteggio di
continuità complessivamente accumulato. Ciò in quanto la domanda di
trasferimento condizionata al permanere della situazione di perdente posto
prevale rispetto alla richiesta di trasferimento in altre sedi, ivi compreso il
rientro nel comune di precedente titolarità.
Permane,
tuttavia, anche negli anni successivi, mantenendo il punteggio di continuità,
il diritto al rientro nella scuola e nel comune di precedente titolarità, entro
i limiti del sessennio iniziale.
Nei
riguardi del personale scolastico soprannumerario trasferito d’ufficio senza
aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come
prima preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nel comune di precedente
titolarità, l’aver ottenuto nel corso del sessennio il trasferimento per altre
preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del servizio e
non fa perdere il diritto alla precedenza e al punteggio aggiuntivo.
V)
ASSISTENZA AL CONIUGE, ED AL FIGLIO CON DISABILITA’, OVVERO ASSISTENZA DEL
FIGLIO UNICO AL GENITORE CON DISABILITA’
Nel
contesto della procedura dei trasferimenti viene riconosciuta, in base all’art.
33 commi 5 e 7 della L. 104/92, richiamato dall’art. 601 del D.L.vo n. 297/94,
la precedenza ai genitori anche adottivi o a coloro che esercitano legale
tutela del disabile in situazione di gravità, al coniuge e al solo figlio in
grado di prestare assistenza al genitore disabile in situazione di gravità. Qualora entrambi i genitori
siano impossibilitati a provvedere all’assistenza del figlio disabile grave
perché totalmente inabili, viene riconosciuta la precedenza, alla stregua della
scomparsa di entrambi i genitori, anche ad uno dei fratelli o delle sorelle, in
grado di prestare assistenza, conviventi di soggetto disabile in situazione di
gravità.
In caso
di figlio che assiste un genitore, la situazione di unicità di funzione
nell’assistenza deriva dalla sussistenza di entrambe le sottoelencate
condizioni:
-
documentata impossibilità del
coniuge di provvedere all’assistenza per motivi oggettivi;
-
impossibilità, da parte di ciascun figlio di effettuare l’assistenza al
genitore disabile in situazione di gravità per ragioni esclusivamente oggettive,
documentate con autodichiarazione, tali da non consentire l’effettiva e
continuativa assistenza. La suddetta autodichiarazione non è necessaria laddove
il figlio richiedente la precedenza sia l’unico a convivere con il soggetto disabile.
Tale situazione di convivenza deve essere documentata dall’interessato con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia.
Il
personale scolastico appartenente ad una delle predette categorie beneficia
della precedenza limitatamente ai trasferimenti nell’ambito e per la provincia o
diocesi, per gli insegnanti di religione cattolica, che comprende il comune ove
risulti domiciliato il soggetto disabile ed a condizione che abbia espresso
come prima preferenza il predetto comune o distretto sub comunale in caso di
comuni con più distretti. Tale precedenza permane anche nel caso in cui, prima
del predetto comune o distretto sub comunale, siano indicate una o più
istituzioni scolastiche comprese in essi. Detta precedenza si applica anche
alla prima fase dei trasferimenti, alle condizioni di cui sopra, limitatamente
ai comuni con più distretti.
In
assenza di posti richiedibili nel comune ove risulti domiciliato il soggetto
disabile è obbligatorio indicare il comune viciniore a quello di residenza
dell’assistito con posti richiedibili (4).
L’indicazione della preferenza
sintetica per l’intero comune di ricongiungimento, ovvero per il distretto
scolastico di residenza, per i comuni suddivisi in più distretti, è
obbligatoria. La mancata indicazione del comune o distretto di ricongiungimento
preclude la possibilità di accoglimento da parte dell’ufficio della precedenza
sia per il comune ( o distretto) che per eventuali preferenze relative ad altri
comuni, ma non comporta l’annullamento dell’intera domanda. Pertanto, in tali
casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda
volontaria senza diritto di precedenza.
Nei
trasferimenti interprovinciali è riconosciuta la precedenza ai soli genitori,
anche adottivi, o a coloro che esercitano legale tutela e ai coniugi del
disabile in situazione di gravità, obbligati all’assistenza, che abbiano
interrotto una preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di
instaurazione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato. I figli che
assistono un genitore in situazione di gravità e che abbiano interrotto una
preesistente situazione di assistenza continuativa a seguito di instaurazione
di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, hanno diritto ad usufruire della
precedenza tra province diverse esclusivamente nelle operazioni di mobilità
annuale.
La
particolare condizione fisica che dà titolo alla precedenza deve avere
carattere permanente. Tale disposizione non
trova applicazione nel caso dei figli disabili di età inferiore ai diciotto anni,
in considerazione del fatto che, relativamente ai minorenni le certificazioni
mediche spesso non si pronunciano in merito al carattere permanente della
situazione di disabilità.
Per
beneficiare della precedenza prevista dall’art. 33, della legge n. 104/92, gli
interessati dovranno produrre apposita certificazione secondo le indicazioni
riportate nel successivo Art. 9 - Documentazione e Certificazioni.
La
predetta certificazione deve essere prodotta contestualmente alla domanda di
trasferimento.
VI)
PERSONALE CONIUGE DI MILITARE O DI CATEGORIA EQUIPARATA
In base
al disposto dell'art. 1, 5° comma, legge 10.3.1987, n. 100, dell'art. 10, 2° comma, del D.L. n. 325/87, convertito con
modificazioni nella legge n. 402/87, dell’art. 17, legge 28.07.1999 n. 266 e
dell’art. 2, legge 29/03/2001 n. 86, il personale scolastico coniuge convivente
rispettivamente del personale militare cui viene corrisposta l'indennità di
pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dalle citate norme,
ha titolo, nell'ambito della fase dei trasferimenti intercomunali, alla
precedenza nel trasferimento ai comuni richiesti a condizione che la prima
preferenza espressa nel modulo domanda si riferisca alla sede nella quale é
stato trasferito d'ufficio il coniuge, ovvero abbia eletto domicilio all’atto
del collocamento in congedo, in mancanza di istituzioni scolastiche
richiedibili, al comune viciniore. Analoga precedenza é loro riconosciuta,
nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del trasferimento nella
provincia ed alle sedi residue dopo i trasferimenti nell'ambito di tale
provincia. Tale precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei
trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Per
fruire di tale precedenza gli interessati dovranno contrassegnare l'apposita
casella del modulo domanda ed allegare la documentazione prevista al successivo
art. 9.
I
beneficiari di tale precedenza, nel solo caso di trasferimento d’ufficio del
coniuge, possono presentare domanda di movimento oltre i termini previsti dalle
presenti disposizioni nel caso in cui il trasferimento del coniuge avvenga dopo
la scadenza di detti termini. Tali domande non possono, comunque, essere
inoltrate oltre le scadenze rispettivamente previste, per ogni categoria di
personale e per ogni ordine e grado di scuola, dall’O.M. sulla mobilità del
personale scolastico.
Dopo
tali scadenze, infatti, le predette esigenze di ricongiungimento al coniuge
trasferito, possono essere esaminate solo in sede di operazioni di mobilità
aventi effetti limitati ad un solo anno scolastico.
VII)
PERSONALE CHE RICOPRE CARICHE PUBBLICHE NELLE AMMINISTRAZIONI DEGLI ENTI LOCALI
Il
personale chiamato a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli
enti locali a norma della legge 3.8.1999, n. 265 e del D. L.vo 18/08/2000 n.
267, durante l’esercizio del mandato, ha titolo, nell'ambito della fase dei
trasferimenti intercomunali, alla precedenza nel trasferimento, purché venga
espressa come prima preferenza la sede ove espleta il proprio mandato
amministrativo. Analoga precedenza e con i predetti criteri, é loro
riconosciuta, nella fase dei trasferimenti interprovinciali ai fini del
trasferimento nella sede della provincia di espletamento del proprio mandato
amministrativo.
Tale
precedenza, pertanto, non si applica alla prima fase dei trasferimenti ed alla
mobilità professionale.
L’esercizio
del mandato deve sussistere entro dieci giorni prima del termine ultimo di
comunicazione al SIDI delle domande.
Al
termine dell’esercizio del mandato, qualora il trasferimento sia avvenuto
avvalendosi della precedenza in questione, detto personale rientra nella scuola
in cui risultava titolare prima del mandato e, in caso di mancanza di posti,
viene individuato quale soprannumerario.
VIII)
PERSONALE CHE RIPRENDE SERVIZIO AL TERMINE DELL’ASPETTATIVA SINDACALE DI CUI AL
C.C.N.Q. SOTTOSCRITTO IL 7/8/1998
Il personale
che riprende servizio al termine dell’aspettativa sindacale di cui al C.C.N.Q. sottoscritto
il 7/8/1998 ha diritto alla precedenza nella fase interprovinciale dei
trasferimenti per la provincia ove ha svolto attività sindacale e nella quale
risulta domiciliato da almeno tre anni.
Tale
precedenza pertanto non si applica alla prima ed alla seconda fase dei
trasferimenti ed alla mobilità professionale.
Il
possesso del requisito per beneficiare della predetta precedenza deve essere
documentato mediante dichiarazione sotto la propria responsabilità, redatta ai
sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
2. ESCLUSIONE
DALLA GRADUATORIA D’ISTITUTO PER L’INDIVIDUAZIONE DEI PERDENTI POSTO.
I
docenti ed il personale A.T.A., con l’esclusione del direttore dei servizi
generali ed amministrativi, beneficiari delle precedenze previste per le
seguenti categorie:
Punto
I) disabilità e gravi motivi
di salute;
Punto
III) personale disabile;
Punto
V) assistenza al coniuge, al
figlio, al genitore (da parte del figlio unico in grado di prestare
assistenza), al fratello o sorella convivente con l’interessato (nel caso in
cui i genitori non possano provvedere all’assistenza del figlio perché
totalmente disabile o in caso di scomparsa dei genitori medesimi) in situazione
disabilità;
Punto
VII) personale che ricopre
cariche pubbliche nelle amministrazioni degli Enti Locali;
non
sono inseriti nella graduatoria d'istituto per l'identificazione dei perdenti
posto da trasferire d'ufficio, a meno che la contrazione di organico non sia
tale da rendere strettamente necessario il loro coinvolgimento (es. soppressione
della scuola, ecc.).
L’esclusione dalla graduatoria interna per i
beneficiari della precedenza di cui al punto V si applica solo se si è titolari
in scuola ubicata nella stessa provincia di residenza dell’assistito.
Qualora la scuola di titolarità sia in comune diverso
o distretto sub comunale diverso da quello dell’assistito, l’esclusione dalla
graduatoria interna per l’individuazione del perdente posto si applica solo a
condizione che sia stata presentata, per l’anno scolastico 2010/2011, domanda
volontaria di trasferimento per l’intero comune o distretto sub comunale di
residenza dell’assistito o, in assenza di posti richiedibili, per il comune viciniore
a quello di residenza dell’assistito con posti richiedibili (4).
Quanto sopra non si applica qualora la scuola di
titolarità comprenda sedi (plessi, sezioni associate) ubicate nel comune o
distretto sub comunale di residenza del familiare assistito.
Per gli amministratori degli Enti Locali tale
esclusione va applicata solo durante l’esercizio del mandato amministrativo e
solo se titolari nella stessa provincia in cui si è amministratore degli EE.LL.
Nel caso in cui la contrazione di organico sia tale
da rendere necessario anche il coinvolgimento delle predette categorie, il
personale in questione sarà graduato seguendo l’ordine di cui sopra.
__________________
1) I docenti della scuola primaria che
intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente
titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del plesso
sede di circolo
2) I docenti della scuola dell’infanzia che
intendano usufruire della precedenza per il rientro nel circolo di precedente
titolarità, su un posto dell’organico del medesimo, devono indicare,
nell’apposita casella del modulo domanda, il codice e la denominazione del
circolo sede dell’organico di scuola dell’infanzia in cui hanno diritto alla
precedenza
3) Il personale scolastico, titolare di
istituzione scolastica sita nel comune di nuova istituzione, ha titolo a
rientrare nel comune di precedente titolarità per un sessennio a partire
dall'anno scolastico successivo a quello di entrata in vigore della legge
regionale istitutiva del nuovo comune.
4) Per posto richiedibile si intende
l'esistenza nel comune di una istituzione scolastica corrispondente al ruolo di
appartenenza dell’interessato, a prescindere dall'effettiva vacanza di un posto
o di una cattedra assegnabile per trasferimento al medesimo.
5) In caso di più aventi diritto, la
precedenza viene attribuita secondo l'ordine di graduatoria indipendentemente
dall'anno scolastico di trasferimento per soppressione di posto o cattedra.
6) E’ equiparato il personale perdente posto
trasferito d’ufficio senza aver presentato domanda.
7) L’obbligo quinquennale di permanenza su
posto di sostegno non si applica nei confronti dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da
posto comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di
secondo grado.
ART. 8 - ASSISTENZA AI FAMILIARI DISABILI
Il
personale scolastico ( parente, affine o affidatario) che intende assistere il
familiare ai sensi dell’art. 33, commi 5 e 7, della legge n. 104/92, a
decorrere dall’anno scolastico 2000/2001 non è più destinatario di una
precedenza nell’ambito delle operazioni di mobilità; al fine di realizzare
l’assistenza al familiare disabile, il personale interessato partecipa alle
operazioni di utilizzazione e/o di assegnazione provvisoria, usufruendo della
precedenza che sarà prevista dal CCNI sulla mobilità annuale.
- ART. 9 - DOCUMENTAZIONE E CERTIFICAZIONI
a) Certificazioni
mediche.
Lo
stato di diversa abilità deve essere documentato con certificazione o copia
autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L.,
di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si
pronuncino entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati,
ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con
modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423, documentano, in via provvisoria, la
situazione di diversa abilità, con certificazione rilasciata da un medico
specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui e' assistito
l'interessato. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il
decorso dei novanta giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto
accertamento provvisorio.
Tale
accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da
parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295
integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un
esperto in servizio presso le A.S.L.. E’ fatto obbligo all'interessato di
presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del
relativo atto.
Per le
persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della
legge n. 104/92 è necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni
distinte, la situazione di disabilità e il grado di invalidità civile superiore
ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza
della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo.
Tenuto
conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative
all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare
quanto segue:
- per
le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6: nelle predette
certificazioni deve risultare la situazione di gravità disabilità;
- per
le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve
risultare la situazione di gravità della disabilità e la necessità di una
assistenza continuativa, globale e permanente, così come previsto dall'art.3,
comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto
dall’art. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n.
- per
le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle
certificazioni deve necessariamente risultare l’assiduità della terapia e
l’istituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni
devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L..
Sarà
cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui
certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal
personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le
attestazioni sopra richieste.
b) Documentazione
del rapporto di parentela e dell’assistenza continuativa
Il
coniuge, il genitore, il figlio unico in grado di prestare assistenza, il
fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità,
nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del
figlio disabile perché totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i
quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal precedente art. 7,
dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le
modalità appresso indicate:
- il
rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il
soggetto, disabile deve essere documentato con dichiarazione personale
sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio
2003, n. 3,
ovvero mediante presentazione dello stato di famiglia o di copia della sentenza
di affidamento o di adozione.
- l'attività
di assistenza con carattere continuativo ed in via esclusiva (Legge 53/2000,
artt. 19 e 20) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con
dichiarazione personale sotto la propria responsabilità, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. L’onere di tale
certificazione è prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore.
L’assistenza continuativa esercitata in via esclusiva dai beneficiari della
precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovrà essere effettivamente svolta alla
data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilità e deve
sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI
delle domande. E’ fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale
termine l’eventuale cessazione dell’attività di assistenza al familiare disabile
e la conseguente perdita del diritto alla precedenza.
Nel
caso di assistenza domiciliare, la situazione di non ricovero a tempo pieno del
soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante
certificato rilasciato dalla competente A.S.L. oppure mediante dichiarazione
personale sotto la propria responsabilità, ai sensi delle disposizioni
contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato
dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
- il
fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravità
che assistano il medesimo, in quanto i genitori sono scomparsi o
impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perché totalmente inabili (
sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di
totale inabilità dei genitori con idonea documentazione di invalidità.
c) Documentazione
per i beneficiari della precedenza ex art. 1-V comma- l. 100/87 e art. 10-
comma II - D.L. 325/87, convertito nella legge 402/87, art. 17, della legge
28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 .
Per
fruire della precedenza prevista al coniuge convivente rispettivamente del
personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennità di
pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 1-V
comma- legge n. 100/87 e art. 10- comma II - D.L. 325/87, convertito nella
legge n. 402/87, art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dell’art. 2 della
legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovrà allegare una
dichiarazione dell'ufficio ove presti servizio il coniuge, dalla quale risulti
che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorità, nonché una
dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilità, con
la quale il coniuge trasferito si dichiari convivente con il richiedente.
d) Documentazione
per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di
famiglia.
Il
punteggio per il ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli è
attribuito solo se viene allegato un certificato di residenza della persona
alla quale si richiede il ricongiungimento. In tale documentazione deve essere
precisata la decorrenza dell'iscrizione anagrafica, che deve essere anteriore
di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo dell’ufficio
territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione dei termini di
presentazione della domanda. Ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R.
28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15, della legge
16 gennaio 2003, n. 3, la residenza può essere comprovata con una dichiarazione
personale, anche redatta dall’interessato, sostitutiva del certificato medesimo
nella quale l’interessato dichiari che la decorrenza dell’iscrizione anagrafica
deve essere anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo
dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente l’indicazione
dei termini di presentazione della domanda.
2.
Tutte le predette certificazioni devono essere prodotte contestualmente alle
domande di trasferimento.
3. Deve,
inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle
disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dalla quale risulti il
grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende
ricongiungersi.
4.
Analogamente, con dichiarazione personale può essere comprovata l'esistenza di
un figlio maggiorenne affetto da infermità o difetto fisico o mentale, che sia
causa di inidoneità permanente ed assoluta a proficuo lavoro.
5. Tale
stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria, rilasciata
dagli organi di cui al successivo comma 7, ai fini dell'attribuzione del
relativo punteggio.
6. Dal
requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al
familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti
alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per l’attribuzione del
punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che
attesti tale circostanza.
7. Il
ricovero permanente del figlio, del coniuge o degli altri familiari minorati
deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura.
8. La
necessità di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato
rilasciato dalle competenti unità sanitarie locali.
9. Dalla
certificazione si deve rilevare se l'assiduità della terapia sia tale da
comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura.
11.
Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i
punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli
adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento.
ART. 10
–PERSONALE DOCENTE DELLE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E
TRENTO
1. Per
l’a.s. 2010/2011 si applicano al personale docente appartenente ai ruoli delle
province autonome di Bolzano e di Trento e ai docenti che chiedono il
trasferimento o il passaggio di cattedra o di ruolo in provincia di Trento,
provenienti da altra provincia, le disposizioni della contrattazione collettiva
provinciale in materia di mobilità prevista rispettivamente da:
- D.L.vo 24.07.1996, n. 434;
- D.P.R. 15.07.1988, n. 405 e successive
modifiche e integrazioni;
e dai conseguenti contratti collettivi
provinciali in vigore.
2. Ai
fini della complessiva mobilità interprovinciale si applicano le disposizioni
contenute nel presente Contratto, con la limitazione prevista al 2° comma,
dell’art. 2, per il personale docente della Provincia di Trento.
ART. 11
- PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO TRASFERITO D’UFFICIO PER INCOMPATIBILITA’
Il
personale docente ed educativo trasferito d'ufficio ai sensi dell'art. 468,
del D.L.vo n. 297/94, per
incompatibilità con la scuola o con la sede, non può ottenere il trasferimento,
né a domanda né d’ufficio, o l’assegnazione provvisoria per la scuola o la sede
dalla quale é stato trasferito.
Nel
caso in cui siano state espresse preferenze di tipo sintetico che comprendano
la scuola, l'istituto o la sede di incompatibilità, tali preferenze dovranno
essere annullate.
ART. 12
- CONTENZIOSO
1.
Avverso le graduatorie redatte dal dirigente scolastico o dall’autorità/ufficio
territoriale competente, nonché avverso la valutazione delle domande,
l’attribuzione del punteggio, il riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, è consentita la presentazione, da parte del personale interessato,
di motivato reclamo, entro 10 giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto,
rivolto all’organo che lo ha emanato. I reclami sono esaminati con l’adozione
degli eventuali provvedimenti correttivi degli atti contestati entro i
successivi 10 giorni. Le decisioni sui reclami sono atti definitivi.
2.
Sulle controversie riguardanti le materie della mobilità in relazione agli atti
che si ritengono lesivi dei propri diritti, gli interessati possono esperire le
procedure previste dagli artt. 135, 136, 137 e 138 del CCNL 29/11/2007 (1).
______________
(1) Art. 135 - Tentativo obbligatorio di
conciliazione (art. 1 dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione
18-10-2001)
1. Il
tentativo obbligatorio di conciliazione nelle controversie individuali di
lavoro previsto dall’art. 65, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001,
n. 165 può svolgersi, oltre che secondo le forme previste
dall’articolo 66 del medesimo decreto legislativo e dal Contratto collettivo nazionale quadro in materia di
conciliazione e arbitrato del 23 gennaio 2001, come integrato dall’Ipotesi di accordo quadro siglata in data 19.03.2003,
sulla base di quanto previsto dai successivi commi del presente articolo.
2.
Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, la parte ricorrente può,
in materia di contenzioso afferente alla mobilità interregionale, adire anche
la procedura di cui all’art. 484 del T.U. n. 297/1994.
3.
Presso le articolazioni territoriali del MIUR viene istituito un ufficio con
compiti di segreteria per le parti che devono svolgere il tentativo di
conciliazione con annesso un apposito albo per la pubblicazione degli atti
della procedura.
4. La
richiesta del tentativo di conciliazione, sottoscritta dalla parte, deve essere
depositata presso l’ufficio del contenzioso dell’amministrazione competente e
presso l’ufficio territoriale di cui al comma 2, ovvero spedita a mezzo di
lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Limitatamente alle controversie
riguardanti le materie della mobilità e delle assunzioni, sia a tempo
determinato che a tempo indeterminato, gli interessati possono presentare la
richiesta di tentativo di conciliazione ai sensi del presente articolo entro il
termine perentorio di quindici giorni dalla pubblicazione o notifica dell’atto
che si ritiene lesivo dei propri diritti, ferma restando la facoltà di
utilizzare, decorso tale termine, le altre forme previste dal comma 1.
5. La
richiesta deve indicare:
- Le
generalità del richiedente, la natura del rapporto di lavoro, la sede ove il
lavoratore è addetto;
- il
luogo dove devono essere inviate le comunicazioni riguardati la procedura di
conciliazione;
-
l’esposizione sommaria dei fatti e delle ragioni poste a fondamento della
richiesta;
-
qualora il lavoratore non intenda presentarsi personalmente, l’eventuale delega
ad altro soggetto, anche sindacale e conferibile anche in un secondo momento,
al quale la parte conferisce mandato di rappresentanza per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione.
6.
Entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta l’amministrazione compie
un primo esame sommario che può concludersi con l’accoglimento delle pretese
del lavoratore. In caso contrario, deposita nel medesimo termine le proprie
osservazioni presso l'ufficio di segreteria e la controparte potrà prenderne
visione. Contestualmente al deposito l'Amministrazione individuerà il proprio
rappresentante con potere di conciliare. La comparizione delle parti per
l’esperimento del tentativo di conciliazione è fissata, da parte dell’ufficio
di segreteria di cui al comma
7.
Qualora la soluzione della controversia prospettata riguardi le materie della
mobilità e delle assunzioni, l’amministrazione deve pubblicare all’albo
dell’ufficio di segreteria di cui al comma 2, contestualmente al ricevimento,
la richiesta di conciliazione, in modo da consentire agli eventuali terzi
interessati di venire a conoscenza del contenzioso in atto e di far pervenire
all’amministrazione loro eventuali osservazioni entro dieci giorni dalla
pubblicazione della notizia. In questo caso il termine per il deposito delle
osservazioni da parte dell’amministrazione è fissato in dodici giorni dal
ricevimento della richiesta.
8. Il
tentativo di conciliazione deve esaurirsi nel termine di cinque giorni dalla
data di convocazione delle parti. Se il tentativo riesce, le parti
sottoscrivono un processo verbale, predisposto dall’ufficio di segreteria, che
costituisce titolo esecutivo, previo decreto del giudice del lavoro competente
ai sensi dell’articolo 411 del Codice di procedura civile. Il
processo verbale relativo al tentativo obbligatorio di conciliazione è
depositato a cura di una delle parti o di una associazione sindacale, presso
10.
Qualora l’amministrazione non depositi nei termini le proprie osservazioni,
l’ufficio di cui al comma 2 convocherà comunque le parti per lo svolgimento del
tentativo di conciliazione. Qualora l’amministrazione non si presenti
all’udienza di trattazione, sarà comunque stilato un processo verbale che
prenderà atto del tentativo non riuscito di conciliazione, che verrà depositato
presso la competente Direzione provinciale del lavoro con le procedure di cui
al precedente comma 8.
11. Nei
confronti del rappresentante della pubblica amministrazione nello svolgimento
del tentativo obbligatorio di conciliazione trova applicazione, in materia di
responsabilità amministrativa, quanto previsto dal comma 8 del citato articolo 66 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165.
Art.
136 – Arbitrato
(art. 2
dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Le
parti, possono concordare di deferire la decisione di una controversia di
lavoro ad un arbitro unico, scelto di comune accordo, appartenente ad una delle
categorie di cui all’art. 5, comma 4, del CCNQ sottoscritto il 23 gennaio 2001.
Art.
137 - Modalità di designazione dell'arbitro
(art. 3
dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
(cfr. nota n. 49 del CCNL 24/7/2003)
1. La
richiesta di compromettere in arbitri la controversia deve essere comunicata
all' altra parte secondo le modalità previste dall'art. 3 del CCNQ del 23/1/2001. Entro il termine
di 10 giorni la controparte deve a sua volta comunicare, con le stesse modalità
previste dall'art. 3 del medesimo CCNQ, se intende o meno
accettare la proposta. Se la proposta è accettata, entro i successivi 10 giorni
le parti procederanno alla scelta, in accordo tra loro, di un arbitro
appartenente alle categorie previste dall'art. 5, comma 4, del CCNQ predetto.
In caso
di mancato accordo, entro lo stesso termine, si procederà, alla presenza delle
parti e presso la camera arbitrale competente, all'estrazione a sorte
dell'arbitro, scelto nell'ambito della lista arbitrale regionale prevista dall'art. 5, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
Ciascuna
delle parti può decidere di revocare il consenso prima dell'estrazione a sorte
degli arbitri, fatto salvo quanto previsto, in tema di sanzioni disciplinari,
dall’art. 6, comma 2, del CCNQ 23-1-2001.
2.
Ciascuna delle parti può rifiutare l’arbitro sorteggiato qualora il medesimo
abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con l’altra parte,
o motivi non sindacabili di incompatibilità personale.
Un
secondo rifiuto della stessa parte comporta la rinuncia all’arbitrato, ferma
restando la possibilità di adire l’autorità giudiziaria.
3.
L’atto di accettazione dell’incarico da parte dell’arbitro deve essere
depositato, a cura delle parti, presso la camera arbitrale stabile, costituita
ai sensi dell'art. 5, commi 1 e 2, del CCNQ del 23/1/2001,
entro cinque giorni dalla designazione comunque effettuata, sotto pena di
nullità del procedimento.
4. Le
parti possono concordare che il procedimento si svolga presso la camera
arbitrale regionale oppure, dandone immediata comunicazione alla medesima,
presso l’istituzione cui appartiene l'interessato.
5. Si
applicano per l'arbitrato le procedure previste dagli articoli 4 e 6 del CCNQ del 23 /1/2001.
Art.
138 - Norma finale
(art. 4
dell’accordo successivo su arbitrato e conciliazione 18-10-2001)
1. Per
tutto quanto non previsto dai presenti articoli si rinvia al CCNL quadro sottoscritto in data 23/1/2001 ed
alle disposizioni del D.L.vo. 165/2001.
TITOLO II - SEZIONE PERSONALE DOCENTE -
ART. 13 - DESTINATARI
1. Le
disposizioni relative ai trasferimenti e ai passaggi contenute nel presente
titolo si applicano ai docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con
sede definitiva, ivi compresi quelli titolari su posti di dotazione organica
provinciale (DOP) della scuola secondaria e quelli titolari sui posti delle
dotazioni organiche di sostegno (DOS) della scuola secondaria di II grado, ed a
quelli immessi in ruolo senza sede definitiva, i quali partecipano alle
operazioni di trasferimento contestualmente ai docenti di ruolo con sede
definitiva, nonché al personale insegnante tecnico pratico o assistente di
cattedra degli EE. LL. transitato nello Stato con la qualifica di insegnante
tecnico-pratico.
2. I
docenti ancora in attesa di sede definitiva, ivi compreso il personale docente ed educativo che ha perso la sede di
titolarità ai sensi dell’ articolo 36 del CCNL, ed i docenti nominati in ruolo senza sede
definitiva, sono considerati, rispetto a qualunque sede richiesta, come
provenienti da fuori sede; pertanto essi partecipano alla II fase dei
trasferimenti nell’ambito della provincia. I predetti docenti, al fine di
ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni di mobilità, devono
presentare domanda di trasferimento per le sedi della provincia di titolarità;
in caso contrario vengono trasferiti d’ufficio con punti zero.
Qualora
non ottengano alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sono assegnati a
sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali d’ufficio
dei titolari D.O.P., prima delle operazioni della III fase – ovvero della
mobilità professionale e mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine,
seguendo l’ordine di graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a
ciascun aspirante viene assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito
provinciale, per una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo
la tabella di viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza
valida espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende
come comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande comune si
prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro Territoriale
si considera il comune della sede amministrativa; per le preferenze provincia,
D.O.P. o D.O.S. si considera come comune di partenza il comune del capoluogo di
provincia. In mancanza di disponibilità sulle tipologie di posto suddette i
docenti della scuola primaria titolari su tipologia di posto comune e i docenti
della scuola secondaria di primo grado titolari su classe di concorso
partecipano d’ufficio sui posti di istruzione per l’età adulta seguendo la
tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi amministrative di
centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa.
CAPO I - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITA’
PER I MOVIMENTI
ART. 14
- DISPOSIZIONI GENERALI SULLE DISPONIBILITÀ PER I MOVIMENTI
1. Sono
utilizzabili ai fini dei trasferimenti e dei passaggi tutti i posti e le
cattedre che risultino vacanti e compresi nella pianta organica relativa
all'organico di diritto dell’anno scolastico 2010/2011.
Sono
posti d'insegnamento quelli costituiti con:
1) attività
di sostegno;
2) corsi
per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i Centri
Territoriali;
3) dotazioni
organiche provinciali nella scuola secondaria;
4) posti
per l’insegnamento della lingua straniera appartenenti all’organico di circolo
della scuola primaria;
5) posti
attivati presso strutture ospedaliere;
6) posti
attivati presso strutture carcerarie (con esclusione di quelli della scuola
primaria, per i quali esiste il ruolo speciale).
Per la
scuola primaria, ai fini dei trasferimenti e dei passaggi, sono utilizzabili i
posti dell’organico di circolo stabilito e valido per l’anno scolastico dal
quale decorrono i movimenti medesimi, ivi compresi i posti per l’insegnamento
della lingua straniera, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti
attivati presso strutture ospedaliere, i posti di ruolo speciale in scuole
speciali, nonché i posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territoriali.
Per la
scuola primaria i posti di sostegno, i posti di tipo speciale e i posti
dell’organico, individuati a livello di circolo didattico, sono richiedibili
mediante l’indicazione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di
circolo. I posti per l’insegnamento della lingua straniera dell’organico di
circolo sono richiedibili esclusivamente dai docenti in possesso dei titoli
richiesti per l’insegnamento della lingua straniera (1) I suddetti docenti
possono esprimere l’ordine di preferenza tra posto comune e lingua; in assenza
di tale indicazione la priorità viene attribuita al posto di lingua.
L’organico
di scuola dell’infanzia ed primaria relativo agli istituti comprensivi è
richiedibile tramite l’indicazione del codice della scuola o plesso sede di
organico e docenti.
Ai fini
dei trasferimenti e dei passaggi nella scuola dell’infanzia sono utilizzabili i
posti dell’organico, i posti di sostegno, i posti di tipo speciale, i posti
attivati presso le strutture ospedaliere , ed i posti di ruolo speciale in
scuole speciali stabiliti per l’anno scolastico dal quale decorrono i movimenti
medesimi. I posti dell’organico, di sostegno e di tipo speciale, individuati a
livello di circolo didattico, sono richiedibili mediante l’indicazione del
codice e della dizione in chiaro del circolo medesimo. L’organico delle sezioni
aggregate a scuole secondarie di I grado é richiedibile mediante l’indicazione
del codice al quale é assegnato l’organico medesimo.
Inoltre,
ai fini della mobilità disciplinata dal presente contratto, oltre ai posti
vacanti di organico-sede (compresi i posti speciali e di sostegno), a quelli
della dotazione organica provinciale (D.O.P.) - con l’esclusione della scuola
dell’infanzia e primaria – e a quelli della D.O.S della scuola secondaria di II
grado, sopra individuati, sono disponibili i posti che si rendono vacanti per
effetto del trasferimento medesimo, fatte salve le limitazioni di seguito riportate.
Si può
dar luogo alle operazioni della III fase - trasferimenti da fuori provincia e
passaggi - solo dopo la completa sistemazione, sia mediante trasferimento a
domanda che mediante trasferimento d'ufficio, dei docenti soprannumerari
sull'organico sede provinciale, sulla dotazione organica provinciale (D.O.P.)
della scuola secondaria, nonché dei docenti in attesa della sede definitiva di
titolarità.
2. Non
sono considerati disponibili i posti e le cattedre che si renderanno vacanti a
seguito dei passaggi di ruolo in altro ordine scuola disposti con la medesima
decorrenza dei trasferimenti fatto salvo quanto previsto dal comma 3
dell’articolo
3. Non
sono considerati disponibili le cattedre ed i posti la cui vacanza non sia
stata trasmessa al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite
disposizioni ministeriali.
4. Le
cattedre ed i posti di cui ai precedenti commi 2 e 3 non sono disponibili
neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere
utilizzate solo per gli adempimenti il cui effetto é limitato ad un solo anno
scolastico.
____________
(1) Titoli richiesti: a) superamento concorso
per esami e titoli a posti d’insegnante elementare con il superamento anche
della prova facoltativa di lingua straniera, ovvero sessioni riservate per il
conseguimento dell’idoneità nella scuola elementare con superamento della prova
di lingua straniera; oppure b) attestato di frequenza dei corsi di formazione
linguistica in servizio autorizzati dal ministero; oppure c) possesso di laurea
in Scienze della formazione primaria o di laurea in Lingue straniere valida per
l’insegnamento della specifica lingua straniera nella scuola secondaria; oppure
d) certificato rilasciato dal ministero degli affari esteri attestante un
periodo di servizio di almeno 5 anni prestato all’estero con collocamento fuori
ruolo relativamente all’area linguistica della zona in cui é stato svolto il
servizio all’estero.
ART. 15 - SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1.
Prima di eseguire la terza fase della mobilità (trasferimenti interprovinciali
e passaggi), si procede alla assegnazione della sede definitiva, anche
d’ufficio, nei confronti di tutti gli insegnanti comunque già di ruolo nella
provincia ed attualmente in attesa di sede.
3.
Qualora, per effetto dei trasferimenti disposti venga ad essere modificata la
tipologia dei posti di scuola speciale, di sostegno e ad indirizzo didattico
differenziato eventualmente indicata nei bandi di concorso, gli uffici
scolastici territorialmente competenti possono procedere alla rettifica
puntuale dei singoli trasferimenti effettuati sui posti predetti, al fine di
garantirne l'effettiva disponibilità per le nomine dei vincitori.
4. Nel
corso dei movimenti interprovinciali si deve altresì tener conto delle unità di
personale perdente posto di scuola speciale o ad indirizzo didattico
differenziato e di sostegno, che non potendo essere trasferite d'ufficio sulla
medesima tipologia di posto di insegnamento o su altra tipologia corrispondente
per mancanza di disponibilità, devono essere sistemate su posti di tipo comune.
5. Il
posto di una qualsiasi tipologia presente nell’organico di diritto della scuola
dell’infanzia e primaria, resosi vacante a seguito del trasferimento del
titolare su posto di altra tipologia (es. comune, speciale, sostegno, lingua
straniera nella scuola primaria) eventualmente disposto nel corso dei movimenti - compresi quelli della terza fase
- é utilizzabile per i trasferimenti interprovinciali e per i passaggi, nei
limiti in cui, nell'ambito della provincia medesima, non
vi siano docenti soprannumerari o in attesa di sede da sistemare su posti della
medesima tipologia.
I docenti di sostegno che ottengono il
trasferimento interprovinciale su posto
di sostegno, qualora nella provincia di destinazione vi sia esubero di organico
su posti di tipo comune, hanno l’obbligo di permanere sul posto di sostegno per
un quinquennio.
ART. 16 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E
SECONDO GRADO
1. Ai
fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei
passaggi di cattedra e di ruolo, che possono essere effettuati per ogni singola
provincia e per ciascuna classe di concorso, dal numero complessivo delle
cattedre e dei posti dell’organico di diritto, ivi compresi quelli attivati
presso i Centri Territoriali, quelli delle dotazioni organiche provinciali e
quelli delle D.O.S. della scuola secondaria superiore, debbono essere detratti
i seguenti valori:
a) totale
dei docenti di ruolo con sede definitiva, ivi compresi i docenti di ruolo
titolari delle dotazioni organiche provinciali e i docenti di ruolo ancora in
attesa di sede definitiva che otterranno la sede nel corso delle operazioni di
mobilità disciplinate dal presente contratto;
b)
totale dei docenti non licenziabili, ai sensi degli artt. 43 e 44,della legge
270/1982.
c) numero
dei posti o cattedre del contingente riservato al concorso per gli anni
scolastici precedenti a quello per il quale dovranno essere disposti i
movimenti qualora detti posti o cattedre non siano stati effettivamente coperti
per nuova nomina (1).
2. Nel
disporre i trasferimenti nell’ambito della provincia dalle classi di concorso a
posti di sostegno e viceversa deve essere salvaguardato un numero di posti
necessario alla sistemazione del
personale di cui ai punti b),c), del comma 1 del presente articolo.
3. La
sede lasciata vacante a seguito di passaggio di cattedra del titolare é
utilizzabile anche nel corso dei trasferimenti interprovinciali, sia
qualitativamente che quantitativamente.
4. Sui
posti costituiti con attività di sostegno non si effettuano passaggi di
cattedra, di conseguenza il numero di tali posti non é preso in considerazione
ai fini della determinazione del numero dei passaggi di cattedra.
______________
(1) Nel predetto contingente non va più
compreso il numero di cattedre e posti accantonati, nell'anno scolastico
precedente a quello in cui si dispongono i trasferimenti, per i docenti inclusi
con riserva nelle graduatorie nazionali di cui all'art. 8 bis legge 426/88.
Qualora la riserva dovesse risolversi positivamente a seguito di sentenza
giurisdizionale o D.P.R. di accoglimento di ricorso straordinario, i relativi
posti verranno individuati nelle disponibilità dell’anno di definizione dei
ricorsi medesimi.
CAPO II - ATTRIBUZIONE DELLE CATTEDRE E DEI
POSTI
ART. 17 - MODALITA’ DI ASSEGNAZIONE AI CORSI
PER L’ISTRUZIONE E
1. I
movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
nella scuola elementare e nella secondaria di I grado vengono disposti sui
Centri Territoriali soltanto se gli interessati ne avranno fatta esplicita
richiesta nel modulo domanda utilizzando puntualmente i relativi codici
riportati sui Bollettini Ufficiali delle scuole pubblicati sulla rete Intranet.
2. L’assegnazione
sui posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i
centri territoriali viene disposta anche d’ufficio secondo quanto previsto dal
presente contratto, fatto salvo quanto previsto all’art. 1 comma 4.
ART. 18 - MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE
CATTEDRE E DEI POSTI - CATTEDRE INTERNE ED ESTERNE
1. I
movimenti su cattedre per le quali é previsto il completamento in una o due scuole
della medesima sede o di altra sede saranno disposti soltanto se gli
interessati ne avranno fatta esplicita richiesta nel modulo-domanda. Tale
richiesta non é differenziabile a livello delle singole preferenze e vale,
pertanto, per tutte le preferenze sia in ordine alla tipologia dei posti che
agli ambiti territoriali (1).
Il
docente trasferito su cattedra costituita tra scuole diverse sarà tenuto a
completare l'orario di insegnamento nella seconda delle due scuole ed anche
nella terza eventuale scuola così come verrà indicato negli elenchi del
personale trasferito. Tale completamento potrà essere conferito per tutte le
scuole, comprese quelle che abbiano classi a tempo prolungato. Il docente dovrà
intendersi titolare nella prima delle scuole indicate, per cui se si libererà o
si costituirà una cattedra nella scuola di titolarità, l'interessato sarà
automaticamente assorbito in tale scuola.
2.
Parimenti il docente titolare su cattedra articolata su scuole di comuni
diversi, ove nella prima delle scuole si liberi una cattedra articolata con
scuole dello stesso comune, sarà automaticamente ed immediatamente assorbito su
questa ultima cattedra.
3. Tali
assorbimenti avverranno a condizione che la cattedra, prevista nell'organico,
sia priva di titolare. Non sono necessari a tal fine ulteriori provvedimenti da
parte dell’ufficio territorialmente competente.
4. I
docenti che siano titolari di cattedra costituita su scuole diverse, qualora
intendano essere trasferiti nella scuola di completamento dovranno, viceversa,
farne apposita domanda.
5. Si
avverte che le cattedre costituite su più scuole, possono essere modificate
negli anni scolastici successivi per quanto riguarda gli abbinamenti qualora
non si verifichi più disponibilità di ore nella scuola assegnata per
completamento di orario. Pertanto, i docenti trasferiti su tali cattedre sono
tenuti a completare l'orario d'obbligo nelle scuole nelle quali il nuovo
organico prevede il completamento d'orario.
6. Per
la scuola secondaria di primo e di secondo grado, le modalità di assegnazione
delle cattedre orario, sia nei movimenti a domanda sia nei trasferimenti
d'ufficio, sono le seguenti:
1) in
caso di preferenza puntuale (singola scuola o istituto) sono esaminate in
stretto ordine sequenziale:
a) le
cattedre interne alle scuole;
b) le
cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune;
c) le
cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi;
2) in
caso di preferenza sintetica (distretto, comune, provincia) sono esaminate in
stretto ordine sequenziale:
a) le
cattedre interne per ciascuna scuola o istituto compreso nella singola
preferenza sintetica, secondo l'ordine del bollettino;
b) le
cattedre orario esterne con completamento nello stesso comune per ciascuna
scuola o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine
del bollettino;
c) le
cattedre orario esterne con completamento in comuni diversi per ciascuna scuola
o istituto compreso nella singola preferenza sintetica, secondo l'ordine del
bollettino.
7. Ovviamente,
nel caso di movimento a domanda, le cattedre orario saranno prese in
considerazione solo se l'interessato ha espresso il proprio gradimento ad
accedervi, contrassegnando in modo corrispondente le apposite caselle del
modulo-domanda.
POSTI NELLE SCUOLE SECONDARIE DI I GRADO
9. Nell'ambito
di ciascuna preferenza territoriale sintetica (comune, distretto, provincia) il
trasferimento é disposto su cattedre.
10. Per
ognuna delle predette preferenze sintetiche lo scorrimento delle scuole, ai
fini dell’assegnazione del tipo posto “cattedre”, avviene secondo il seguente
ordine:
1) cattedre
interne alla scuola;
2) cattedre
orario esterne stessa sede;
3) cattedre
orario esterne fuori sede;
tenendo
ovviamente conto della richiesta eventualmente espressa per le cattedre
articolate su più scuole dello stesso o di diverso comune.
11. All'interno
di ognuno dei precedenti 3 punti al docente viene assegnata la prima scuola in
cui sia disponibile una cattedra secondo l'ordine risultante dall'elenco
ufficiale.
12. Tale
modalità di assegnazione sarà modificata qualora, sempre nell'ambito di ognuno
dei predetti punti, esistano altre scuole della preferenza sintetica suddetta
con cattedre disponibili e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo i
criteri del precedente comma sia stata richiesta da altro aspirante con
punteggio inferiore, mediante però, una indicazione di tipo più specifico.
CATTEDRE
ORARIO, CORSI SERALI NELLA SCUOLA DI II GRADO E ORGANICI DISTINTI NEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SUPERIORE
13. Coloro
che desiderano il trasferimento, nell'ambito dello stesso istituto, dal corso
diurno al corso serale, devono farne specifica richiesta riportando la
denominazione ufficiale del corso serale, comprensiva della dizione in chiaro
della scuola con l'indicazione “serale” e del codice corrispondente al corso
serale, parimenti, coloro che desiderano il trasferimento dal corso serale al
corso diurno, sempre nell'ambito dello stesso istituto, devono farne specifica
richiesta riportando la denominazione ufficiale del corso diurno ed il relativo
codice. Si fa presente che tali trasferimenti sono disposti con precedenza
rispetto ai trasferimenti nell'ambito della stessa sede. Analoga precedenza viene
attribuita a coloro che chiedono il trasferimento nell’ambito dello stesso
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici
distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia
esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
14. Coloro
che desiderano il trasferimento o il passaggio in altri istituti, in cattedre o
cattedre orario che funzionano in corsi serali, devono ugualmente formulare la
preferenza specifica per il corso serale di ciascun istituto richiesto.
15. Nel
caso in cui l'insegnante adoperi preferenze di tipo sintetico (distretto,
comune, provincia), poiché tali preferenze non comprendono cattedre o cattedre
orario con titolarità in corsi serali, il medesimo, qualora desideri essere
assegnato anche su tali cattedre, deve farne esplicita richiesta nella apposita
casella del modulo-domanda. Tale richiesta vale per tutte le preferenze
sintetiche espresse non essendo differenziabile a livello di singola
preferenza.
16. Sempre
con riguardo alle preferenze sintetiche si fa presente che qualora il docente
abbia richiesto anche il corso serale, barrando l'apposita casella del modulo
domanda, la ricerca di tale tipo di cattedra viene effettuata, in stretto
ordine sequenziale, secondo le seguenti priorità:
a)
corsi diurni per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica,
secondo l'ordine del bollettino;
b)
corsi serali per ciascun istituto compreso nella singola preferenza sintetica,
secondo l'ordine del bollettino.
17. La
cattedra orario tra il corso diurno e il corso serale (o viceversa) viene
considerata come cattedra orario fra due istituti diversi. Pertanto, coloro che
hanno fatto esplicita richiesta per le cattedre orario fra istituti diversi possono
essere trasferiti anche su cattedre orario fra corsi diurni e corsi serali.
18.
Qualora, a seguito di contrazione di ore nell’organico di diritto, si
costituisca ex novo una cattedra orario con completamento esterno da assegnare
ad uno dei docenti già titolari nella scuola ed in servizio su cattedra interna
nel corrente anno scolastico, tale assegnazione avrà carattere annuale e dovrà
avvenire tenendo conto della graduatoria interna d’istituto formulata ai sensi
del successivo comma 3 dell’art. 23, aggiornata al successivo 31 agosto.
In
presenza di più richieste volontarie, avanzate da docenti interessati a
ricoprire la cattedra orario esterna, la definizione delle modalità e dei
criteri di applicazione delle precedenze ex art. 7 c. 1 del presente contratto
o di altre agevolazioni di legge (ad es. tutela delle lavoratrici madri) dovrà
essere definita in tempo utile dalla contrattazione d’istituto.
_______________
(1) Nel caso in cui l'aspirante al movimento
abbia barrato erroneamente entrambe le caselle relative alle due tipologie di
cattedre orario, è considerata valida l'indicazione inerente a "cattedre
orario tra istituti dello stesso comune e cattedre orario tra istituti di
comuni diversi", in quanto tale preferenza é comprensiva anche dell'altra
indicazione inerente alle sole cattedre orario tra istituti dello stesso
comune.
ART. 19 - SEZIONI ASSOCIATE E SUCCURSALI
1. Le
sezioni associate vanno considerate, ai fini dei movimenti, come scuole
autonome. Pertanto i movimenti su tali sezioni vengono disposti soltanto se
l'aspirante ne avrà fatta esplicita richiesta con apposita preferenza, tenendo
sempre presente che il numero complessivo delle preferenze non deve essere
superiore a 15 (1).
2. I
movimenti da sezioni associate, funzionanti in comuni diversi, alla sede
principale o ad altri istituti della sede principale sono considerati a tutti
gli effetti movimenti fra comuni diversi.
3. Le
succursali funzionanti nello stesso comune vanno considerate, invece, ai fini
dei movimenti, come parte integrante dell'istituto da cui dipendono e non
risultano comprese negli elenchi ufficiali delle scuole. I movimenti vengono,
pertanto, disposti esclusivamente per l'istituto principale.
_____________
(1) Sono da considerarsi sezioni associate
tutte quelle site in comune diverso da quello della sede principale, nonché
quelle associate, anche nell'ambito dello stesso comune, ad istituti di ordine
e tipo diverso per effetto del dimensionamento . Le suddette sezioni associate,
sia site nello stesso comune dell'istituto principale che in comune diverso,
sono caratterizzate come istituti autonomi sul bollettino ufficiale delle
scuole.
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 20-INDIVIDUAZIONE
SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
1. Al
fine dell'individuazione del personale docente soprannumerario si stabilisce
quanto segue:
A)
Unificazione nella scuola secondaria di I e II grado.
Nel
caso in cui provvedimenti di dimensionamento della rete scolastica realizzino
unificazioni di due o più istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine
o grado, gli effetti sul trattamento degli eventuali soprannumerari sono i
seguenti:
I) le
istituzioni dello stesso grado, ordine e tipo, funzionanti nello stesso comune,
danno luogo ad un unico organico ed i docenti titolari di tali istituzioni
confluiscono in un’unica graduatoria ai fini dell’individuazione dei perdenti
posto;
II) le
istituzioni che nel processo di unificazione con altre scuole non possono
realizzare un unico organico, in quanto ubicate in diverso comune o perché
appartenenti a diverso ordine e tipo, continueranno ad essere sede di organico
ed i docenti ivi titolari rimangono inclusi in graduatorie distinte ai fini
dell’individuazione dei perdenti posto.
B)
Dimensionamento dei circoli didattici e/o istituti comprensivi, per la relativa
parte di organico.
Nella
scuola primaria e dell’infanzia l’individuazione del perdente posto avviene
come segue:
I) nel
caso di unificazione di più circoli e/o di istituti comprensivi tutti i docenti
titolari dei circoli e/o istituti comprensivi che sono confluiti interamente
nel nuovo circolo e/o istituto comprensivo entrano a far parte di tale circolo
e/o istituto comprensivo e formano un’unica graduatoria, distinta per
tipologia, per l’individuazione del perdente posto;
II) nel
caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, singoli plessi o
scuole dell’infanzia confluiscano in altro circolo o istituto comprensivo,
tutti i docenti titolari nel circolo e/o istituto comprensivo ed assegnati, nel
corrente anno scolastico, dal dirigente scolastico sui plessi medesimi o sulle
scuole dell’infanzia medesime possono esprimere, al fine di garantire la
continuità didattica, un’opzione per l’acquisizione della titolarità nel
circolo e/o istituto comprensivo di confluenza. L’ufficio territorialmente
competente, sulla base di tale opzione, prima delle operazioni di mobilità,
procede all’assegnazione di titolarità dei predetti docenti nei circoli e/o
istituto comprensivo in cui sono confluiti i plessi e le scuole dell’infanzia.
Ai fini dell’individuazione dei soprannumerari in ciascuno dei circoli e/o
istituti comprensivi di arrivo si procede alla formulazione di un’unica graduatoria
comprendente sia i docenti già facenti parte dell’organico del circolo e/o istituto
comprensivo medesimo sia i docenti neo-titolari a seguito della precedente
operazione di modifica della titolarità. I docenti in servizio nel plesso che è
confluito in un altro circolo e/o istituto comprensivo che non optano,
rimangono a far parte dell’organico del circolo e/o istituto comprensivo di
precedente titolarità ai fini dell’individuazione dei soprannumerari, mentre
diventano automaticamente soprannumerari qualora il circolo e/o istituto
comprensivo di precedente titolarità sia stato soppresso. In quest’ultimo caso
i titolari individuati soprannumerari usufruiscono a domanda della precedenza
per il rientro in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto
al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I -
DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto. I
docenti che hanno acquisito la titolarità nel nuovo circolo e/o istituto
comprensivo mediante le modalità precedentemente illustrate, possono, comunque,
produrre domanda di trasferimento.
C) Dimensionamento
di istituti nella scuola secondaria di I e II grado.
Con la
cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria di I grado
(ivi compresi gli istituti comprensivi) o di II grado o di una sezione staccata
con organico autonomo, e l’attribuzione delle relative classi a più istituti
dello stesso grado, ordine e tipo funzionanti nello stesso comune, i docenti
titolari della scuola soppressa ottengono la titolarità nei nuovi istituti
secondo le seguenti modalità.
L’ufficio
scolastico territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità,
sulla base di un’unica graduatoria per singola classe di concorso o posto
comprendente tutti i docenti titolari delle istituzioni scolastiche o sezioni
staccate con organico autonomo coinvolte nel provvedimento di dimensionamento,
individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi derivanti
dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I docenti
provenienti dalla scuola o dalle scuole di cui é cessato il funzionamento, non
individuati come perdenti posto, verranno assegnati, con priorità
nell’istituto, ivi compresi gli istituti comprensivi, in cui è confluita la sede
di servizio, o la sede in cui prestano il numero prevalente di ore nell’anno in
corso e, in subordine, sui restanti posti disponibili nelle istituzioni
risultanti dal dimensionamento in ordine di graduatoria ed in base alla
preferenza espressa. I docenti delle istituzioni non soppresse individuati come
soprannumerari e gli ex titolari della scuola soppressa individuati come
soprannumerari usufruiscono della precedenza per il rientro, in fase di
mobilità, in una delle scuole oggetto del dimensionamento, come previsto al
punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
D) Succursali
e/o corsi, che a seguito del dimensionamento, confluiscano presso altre
istituzioni scolastiche funzionanti nello stesso comune.
Nel caso in cui le succursali e/o
i corsi, a seguito di dimensionamento, confluiscano presso altre istituzioni
scolastiche dello stesso ordine o tipo funzionanti nello stesso comune, il
personale docente dell’istituto che, ancorché esistente, ha subito una
riduzione di classi ha titolo a transitare nell’istituto di confluenza mediante
esercizio di opzione con le seguenti modalità.
L'ufficio scolastico territorialmente
competente, prima delle operazioni di mobilità, sulla base di un’unica
graduatoria per singola classe di concorso o posto comprendente tutti i docenti
titolari delle istituzioni scolastiche coinvolte nel provvedimento di
dimensionamento, individua i docenti soprannumerari in rapporto ai posti complessivi
derivanti dalla somma degli organici delle istituzioni scolastiche coinvolte. I
docenti non perdenti posto sono assegnati, a domanda, con priorità sui posti
della scuola di precedente titolarità e, in subordine, sui restanti posti
rimasti liberi in una delle scuole derivanti dalla stessa operazione di
dimensionamento. I docenti individuati come soprannumerari hanno titolo ad
usufruire della precedenza al rientro, in fase di mobilità, in una delle scuole
oggetto della stessa operazione di dimensionamento.
E)
Qualora nei processi di dimensionamento di cui alle precedenti lettere C) e D)
non si realizzi un unico organico, in quanto le istituzioni scolastiche di
scuola secondaria, le succursali, le sezioni staccate, e/o i corsi coinvolti
continueranno ad essere sede di organico perchè ubicati in diverso comune o
appartenenti a diverso ordine e tipo, i docenti ivi titolari rimangono inclusi
in graduatorie distinte ai fini dell’individuazione dei perdenti posto.
Ove invece intervenga la chiusura del punto di
erogazione del servizio nelle tipologie di scuole di cui sopra con
l’attribuzione delle relative classi o alunni ad istituto ubicato in diverso
comune il personale docente titolare dell’istituto o punto di erogazione del
servizio cessato ha titolo a transitare mediante esercizio di opzione
nell’istituto di confluenza secondo l’ordine di graduatoria della scuola di
provenienza sino alla concorrenza delle disponibilità di organico della nuova
scuola. Qualora il docente non eserciti la suddetta opzione, diventa
automaticamente perdente posto.
I titolari
del punto di erogazione soppresso individuati come soprannumerari usufruiscono
a domanda della precedenza per il rientro, in fase di mobilità, nell’istituto
di confluenza, come previsto al punto II) dall’art. 7 – Sistema delle
precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del
presente contratto. A tal fine gli stessi possono presentare domanda
condizionata utilizzando come sede di precedente titolarità il codice della
nuova scuola in cui sono confluite le classi o gli alunni.
F) Nel
caso in cui, a seguito delle operazioni di dimensionamento, si determina la
cessazione del funzionamento di un istituto di scuola secondaria, di una
succursale, sezione staccata, e/o di corsi senza attribuzione delle relative
classi o alunni ad altro istituto, i titolari del punto di erogazione soppresso
sono individuati come soprannumerari e usufruiscono della precedenza di cui al
punto II) dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI
COMUNI AL PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto, per il rientro, in
fase di mobilità nell’istituto viciniore a quello di precedente titolarità o,
in mancanza di posti richiedibili, nel distretto sub-comunale o comune
viciniore a quello di precedente titolarità come previsto al punto IV)
dall’art. 7 – Sistema delle precedenze - del TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI AL
PERSONALE DELLA SCUOLA - del presente contratto.
A tal
fine gli stessi possono presentare domanda condizionata utilizzando come sede
di precedente titolarità il codice della scuola prescelta.
2. Ai
fini della formulazione delle graduatorie di cui al precedente comma si
applicano i criteri previsti negli articoli da
ART. 20 bis. MOBILITA’ TRA PROVINCE STATALI CHE
HANNO MODIFICATO L’ASSETTO TERRITORIALE DI COMPETENZA
B) Per consentire l’eventuale rientro nella
provincia di precedente titolarità del personale la cui titolarità è stata
assegnata a provincia diversa per effetto delle modifiche di cui alla lettera
A), le relative operazioni di mobilità sono disposte secondo l’ordine e con le
priorità previste nei successivi commi.
C) In presenza di procedimenti di
dimensionamento di istituzioni scolastiche situate nei comuni di cui alla
lettera A), si applicano le disposizioni contenute negli artt. 20, 47 e 48 del presente
CCNI.
D) Le parti si impegnano alla verifica
degli effetti della disciplina della mobilità del personale di cui al presente
articolo, anche al fine di apportare per gli anni scolastici successivi gli
adeguamenti eventualmente necessari.
2. Personale docente
A) I trasferimenti a domanda
del personale docente di cui al precedente comma 1, nei 6 anni successivi alle
modifiche degli assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i
trasferimenti in ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel
limite delle disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, commi 4 e 6 del
presente CCNI, detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di
personale di ruolo in attesa di sede e del personale eventualmente in
soprannumero.
B) I predetti trasferimenti
sono disposti, nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI,
fino alla concorrenza del totale dei posti e delle cattedre disponibili
individuati con le modalità di cui alla precedente lettera A).
C) Il personale trasferito d’ufficio nel sessennio
antecedente al presente CCNI in o da un comune che, in virtù del nuovo assetto
territoriale, appartenga ad una provincia diversa da quella di precedente
titolarità mantiene il diritto al rientro nella scuola e, in subordine, nel
comune di precedente titolarità alle condizioni previste dall’art. 7, comma 1,
punto II e IV del presente CCNI.
3.
Personale A.T.A.
A) I trasferimenti a domanda del personale
A.T.A. di cui al precedente comma 1, nei 6 anni successivi alle modifiche degli
assetti territoriali, sono disposti immediatamente dopo i trasferimenti in
ambito provinciale e prima dei movimenti della terza fase, nel limite delle
disponibilità destinate a tale fase dall’art. 6, comma 5 del presente CCNI,
detratti i posti corrispondenti al numero delle unità di personale di ruolo in
attesa di sede, e del personale eventualmente in soprannumero.
B) I predetti trasferimenti sono disposti
nel rispetto delle precedenze previste dal presente CCNI fino alla concorrenza
del totale dei posti individuati con le modalità di cui alla precedente lettera
A).
C) Il
personale trasferito d’ufficio nel sessennio antecedente al presente CCNI in o
da un comune che, in virtù del nuovo assetto territoriale, appartenga ad una
provincia diversa da quella di precedente titolarità mantiene il diritto al rientro
nella scuola e, in subordine, nel comune di precedente titolarità alle
condizioni previste dall’art. 7, comma 1, punto II e IV del presente CCNI.
4. Le norme di cui al presente
articolo non si applicano alle province di nuova istituzione.
ART. 21
- INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
3. Nell’organico
della scuola primaria vengono compilate distinte graduatorie per ognuna delle
tipologie di posto che compongono l’organico stesso (posto comune, lingua
inglese). Il personale in soprannumero su ognuna delle tipologie di posto per
l’insegnamento della lingua straniera, prima delle operazioni di mobilità,
confluisce nella graduatoria relativa al tipo posto comune e solo da questa
graduatoria vengono individuati i docenti perdenti posto sull’organico
dell’istituto. A tal fine l’ufficio territorialmente competente, attraverso
puntuali rettifiche di titolarità da completare entro i termini fissati per
l’inizio delle operazioni di mobilità, assegna ai posti comuni dell’organico i
docenti individuati quali soprannumerari sui posti per l’insegnamento della
lingua straniera.
4. Il
dirigente scolastico competente provvede, entro i 15 giorni successivi al
termine fissato dall’O.M. per la presentazione delle domande di mobilità, alla
formazione e pubblicazione all'albo dell’istituzione scolastica delle
graduatorie relative agli insegnanti titolari (1). Allo scopo di identificare gli insegnanti in
soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di
valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio. Ogni
elemento valutabile deve essere documentato dagli interessati, i quali possono
produrre apposita dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000 n. 445, così come modificato ed integrato dall’art. 15,
della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il dirigente scolastico formula le predette
graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria per
l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti
beneficiari delle precedenze di cui al punto I), III), V) e VII) dell’art. 7 –
sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere
prese in considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini
di presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. Qualora
l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a documentare i titoli
valutabili ai fini della formazione della graduatoria di cui sopra, il
dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del punteggio
spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di punteggio, la
precedenza é determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5. I dirigenti scolastici,
sulla base della nuova tabella organica e delle graduatorie di cui al comma 4, devono
notificare per iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di
soprannumero e che nei loro confronti si dovrà procedere al trasferimento
d'ufficio. I
docenti individuati come perdenti posto, sono da considerare riammessi nei
termini per la presentazione, entro 5 giorni dalla data di comunicazione
dell’accertata soprannumerarietà, del modulo domanda di trasferimento. Nel caso
in cui il docente abbia già presentato nei termini previsti domanda di
trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma
sostituisce integralmente quella precedente. La proroga dei termini si estende
anche all’eventuale domanda di passaggio di ruolo, ovviamente se non sono
ancora state avviate le operazioni di mobilità relative al ruolo richiesto.
6. Ai
fini dell’eventuale individuazione del soprannumerario sui posti per
l’istruzione dell’età adulta, attivati presso i centri territoriali, il
dirigente scolastico competente gradua tutti gli insegnanti titolari di tali
posti di ciascun Centro Territoriale in base ai punteggi della tabella di
valutazione dei titoli. La valutazione della continuità del servizio sarà
effettuata nella misura prevista dalla lettera C) della citata tabella per i
trasferimenti d'ufficio sulla base del servizio di ruolo prestato nell'ambito
dei corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta, nel distretto
relativo al centro territoriale di attuale titolarità.
7. La
graduatoria degli insegnanti titolari in corsi per l'istruzione e la formazione
dell’età adulta attivati presso ciascun centro territoriale é pubblicata
all'albo dell’ istituzione scolastica competente in data stabilita con apposita
circolare che tenga conto della scansione delle diverse operazioni.
8. I
docenti dei corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta attivati
presso i Centri Territoriali individuati come perdenti posto saranno trasferiti
d'ufficio; pertanto, il contingente dei posti disponibili, da determinare ai
fini dei trasferimenti interprovinciali, passaggi e nomine, viene diminuito in
corrispondenza al numero dei predetti docenti perdenti posto; tale decremento è
disposto sulla aliquota dei posti di tipo comune.
9. Per
le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno
scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra
più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, gli
insegnanti medesimi sono da considerare in soprannumero, ai fini del
trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti con rapporto di lavoro a tempo
indeterminato entrati a far parte dell'organico o di quello del centro
territoriale con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a
domanda;
- docenti con rapporto di lavoro a tempo indeterminato entrati a far parte
dell'organico o di quello del centro territoriale, dagli anni scolastici
precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre
per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2).
Nell’ambito
di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età
anagrafica.
_____________
(1) Tali graduatorie dovranno contenere,
oltre il punteggio complessivo, i punteggi analitici (servizio, famiglia e
titoli).
(2) Il personale docente trasferito a domanda
condizionata che rientra nel sessennio nella scuola di precedente titolarità, è
da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si
considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto
che, nel corso del sessennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente
titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
ART. 22
- TRATTAMENTO PERDENTI POSTO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA
1. Il
trasferimento d'ufficio viene disposto nei confronti degli insegnanti, compresi
nella graduatoria compilata dal dirigente scolastico secondo le relative
disposizioni di cui al precedente articolo 21, che permangono, nel corso dei
movimenti, nella condizione di perdente posto, fermo restando che
l'accoglimento della domanda di trasferimento, anche se condizionata, prevale
sul trasferimento d'ufficio.
2. I
docenti da trasferire d'ufficio che si trovino in concorrenza rispetto alle
sedi loro assegnabili sono graduati secondo il punteggio spettante a ciascuno
in base a tutti gli elementi di cui alla apposita tabella allegata al presente
contratto. In caso di parità di punteggio prevale la maggiore età anagrafica.
4. L’ufficio
territorialmente competente effettua un controllo dell'esattezza delle indicazioni
fornite dall'insegnante ed apporta le eventuali rettifiche.
6. Il
perdente posto che presenti domanda di trasferimento può condizionarla o meno
al permanere della situazione che determina la necessità del suo trasferimento
d'ufficio. In entrambi i casi, esso partecipa al movimento con le modalità ed
il punteggio previsti per i trasferimenti a domanda.
8. Qualora
nel corso dei trasferimenti si determini disponibilità di posto della stessa
tipologia di sostegno, ovvero di altra tipologia richiesta sul modulo domanda,
nel circolo di titolarità dell'interessato non si tiene conto della sua domanda
di trasferimento condizionata.
9. Qualora
il docente perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o
no), ovvero nessuno dei posti richiesti sia disponibile, il docente medesimo viene
trasferito d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità, nel corso della
prima fase dei movimenti (1). In subordine, l'insegnante viene trasferito
d'ufficio in una scuola del comune più vicino a quello di precedente titolarità
sempre sulla base dell'apposita tabella di viciniorietà all'uopo predisposta e
pubblicizzata prima dell'effettuazione dei movimenti, in ottemperanza a quanto
disposto con D.M. 3 febbraio 1983. Il trasferimento d'ufficio dei titolari di
posto comune viene disposto su posti di tipo comune e in subordine sui posti di
istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui
vi siano sedi amministrative di centri territoriali.
10. Ove
ciò non sia possibile per carenza di posti in tutti i comuni della provincia,
il docente viene assegnato in soprannumero sull’organico provinciale.
11. Quanto
precede si attua, qualora nel corso delle operazioni di trasferimento non sia
possibile riprendere in esame la posizione degli interessati, ai fini della
loro assegnazione, nell'ordine, nel comune al quale appartenevano i posti
soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata
sulla base del citato elenco di viciniorietà.
12. Le
disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche agli insegnanti
titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato ovvero di
sostegno.
13. Qualora
non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, gli insegnanti
titolari di posto speciale o ad indirizzo didattico differenziato, l’ufficio
territorialmente competente procede al
loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune di
titolarità, nel corso della prima fase dei movimenti (1) inizialmente sulla
medesima o diversa tipologia di posto speciale o ad indirizzo didattico
differenziato per la quale l'interessato possegga il relativo titolo di
specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili per tali
tipologie, su posto di sostegno per il quale possegga il relativo titolo. Ove
ciò non sia possibile l'insegnante è trasferito d'ufficio con le modalità e
secondo l'ordine precedentemente indicato ad una delle scuole o posti
disponibili nei comuni più vicini a quelle di precedente titolarità sempre
sulla base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di
ciascun ambito territoriale - prima su posto di tipo speciale o ad indirizzo
didattico differenziato per il quale sia in possesso del relativo titolo di
specializzazione e poi, in subordine, su posto di sostegno per il quale
possegga il relativo titolo.
14. Qualora,
invece, non sia possibile trasferire a domanda, anche se condizionata, i
docenti titolari di posto di sostegno, l’ufficio territorialmente competente
procede al loro trasferimento d'ufficio in una delle scuole comprese nel comune
di titolarità, dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito
della prima fase dei movimenti (1), inizialmente sulla medesima o diversa
tipologia di posto di sostegno per la quale l'interessato possegga il relativo
titolo di specializzazione ed in subordine, in mancanza di posti disponibili
per tali tipologie, su posto di tipo speciale o ad indirizzo didattico
differenziato per il quale possegga il relativo titolo. Ove ciò non sia
possibile, il docente, è trasferito d'ufficio con le modalità e secondo
l'ordine precedentemente indicato in uno dei posti o delle scuole disponibili a
partire dal comune più vicino a quello di precedente titolarità sempre sulla
base della citata tabella di viciniorietà e sempre - all'interno di ciascun
ambito territoriale - prima su posto di sostegno per il quale sia in possesso
del relativo titolo di specializzazione e, in subordine, su posto di tipo
speciale o ad indirizzo didattico differenziato per il quale possegga il
relativo titolo.
15. Ove
non sia in alcun modo possibile effettuare i trasferimenti secondo i criteri di
cui ai precedenti commi nell’ambito dell’intera provincia l’ufficio
territorialmente competente li assegna
definitivamente o provvisoriamente a seconda che abbiano o meno concluso il
quinquennio di permanenza su posto speciale o di sostegno, a posti di tipo comune
(con il punteggio spettante per il posto comune), ivi compresi, quelli
dell’organico di circolo, secondo le modalità indicate nei precedenti commi 9 e
10. Se trasferito in via definitiva, il docente ha diritto al rientro nella
sede di titolarità (art. 7 punti II e IV) esclusivamente per la stessa
tipologia di posto di cui era titolare.
17. Quanto
previsto dai precedenti commi 13, 14 e 15 si attua qualora durante il movimento
non sia possibile riprendere in esame la posizione degli interessati ai fini
della loro assegnazione a posti della stessa tipologia di titolarità o di altra
tipologia per la quale abbiano titolo nell’ambito del comune al quale
appartenevano i posti soppressi, o ad una sede più vicina rispetto a quella
precedentemente assegnata, sulla base del citato elenco di viciniorietà.
Nel
caso di cui al comma 15, le posizioni degli interessati saranno comunque
riprese nel corso delle operazioni, ai fini dell’assegnazione a posto normale
nell’ambito del comune al quale appartenevano i posti soppressi, o ad una sede
più vicina rispetto a quella precedentemente assegnata, sulla base del citato
elenco di viciniorità, esclusivamente qualora permanga l’assenza di
disponibilità su sostegno, scuole speciali o ad indirizzo didattico
differenziato nell’intero ambito provinciale.
18. Gli
insegnanti titolari su corsi per l'istruzione e la formazione dell’età adulta
attivati presso i centri territoriali, individuati perdenti posto, possono
presentare domanda condizionata al permanere della situazione di perdenti posto
ed esprimere, nell'apposita sezione del modulo-domanda, preferenze relative a
scuole o altri centri territoriali. Il comune da cui procedere per l'eventuale
applicazione dell'apposita tabella dei comuni viciniori, quale sede di
provenienza dei predetti docenti, viene considerato quello a cui appartiene la
scuola definita sede amministrativa del centro territoriale medesimo.
19. I
docenti in questione, qualora non sia stato possibile trasferirli a domanda, vengono
trasferiti d'ufficio su posti di tipo comune secondo la tabella di
a partire dal comune in cui ricade la sede
amministrativa. Qualora non sia stato possibile trasferirli sui predetti tipi
di posto dell'intera provincia, vengono trasferiti d'ufficio su altri
posti per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta attivati presso i centri territoriali, secondo l’ordine con cui
questi ultimi compaiono nel B.U. delle scuole primarie o, in subordine, in
soprannumero sull’organico provinciale.
(1)
Per i comuni che comprendono più distretti il trasferimento é disposto prima
nelle scuole comprese nel distretto di titolarità (ovvero, qualora trattasi di
distretto anomalo, in quella parte di distretto inclusa nel comune di
titolarità), e poi sui distretti viciniori compresi nel comune di titolarità.
ART. 23 - INDIVIDUAZIONE PERDENTI POSTO NELLA
SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO
A)
individuazione dei docenti soprannumerari sull'organico sede.
1. Non
si procede all’individuazione come soprannumerari dei docenti nei cui confronti
sia possibile costituire l’orario con 18 ore settimanali d’insegnamento
utilizzando spezzoni orari della stessa classe di concorso, presenti nella scuola
di titolarità o in quelle di completamento. Salvo quanto sopra precisato, nei
confronti dei docenti i quali - rispetto all'organico di diritto determinato
per l'anno scolastico cui si riferiscono i trasferimenti ed i passaggi -
risultano in soprannumero, si procede al trasferimento d'ufficio. Ai fini
dell'identificazione dei docenti in soprannumero sono presi in considerazione
tutti gli elementi di cui alla tabella di valutazione allegata al contratto
collettivo decentrato nazionale concernente la mobilità del personale della
scuola, con le precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio. Ovviamente
le esigenze di famiglia di cui alle lettere "a" e "d" del
titolo II della citata tabella sono prese in considerazione con riferimento al
comune di titolarità. Per ogni unità scolastica l'individuazione dei docenti
soprannumerari viene effettuata distintamente per le cattedre e per i posti di
insegnamento indicati per ciascun tipo di scuola; relativamente ai posti di
insegnamento costituiti nella scuola secondaria di I grado con attività di
sostegno, l'individuazione dei docenti soprannumerari sarà effettuata,
altrettanto distintamente, per ciascuna tipologia: A) minorati della vista; B)
minorati dell'udito; C) minorati psicofisici, secondo le modalità e i criteri
fissati nel presente articolo. Il docente individuato come soprannumerario
nella tipologia di attuale titolarità, qualora sia in possesso di titolo di
specializzazione per altra tipologia per la quale nell'ambito della stessa
scuola sia disponibile un posto, partecipa a domanda o d'ufficio con precedenza
al trasferimento su tale posto.
2. Sono
da considerare in soprannumero, agli effetti del trasferimento d'ufficio di cui
al precedente primo comma, ove non siano stati riassorbiti nell'organico di diritto
relativo all'anno scolastico per il quale sono disposti i trasferimenti
d'ufficio, i docenti che nell'anno scolastico precedente a tale anno sono stati
di fatto individuati come soprannumerari e sono stati quindi di fatto
utilizzati in istituto diverso da quello di titolarità ovvero nel medesimo
istituto di titolarità. Ai fini dei trasferimenti d’ufficio il punteggio viene
aggiornato con i titoli in possesso degli interessati alla data prevista per la
presentazione della domanda di trasferimento.
3. I
dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi alla scadenza delle domande di
trasferimento, formulano
e affiggono all’Albo le graduatorie per l’individuazione dei soprannumerari in
base alla sopracitata tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento (1). Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria d'istituto per l'identificazione
dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei soggetti beneficiari delle
precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII) dell’art. 7 – sistema delle
precedenze - del TITOLO I del presente contratto, debbono essere prese in
considerazione le situazioni che vengano a verificarsi entro i termini di
presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità
del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a
documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di
cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del
punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di
punteggio, la precedenza é determinata in base alla maggiore età anagrafica.
4. I
dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle
graduatorie di cui al comma 3, devono notificare per iscritto immediatamente
agli interessati la loro posizione di soprannumero e che nei loro confronti si
dovrà procedere al trasferimento d'ufficio.
5. I
docenti che sono venuti a trovarsi in posizione soprannumeraria compilano, ai
fini del trasferimento di cui sopra, il modulo domanda allegato all’O.M. sulla
mobilità, nei termini e secondo le modalità previste dalle presenti
disposizioni.
6. Per
l’individuazione del soprannumerario sui posti per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali il dirigente scolastico
competente formula distinte graduatorie per classe di concorso, sulla base
della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, nelle quali saranno inclusi tutti i docenti titolari nei predetti
corsi.
7. Tutti
gli interessati devono innanzitutto riportare il punteggio con il quale sono
stati inseriti nella graduatoria dei soprannumerari nella apposita casella del
modulo-domanda. Si fa presente, poi, che l'insegnante in soprannumero, qualora
abbia interesse a permanere nella scuola o istituto di titolarità o nel centro
territoriale di titolarità su posti per l’istruzione e la formazione dell’età
adulta, ed intenda pertanto partecipare al movimento solo a condizione che
permanga la sua posizione di soprannumero nel corso del movimento medesimo,
dovrà rispondere negativamente alla domanda riportata nella relativa casella
della sezione del modulo-domanda. In tal caso il docente, può indicare nel
modulo domanda anche preferenze relative a comuni diversi da quelli di attuale
titolarità, purché esprima, comunque, tra le preferenze, anche il codice
relativo all’intero comune di titolarità, prima dei codici relativi ad altri comuni (sia di
singola scuola, sia sintetici). In caso contrario le preferenze relative ad
altri comuni sono annullate. Ovviamente le preferenze espresse, anche relative a comuni diversi da
quello di attuale titolarità, vengono valutate in base al punteggio spettante a
domanda. I docenti, nell'eventualità che non sia possibile il trasferimento a
domanda per le preferenze espresse, sono trasferiti d'ufficio a norma delle
disposizioni che seguono. Non si dà corso al trasferimento d'ufficio del
docente se la sua posizione di soprannumero viene a cessare nel corso del
movimento, ovvero nel caso in cui la cattedra, nel nuovo organico, venga
costituita con completamento di altri istituti o sedi.
8. Il
docente in soprannumero, qualora invece voglia comunque partecipare al
movimento a domanda, deve rispondere affermativamente alla domanda riportata
nella apposita sezione del modulo-domanda. In tal caso, il docente può
esprimere qualunque tipo di preferenza. Si precisa che nella ipotesi in esame
il docente partecipa in ogni caso al movimento per tutte le preferenze espresse
anche se nel corso del movimento medesimo viene a cessare la sua posizione di
soprannumero. Si dà corso, invece, al trasferimento d'ufficio solo qualora il
docente non venga soddisfatto per alcuna delle preferenze espresse in quanto
non disponibili ovvero da assegnare ad aspiranti che lo precedano in
graduatoria e permanga la sua posizione di soprannumero. Si precisa, alla luce
di quanto previsto dall’art. 7 punto II, che in tal caso vengono meno sia il
diritto di precedenza nel rientro nella scuola di precedente titolarità che la
valutazione della continuità di servizio.
9. Nei
confronti dei docenti titolari su posti per l’istruzione e la formazione
dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali, la valutazione della
continuità del servizio viene effettuata nella misura prevista dalla lettera C
della tabella con le precisazioni concernenti i trasferimenti d'ufficio, sulla
base del servizio di ruolo prestato nell'ambito del distretto di attuale
titolarità su posti per l’istruzione e la formazione dell’età adulta.
10. Qualora,
dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di
trasferimento, emergano nuove posizioni di soprannumero con riferimento alle
dotazioni organiche determinate per l'anno scolastico cui le operazioni si
riferiscono, l’ufficio territorialmente competente invita i dirigenti
scolastici delle scuole ed istituti interessati ad indicare i docenti in
soprannumero secondo le graduatorie di cui al comma 3, formulate sulla base
della tabella di valutazione con le precisazioni concernenti i trasferimenti
d'ufficio, tenendo presente che devono essere valutati soltanto i titoli in
possesso degli interessati entro il termine previsto per la presentazione della
domanda di trasferimento. I dirigenti scolastici affiggono all'albo la comunicazione
dell’ufficio territorialmente competente contenente l'indicazione della nuova
dotazione organica e notificano agli interessati la loro posizione di
soprannumerarietà, invitando formalmente i docenti medesimi, che saranno
pertanto da considerare riammessi nei termini, a presentare entro 5 giorni
dalla data della predetta notifica il modulo-domanda di trasferimento e/o di
passaggio allegati all’O.M. sulla mobilità. Nel caso in cui il docente abbia
già presentato nei termini previsti domanda di trasferimento e/o di passaggio,
l'eventuale nuova domanda, inviata a norma del presente comma, sostituisce
integralmente quella precedente; l'interessato potrà, altresì, integrare o
modificare la domanda di passaggio di cattedra indicando a quale delle due
domande intende dare
11. Per
le situazioni di soprannumero relative all'organico determinato per l'anno
scolastico in cui sono disposti i trasferimenti, nel caso di concorrenza tra
più insegnanti di ruolo nella stessa scuola o istituto o posto per l’istruzione
e la formazione dell’età adulta attivato presso i centri territoriali, per la
medesima classe di concorso, gli insegnanti medesimi sono da considerare in
soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- docenti di ruolo entrati a far parte
dell'organico dell'istituto o del centro territoriale con decorrenza dal
precedente primo settembre per mobilità a domanda;
- docenti di ruolo entrati a far parte
dell'organico dell'istituto o del centro territoriale dagli anni scolastici
precedenti quello di cui al punto sopra, ovvero dal precedente primo settembre
per mobilità d’ufficio o a domanda condizionata (2).
Nell’ambito
di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età
anagrafica.
12. Si
rammenta che negli istituti funzionanti con corsi diurni e corsi serali, poiché
l'organico dei corsi serali va considerato distinto da quello dei corsi diurni,
la posizione di soprannumero va individuata con riferimento all'organico dei
corsi diurni se la situazione di soprannumerarietà si é verificata nei corsi
diurni, ovvero all'organico dei corsi serali se la situazione di
soprannumerarietà si é verificata nei corsi serali. Nel caso di Istituti di
Istruzione Superiore che comprendono diverse tipologie, poiché gli organici
sono distinti, la posizione di soprannumero va individuata con riferimento ai
rispettivi organici.
13. Analogamente,
nel caso di scuole o istituti funzionanti con sezioni associate, sezioni
staccate o scuole coordinate, poiché le sezioni o scuole vanno considerate, ai
fini dei trasferimenti e dei passaggi, come scuole autonome, la posizione di
soprannumero va individuata con riferimento all'organico della scuola o
istituto principale se la situazione di soprannumerarietà si é verificata nella
scuola o istituto principale ovvero all'organico della sezione associata,
sezione staccata o scuola coordinata in cui si é verificata se la situazione di
soprannumerarietà.
B)
PERSONALE IN SOPRANNUMERO SU POSTI DI DOTAZIONI ORGANICHE PROVINCIALI (D.O.P.)
14. L’ufficio
territorialmente competente formula, distintamente per classe di concorso, una
graduatoria di tutti i docenti della provincia titolari sulle dotazioni
organiche provinciali (D.O.P). Diversamente da quanto indicato al precedente
undicesimo comma, lettera A), del presente articolo, nelle graduatorie dei
docenti soprannumerari su dotazioni organiche provinciali (D.O.P) non saranno
differenziati i docenti che sono entrati a far parte di tale organico con decorrenza
dal precedente primo settembre da quelli entrati a far parte del predetto
organico negli anni scolastici antecedenti; essi saranno infatti graduati
unicamente sulla base dei punteggi di cui al successivo capoverso.
16. Il
dirigente scolastico invita, pertanto, gli interessati a compilare e
presentare, entro 20 giorni successivi alla data fissata dall’ufficio
territorialmente competente, l'apposita scheda allegata all’O.M. sulla mobilità
in cui gli stessi, oltre agli elementi analitici che concorrono alla formazione
del punteggio, dovranno dichiarare anche il comune (o, in caso di comuni
contenenti più distretti, il distretto) da cui intendono essere trasferiti
d'ufficio nell'ipotesi in cui si vengano a trovare in posizione di soprannumero
alla fine del movimento a domanda.
17. Le
voci che danno luogo al punteggio dovranno essere documentate in conformità a
quanto previsto nelle presenti disposizioni.
18. Coloro
che abbiano presentato domanda di trasferimento, possono produrre in fotocopia
la documentazione allegata a tale domanda. Il dirigente scolastico appone su
ogni scheda i relativi punteggi analitici con il totale e dichiara
nell'apposita casella della scheda se l'interessato ha prodotto o meno domanda
di trasferimento. Invia, quindi, entro la data fissata dall’ufficio
territorialmente competente, tutte le schede ripartite per classi di concorso,
con plico a parte, all’ufficio territorialmente competente della provincia di
titolarità del docente.
19. Per
i docenti che non compilano la scheda, la stessa viene compilata d'ufficio dal
dirigente scolastico, attribuendo loro il punteggio in base alla documentazione
esistente agli atti della scuola.
20. L’ufficio
territorialmente competente , formulate le graduatorie (1) per distinte classi
di concorso in base alle predette schede, le affigge all'albo nei 15 giorni
successivi alla data di cui al comma 16 con l'indicazione, accanto a ciascun
nominativo, anche del comune o distretto richiesto. Avverso la graduatoria gli
interessati potranno produrre entro 10 giorni motivato reclamo. L’ufficio
territorialmente competente, esaminati i reclami, pubblicherà in via definitiva
la predetta graduatoria nei quindici giorni successivi alla pubblicazione della
graduatoria all’albo. Tale graduatoria sarà utilizzata per i trasferimenti
d'ufficio dei docenti titolari sulle dotazioni organiche provinciali in
soprannumero che non hanno prodotto domanda di trasferimento o che, pur
avendola prodotta, non sono stati soddisfatti.
21. Sono
considerati in soprannumero, distintamente per classi di concorso, i docenti
titolari sulle dotazioni organiche provinciali numericamente eccedenti il
numero di posti di dotazione organica provinciale determinati relativamente
all'anno per il quale sono disposti i trasferimenti. Ai fini del trasferimento
d'ufficio, sono considerati in posizione di soprannumero i docenti che nella
suesposta graduatoria hanno totalizzato il minor punteggio.
22. Resta
ferma la facoltà dei docenti di cui alla presente lettera B) di presentare
domanda di trasferimento o passaggio.
_________________
(1)
Tali graduatorie dovranno contenere, oltre il punteggio complessivo, i punteggi
analitici (servizio, famiglia e titoli).
(2) Il personale docente trasferito a domanda
condizionata che rientra nel sessennio nella scuola di precedente titolarità, è
da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si
considera invece come trasferito a domanda il personale docente perdente posto
che, nel corso del sessennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente
titolarità come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
ART. 24 – TRATTAMENTO DEI PERDENTI POSTO
NELLA SCUOLA SECONDARIA DI I E II GRADO ED ARTISTICA
A)
DOCENTI TITOLARI SULL' ORGANICO SEDE DEGLI ISTITUTI -
2. Il
perdente posto che presenta domanda di trasferimento può condizionarla al
permanere della propria posizione di soprannumerarietà, rispondendo
negativamente alla domanda contenuta nell'apposita casella del modulo domanda,
ovvero non condizionarla, desiderando partecipare comunque al movimento.
5. Ovviamente,
qualora nel corso dei trasferimenti si determini nell'istituto di titolarità
dell'interessato una disponibilità di posto, non si tiene conto della domanda
di trasferimento condizionata ed il docente viene riassorbito nella scuola. Nel
caso di concorrenza di più soprannumerari viene riassorbito chi precede nella
graduatoria formulata dal dirigente scolastico.
7. Qualora
il perdente posto non presenti domanda di trasferimento (condizionata o no),
ovvero nessuna delle preferenze espresse sia disponibile, sarà trasferito
d'ufficio nell'ambito del comune di titolarità (1) su posto eventualmente
disponibile.
8. Ove
ciò non sia possibile il docente sarà trasferito d'ufficio, secondo l'ordine
delle operazioni di cui in allegato C al presente TITOLO II, sugli altri comuni
della provincia seguendo l'ordine indicato nell'apposita tabella di
viciniorietà (all'uopo predisposta e pubblicizzata prima dell'effettuazione dei
movimenti).
9. Qualora,
infine, nell'intera provincia non fosse disponibile alcun posto, il docente
sarà trasferito d'ufficio su un posto di D.O.P., anche in soprannumero.
10. I
trasferimenti a domanda degli insegnanti soprannumerari che hanno dichiarato di
voler partecipare comunque al movimento, rispondendo affermativamente alla
domanda riportata nella apposita casella del modulo domanda, vengono
effettuati, relativamente alle preferenze espresse, contestualmente a tutti gli
altri trasferimenti a domanda, sia in sede che fuori sede, senza alcuna
particolare precedenza e con i punteggi spettanti per il trasferimento a
domanda. Qualora essi non vengano trasferiti nel corso delle suddette
operazioni, e sempre che permanga la posizione di soprannumero, si procederà al
loro trasferimento d'ufficio secondo le modalità indicate nei precedenti
commi.
11. Per
la determinazione del punteggio spettante ai docenti in soprannumero ai fini
del trasferimento d'ufficio, valido per tutte le sedi esaminate nel
trasferimento d’ufficio medesimo, si tiene conto di quello attribuito dai
dirigenti scolastici in sede di formulazione della graduatoria ai sensi del
presente contratto.
12. Nella
scuola secondaria i trasferimenti d'ufficio dei docenti in soprannumero sono
disposti su tutti i posti e le cattedre (comprese, nell’ambito della scuola
secondaria di primo grado, le cattedre costituite totalmente o parzialmente con
ore d'insegnamento in classi a tempo prolungato o in classi che attuano la
sperimentazione di cui all' art. 278 del D.L.vo n. 297/94, per l’istruzione e
la formazione dell’età adulta) e dotazioni organiche provinciali. I
trasferimenti d'ufficio non sono disposti da classi di concorso a posti
costituiti con attività di sostegno per i docenti titolari su classi di
concorso, atteso che l'assegnazione “ex novo” su detti posti presuppone
necessariamente la disponibilità del docente.
Ai soli fini dell'identificazione del comune da cui procedere per l'eventuale applicazione
della citata tabella, sede di provenienza dei docenti titolari su posti di
insegnamento per l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri territoriali viene
considerato il comune di appartenenza della sede amministrativa del centro
territoriale di titolarità.
I
trasferimenti d'ufficio sono disposti nel seguente ordine di successione:
1) in
scuole del comune di titolarità (1);
2) in
scuole di comune viciniore secondo la tabella di viciniorietà di cui al
precedente comma 8;
3) sui
posti di istruzione per l’età adulta seguendo la tabella di viciniorietà dei
comuni in cui vi siano sedi amministrative di centri territoriali,
limitatamente alla scuola secondaria di I grado;
4) su
posti delle dotazioni organiche provinciali, anche in eccedenza al relativo
contingente assegnato;
Relativamente
ai punti 1 e 2 per ogni comune (e per i comuni che comprendono più distretti,
per ogni distretto), lo scorrimento delle scuole per l'assegnazione delle
cattedre avviene nel seguente ordine:
1).cattedre
interne alla scuola
2) cattedre
orario esterne stessa sede
3) cattedre
orario esterne fuori sede
Il
trasferimento d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno è
disposto prima nella scuola di titolarità, in scuole del comune di titolarità
(1) e successivamente, in assenza di posti disponibili in tale comune, in
quello più vicino secondo le apposite tabelle di viciniorietà.
In
ciascuna delle fasi predette il trasferimento è disposto nelle tre tipologie
per le quali il docente risulti in possesso del relativo titolo di
specializzazione, secondo il seguente ordine:
1. sostegno
per minorati psicofisici;
2. sostegno
per minorati dell’udito;
3. sostegno
per minorati della vista.
B)
DOCENTI TITOLARI SU POSTI DI DOTAZIONE ORGANICA PROVINCIALE
13. I
docenti titolari su posto di dotazione organica provinciale che abbiano
presentato domanda di trasferimento partecipano, per tutte le preferenze
espresse, alle operazioni di trasferimento a domanda contestualmente agli altri
aspiranti provenienti da fuori sede.
14.
Dopo l'effettuazione dei trasferimenti a domanda nell'ambito della provincia,
qualora sussistano ancora posizioni di soprannumero sulle D.O.P., si procederà
al trasferimento d'ufficio degli insegnanti individuati come soprannumerari,
prima di dare corso alle operazioni inerenti alla terza fase dei movimenti.
17.
Detti trasferimenti d'ufficio verranno disposti sulla base del punteggio
attribuito agli interessati nella graduatoria formulata dagli uffici scolastici
territorialmente competenti ai sensi del presente contratto. Ovviamente, ove
non sia stato possibile, per carenza di posti di organico-sede, operare il
trasferimento d'ufficio, i predetti docenti eccedenti la dotazione organica
provinciale permangono nello status di docente soprannumerario rispetto alla
complessiva dotazione organica della provincia.
________________________
(1) Per i comuni che comprendono più
distretti il trasferimento é disposto prima in scuola compresa nel distretto di
titolarità quindi nei distretti viciniori compresi nello stesso comune di
titolarità, sulla base delle disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei
trasferimenti in sede.
Per i distretti anomali (comprendenti cioè
una porzione di un comune e comuni limitrofi) il trasferimento è disposto prima
in quella parte di distretto inclusa nel comune di titolarità e quindi nei
distretti viciniori dello stesso comune di titolarità, sulla base delle
disponibilità risultanti dopo l'effettuazione dei trasferimenti in sede.
(2) Il perdente posto titolare di dotazione
organica provinciale può presentare solo domanda di trasferimento non
condizionata. La condizione eventualmente apposta rende nulla l'intera domanda
di trasferimento.
(3)Qualora tale comune comprenda più
distretti il trasferimento sarà disposto, sempre sulla base della tabella di
viciniorietà, a partire dal primo distretto indicato nei bollettini ufficiali
degli istituti di istruzione secondaria di I grado e di II grado ed artistica. Nel caso in cui esso
comprenda una porzione di un comune ed altri comuni limitrofi (distretto
anomalo), il trasferimento sarà disposto a partire dalla parte di distretto
compresa nel grande comune.
CAPO IV - SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
ART. 25 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI
PASSAGGI
1. Il
movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I fase comunale dei trasferimenti;
II fase provinciale dei trasferimenti;
III fase della mobilità professionale e
mobilità territoriale interprovinciale.
Per i
circoli didattici e/o istituti comprensivi che comprendono plessi di scuola
primaria o scuole dell’infanzia ubicate in comuni diversi, il riferimento
territoriale utilizzato per l’individuazione delle fasi dei trasferimenti é
rappresentato dal comune dove ha sede la direzione dell’istituto. Per la scuola
primaria il movimento tra plessi é consentito solo per i posti di organico
delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture ospedaliere.
Nella scuola dell’infanzia il movimento tra le scuole é consentito solo per i
posti di organico delle scuole speciali e delle scuole attivate presso strutture
ospedaliere.
- I fase : trasferimenti dei docenti
richiedenti l'assegnazione a cattedra o posto di altra scuola o circolo o
plesso o istituto nell'ambito del comune di titolarità. A tale fase partecipa
anche il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo sessennio
per soppressione di posto, che chiede di tornare alla scuola, circolo, plesso,
istituto o comune di precedente titolarità; nonché il personale beneficiario
della precedenza assoluta di cui al punto I), dell’art. 7 – TITOLO I.
Analogamente, i docenti titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei
nuovi comuni partecipano a domanda a tale fase per il rientro nel sessennio nel
comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno scolastico successivo a
quello dell'entrata in vigore della legge regionale con cui viene istituito il
nuovo comune.
- II fase: trasferimenti dei docenti
richiedenti l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità ovvero a
posti delle dotazioni organiche provinciali (D.O.P.) e viceversa, nell'ambito
della stessa provincia. A questa fase partecipano, per qualunque preferenza
richiesta nell’ambito della provincia di titolarità, i docenti in attesa di
sede, i docenti che transitano da posti di sostegno della scuola dell’infanzia,
primaria e secondaria di I grado e dai posti D.O.S. della scuola secondaria a
posti di tipo comune o cattedre curriculari o viceversa.
-
III fase: passaggi dei docenti richiedenti l'assegnazione a cattedre o
posti della propria provincia di titolarità, ivi compresi i posti della D.O.P. -
con l’esclusione della scuola primaria e dell’infanzia; trasferimenti e
passaggi dei docenti provenienti da altra provincia.
-
L’ordine
delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle
predette fasi dei movimenti è riportato in allegato C al presente TITOLO III.
CAPO V
- POSTI DI TIPO SPECIALE, DI SOSTEGNO O AD INDIRIZZO DIDATTICO DIFFERENZIATO E
POSTI ATTIVATI IN STRUTTURE OSPEDALIERE E CARCERARIE
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI
1. I
posti di tipo speciale, di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato
possono essere assegnati per trasferimento solo agli insegnanti in possesso del
corrispondente titolo di studio.
2. I
posti attivati in strutture ospedaliere e carcerarie possono essere assegnati
per trasferimento a domanda ai docenti che ne fanno espressa richiesta (1)
ovvero assegnati d’ufficio ai soli docenti titolari su tali tipi posto.
3. Il trasferimento ai posti di
tipo speciale, ad indirizzo didattico differenziato e di sostegno comporta la
permanenza per almeno un quinquennio. Tale obbligo non si applica nei confronti
dei docenti trasferiti a domanda condizionata in quanto soprannumerari da posto
comune o cattedra a posto di sostegno o DOS nella scuola secondaria di secondo
grado. Pertanto tale personale conserva titolo alle precedenze di cui all’art.
7 punti II) e IV) del presente contratto. Per i docenti provenienti dai ruoli
delle scuole speciali il servizio prestato nelle predette scuole é considerato
utile ai fini del compimento del quinquennio su posto di sostegno, e viceversa.
Tale disposizione è riferita anche al personale titolare su posti ad indirizzo
didattico differenziato, alla luce della interpretazione sistematica di quanto
previsto alla prima parte del presente comma. Ovviamente anche la successiva
disposizione del comma 5 va letta nel senso della intercambiabilità nell’ambito
delle tre tipologie di servizio descritte.
4. Ai
fini del computo del quinquennio (che include l’eventuale anno di decorrenza
giuridica derivante dalla applicazione del
decreto legge n. 255, del 3 luglio 2001, convertito in legge n. 333 del
20 agosto 2001, art. 1, comma 4-bis), é calcolato l'anno scolastico in corso.
7. I
docenti titolari su posto di sostegno, pur se soggetti al vincolo quinquennale,
possono partecipare alle operazioni di mobilità per passaggio di ruolo su posti di sostegno di
ordine e grado diversi. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo su posti
di sostegno hanno l'obbligo di permanervi per un quinquennio. Ovviamente, i
docenti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio di permanenza non
possono chiedere di partecipare ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e
su classi di concorso, fino al compimento del quinquennio.
8. Gli
insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, in attesa di sede definitiva,
immessi in ruolo per l'insegnamento su posti di tipo speciale, di sostegno o ad
indirizzo didattico differenziato possono presentare domanda di trasferimento,
solo per posti di tipo corrispondente a quello per il quale é stata disposta la
nomina, ovvero per altra tipologia di posto speciale o di sostegno per il cui
accesso posseggano il relativo titolo di specializzazione.
9. I
docenti di ruolo della scuola secondaria di I grado, in attesa di sede
definitiva, possono indicare esclusivamente preferenze relative a posti di
sostegno se la loro nomina in ruolo é stata disposta per effetto di
disponibilità di posto di sostegno per il quale sono in possesso del prescritto
titolo di specializzazione.
_________________________________
(1) La richiesta per tali sedi deve essere
espressa puntualmente tra le preferenze del modulo domanda.
ART. 27
- INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI SOSTEGNO – SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Per
i trasferimenti a posto di tipo speciale per minorati psicofisici, della vista
e dell'udito, salvo quanto disposto dal successivo quarto comma, é richiesto il
relativo titolo conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del
D.L.vo n. 297/94. (1)
2. Per
il trasferimento alle scuole per non vedenti é necessario il titolo di
specializzazione per minorati della vista conseguito presso l'istituto statale
“Romagnoli” o in altri istituti autorizzati dal ministero; per il trasferimento
nelle scuole speciali per sordomuti, il titolo di specializzazione per
sordomuti conseguito presso le scuole di metodo statali o altri istituti
riconosciuti dal ministero.
3. Per
il trasferimento alle scuole di differenziazione didattica occorre il titolo
conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell'art. 365, del D.L.vo n.
297/94, ovvero il diploma di abilitazione per il grado preparatorio conseguito
presso la scuola magistrale statale secondo il metodo Montessori di Roma oppure
il diploma di maturità ad indirizzo sperimentale pedagogico secondo il metodo
Montessori, conseguito presso la scuola magistrale statale, dichiarato
corrispondente alla maturità magistrale ai sensi dell' art. 279, del D.L.vo n.
297/94.
4. Per
il movimento su posti di sostegno per minorati psico-fisici, per minorati della
vista (ciechi ed ambliopi), per minorati dell'udito (sordomuti e sordastri) é
richiesto: il titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
rispettivamente psicofisici, della vista e dell’udito conseguito al termine del
corso previsto dall'art. 325 del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo
rilasciato a conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della
formazione primaria.
6. Qualora
l'aspirante al movimento non abbia contrassegnato alcuna delle su indicate
caselle, il trasferimento viene disposto solo per la tipologia di posto di
attuale titolarità.
7. Ove
invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è
disposto con le seguenti modalità:
a) in
caso di preferenza puntuale (singola scuola) verranno progressivamente
esaminate le varie tipologie di posto esistenti nella scuola secondo l'ordine
espresso dal docente;
b) in
caso di preferenza sintetica (distretto, comune o provincia) viene esaminata la
prima tipologia di posto prescelta dall'aspirante nelle citate caselle, per
tutte le scuole comprese nella singola preferenza sintetica espressa.
Successivamente, con le medesime modalità, vengono esaminate le altre tipologie
di posto, secondo l'ordine indicato dall'aspirante nelle predette caselle del
modulo domanda allegato all’ O.M. sulla mobilità.
8.
Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine
espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in
considerazione solo nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo
domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Il trasferimento
d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto,
secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di
titolarità, poi negli altri istituti del comune di titolarità (1) e,
successivamente nei comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna
sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione
sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in
possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul modulo
domanda, secondo il seguente ordine :
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
___________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti
ai sensi del D.P.R. N. 970/75 solamente per gli insegnanti che se ne siano già
avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente
movimento.
(2) In
caso di errata o dubbia compilazione di tale sezione (es. Attribuzione dello
stesso ordine preferenziale a diverse tipologie di posto, indicazione della
casella '2' senza aver contrassegnato la casella '1', etc.) il trasferimento
sarà effettuato solo per la medesima tipologia di posto di attuale titolarità.
ART. 28 - INSEGNANTI DI SCUOLE SPECIALI E DI
SOSTEGNO – SCUOLA PRIMARIA
2. Gli
insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole
primarie carcerarie, istituito con legge 3 febbraio 1963, n. 72, possono
produrre domanda di trasferimento, per il passaggio nel ruolo normale, anche in
provincia diversa, a condizione che, alla data di pubblicazione del presente
contratto, risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni
comprensivi del servizio prestato nel ruolo speciale transitorio istituito con
legge 3/4/1958, n. 585.
3. Gli
insegnanti elementari delle scuole ed istituti aventi particolari finalità,
appartenenti ai ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie
statali per ciechi), individuati come perdenti posto, possono produrre domanda
di trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali posseggono il titolo,
qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo comune, nel
caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
4. Per
l'accesso alle scuole speciali o classi differenziali o ai posti istituiti per
attività di sostegno é richiesto:
- scuole o posti di sostegno per minorati
psicofisici e classi differenziali, titolo di specializzazione per
l'insegnamento ai minorati psicofisici conseguito al termine del corso previsto
dall' art. 325, del D.L.vo n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a
conclusione dello specifico corso di laurea in scienze della formazione
primaria;
- scuole per ambliopi o posti di sostegno per
minorati della vista, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
della vista conseguito al termine del corso previsto dall' art. 325, del D.L.vo
n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso
di laurea in scienze della formazione primaria;
- scuole per sordastri o posti di sostegno per
minorati dell'udito, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai minorati
dell'udito conseguito al termine del corso previsto dall'art. 325, del D.L.vo
n. 297/94 (1) ovvero il titolo rilasciato a conclusione dello specifico corso
di laurea in scienze della formazione primaria;
- classi differenziali presso gli istituti di
rieducazione per minorenni, titolo di specializzazione per l'insegnamento ai
minorati psico-fisici conseguito al termine del corso previsto dall' art. 8,
del D.P.R. 31.10.75, n. 970, nonché diploma rilasciato al termine degli
appositi corsi di specializzazione autorizzati dal Ministero della P.I.
d'intesa con quello di Grazia e Giustizia (1);
- scuole di differenziazione didattica, titolo
conseguito al termine di corsi istituiti ai sensi dell' art. 365, del D.L.vo n.
297/94.
5. Ai
sensi dell' art. 127 - 2 comma – D.L.vo n. 297/94, i posti di sostegno sono
istituiti con riferimento al circolo per quanto riguarda la titolarità mentre,
per quanto riguarda il funzionamento, possono essere attivati anche in più
plessi o, comunque, in un plesso diverso da quello sede del circolo. Il
trasferimento in un posto di sostegno comporta, pertanto, per il titolare
l'obbligo di prestare servizio nei plessi in cui la relativa attività si
svolge.
7. La
mancata espressione di gradimento di cui al precedente comma comporta che la
richiesta di trasferimento si intende riferita ai soli posti di tipo comune.
8. Ove
invece l'aspirante abbia contrassegnato due o più caselle il trasferimento è
disposto con le seguenti modalità:
a) in caso di preferenza puntuale (3) vengono
progressivamente esaminate le varie tipologie di posto esistenti nel plesso
secondo l'ordine espresso dal docente nella apposita sezione del modulo
domanda;
b) in caso di preferenza sintetica
(distretto, comune o provincia) viene esaminata la prima tipologia di posto
prescelta dall'aspirante nella citata sezione, per tutti i plessi compresi
nella singola preferenza sintetica espressa. Successivamente, con le medesime
modalità, verranno esaminate le altre tipologie di posto, secondo l'ordine
indicato dall'aspirante stesso nella suddetta sezione del modulo domanda.
9.
Nell’ambito del sostegno, vengono esaminate le tipologie prescelte nell’ordine
espresso nel modulo domanda. Le diverse tipologie di sostegno sono prese in
considerazione solo nel caso in cui l’interessato abbia dichiarato nel modulo
domanda il possesso dei prescritti titoli di specializzazione. Il trasferimento
d’ufficio dei docenti soprannumerari su posti di sostegno sarà disposto,
secondo le modalità di cui al precedente art. 22, prima nell’istituto di
titolarità, poi negli altri istituti del comune di titolarità (1) e,
successivamente nei comuni viciniori secondo le apposite tabelle. Per ciascuna
sede esaminata ai fini del trasferimento d’ufficio, l’eventuale assegnazione
sarà disposta per una delle tipologie per le quali il docente risulti in
possesso del relativo titolo di specializzazione, così come dichiarato sul
modulo domanda, secondo il seguente ordine:
- sostegno per minorati psicofisici;
- sostegno per minorati dell’udito;
- sostegno per minorati della vista.
__________________
(1) Sono validi altresì i titoli riconosciuti
ai sensi del D.P.R. N. 970/1975 solamente per gli insegnanti che se ne siano
già avvalsi per il conseguimento della nomina in ruolo ovvero per precedente
movimento.
(2) In caso di errata o dubbia compilazione
di tale sezione (es. Attribuzione dello stesso ordine preferenziale a diverse
tipologie di posto, indicazione della casella '2' senza aver contrassegnato la
casella '1', etc.) il trasferimento sarà effettuato solo per la medesima
tipologia di posto di attuale titolarità.
(3) Si ricorda che la preferenza dei posti di
sostegno va espressa mediante la trascrizione del codice e della dizione in
chiaro del plesso ove ha sede la direzione del circolo o dell’istituto
comprensivo.
ART. 29 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO
1. I
posti di sostegno possono essere assegnati nell'ambito delle tre tipologie solo
ai docenti in possesso del richiesto titolo di specializzazione che dovrà
essere presentato unitamente all'istanza di trasferimento. Le preferenze
saranno esaminate secondo l'ordine espresso dall'aspirante. Ove l'interessato
abbia validamente indicato, nell'apposita sezione del modulo domanda, il
possesso di più titoli validi per l'accesso a diverse tipologie di sostegno,
ciascuna preferenza verrà esaminata, nell'ordine espresso dal docente, per
tutte le tipologie di sostegno richiedibili. Per ciascuna preferenza le
tipologie di sostegno verranno esaminate graduando l’ordine di preferenza per
le diverse tipologie di posto contrassegnando nell’ordine prescelto le apposite
caselle numerate del modulo domanda.
Le
diverse tipologie di sostegno sono prese in considerazione solamente nel caso
in cui l'interessato abbia dichiarato sul modulo domanda il possesso dei
prescritti titoli di specializzazione.
2. In analogia a quanto previsto dai precedenti
artt. 27 e 28 per gli insegnanti di scuola dell’infanzia e primaria, gli
insegnanti di scuola secondaria di I grado titolari su posti di sostegno non
vincolati alla permanenza di un quinquennio su detti posti, e gli insegnanti
titolari di cattedre curricolari, in possesso del titolo valido per l’accesso
ai posti di sostegno, potranno chiedere di partecipare al trasferimento per le
stesse preferenze espresse sia su posti di sostegno sia su classi di concorso.
Qualora
vengano richieste entrambe le tipologie i predetti insegnanti dovranno indicare
nel modulo domanda l’ordine prescelto (cattedre, sostegno) di gradimento
contrassegnando le apposite caselle numerate. Nell’ordine espresso verrà
analizzata ciascuna preferenza (sia puntuale che sintetica) del modulo domanda.
3. Non
é prevista la fase di compensazione nell'ambito delle tre tipologie di
sostegno.
ART. 30 - SOSTEGNO - SCUOLA SECONDARIA DI II
GRADO
1. E’
costituito, per l'istruzione secondaria di II grado, un contingente provinciale
di posti di sostegno per l'integrazione scolastica di studenti portatori di diversa
abilità, in conformità a quanto prescritto dall'art. 13, della legge n. 104/92.
Il
predetto contingente é ripartito in quattro aree disciplinari:
- scientifica-fisica-naturalistica;
- umanistica-linguistica-musicale;
- tecnico-professionale-artistica;
- psicomotoria;
ognuna
delle quali raggruppa le varie classi di concorso ad essa attinenti come
descritta nell'elenco allegato alla specifica O.M. I posti del predetto
contingente sono richiedibili per trasferimento e per passaggio dai docenti
forniti del prescritto titolo di specializzazione.
2. I
docenti titolari nelle scuole ed istituti di ogni ordine e grado, in possesso
del prescritto titolo di specializzazione e in caso di passaggio del relativo
titolo di abilitazione, possono partecipare al movimento sui predetti posti di
dotazione provinciale di sostegno esprimendo la preferenza per tale dotazione
nell'apposita sezione del modulo domanda, con l'indicazione del codice
meccanografico riportato nel B.U. dell'anagrafe delle scuole ed istituti dell'istruzione
secondaria di II grado.
3. Il
movimento è disposto su posti del contingente provinciale di sostegno
corrispondenti all'area disciplinare comprendente la classe di concorso di
titolarità, nel caso di domanda di trasferimento, ovvero comprendente la classe
di concorso richiesta, nel caso di domanda di passaggio.
4. I
docenti di sostegno della scuola secondaria di secondo grado sono soggetti
all’obbligatoria permanenza quinquennale nella tipologia di posto di
titolarità. I docenti che ottengono il passaggio di ruolo sui predetti posti di
sostegno della dotazione provinciale hanno l'obbligo di permanere per un
quinquennio nel ruolo in cui sono transitati. Ai fini del computo del
quinquennio é calcolato l'anno scolastico in corso. Il vincolo quinquennale non
impedisce, comunque, ai docenti interessati, la mobilità nell'ambito del
sostegno agli alunni con disabilità. In tale ambito, pertanto, i predetti
docenti possono richiedere, anche durante il quinquennio, il trasferimento e/o
il passaggio di cattedra ed il passaggio di ruolo i quali possono avvenire sia
nell'ambito della stessa area disciplinare, sia da un'area all'altra del
sostegno. Gli insegnanti di sostegno che non abbiano terminato il quinquennio
di permanenza non possono chiedere di partecipare ai trasferimenti, ai passaggi
di cattedra ed ai passaggi di ruolo su posti di tipo comune e su classi di
concorso, fino al compimento del quinquennio. Superato il vincolo quinquennale
gli insegnanti di sostegno possono chiedere di partecipare al trasferimento per
la classe di concorso di appartenenza o al passaggio di cattedra o di ruolo per
altra classe di concorso o per altro ruolo.
5. Per
i trasferimenti e/o passaggi sui posti del contingente provinciale di sostegno
sia nell'ambito provinciale che interprovinciale si prendono in considerazione
tutti i titoli valutabili ai fini del trasferimento e/o passaggio sui posti di
dotazione organica provinciale.
ART. 31 - SERVIZIO PRESSO OSPEDALI E
ISTITUZIONI PENITENZIARIE
In
considerazione della peculiarità delle attività di insegnamento nei corsi
funzionanti presso le strutture ospedaliere o presso le istituzioni
penitenziarie, per i docenti che abbiano comunque maturato almeno tre anni di
esperienza nei predetti corsi, é prevista una priorità per la mobilità
territoriale nella prima, e seconda e terza fase. A tal fine, nell’articolo 14,
comma 1, del presente contratto sono stati individuati separatamente i posti
attivati presso i corsi di cui sopra.
ART. 32
- SERVIZIO PRESSO I CORSI PER ADULTI
1. Analogamente
a quanto disposto nel precedente articolo, é prevista una priorità per la
mobilità territoriale della seconda fase, ai fini dell’accesso ai corsi per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta attivati presso i centri
territoriali ed ai corsi serali, a favore del personale che ha maturato almeno
tre anni di servizio nei corsi serali, nei centri territoriali, nei corsi per
lavoratori, nei corsi per l’educazione degli adulti e nei corsi di
alfabetizzazione.
CAPO VI - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
ART. 33 - PASSAGGI FRA RUOLI DIVERSI DELLA
PRIMARIA
1. Gli
insegnanti delle scuole ed istituti aventi particolari finalità appartenenti ai
ruoli speciali (istituti statali per sordomuti, scuole primarie statali per
ciechi) che abbiano prestato almeno 5 anni di effettivo servizio nei ruoli
delle medesime scuole ed istituzioni, possono chiedere, secondo quanto disposto
dall'articolo 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli provinciali del
personale insegnante delle scuole primarie. Reciprocamente possono chiedere il
passaggio nei predetti ruoli speciali gli insegnanti appartenenti ai ruoli
provinciali, che ne abbiano titolo. Tali passaggi sono disposti dopo i
trasferimenti dei docenti appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati
con le presenti disposizioni.
2. Ai
fini del passaggio nei ruoli speciali non é richiesto il periodo minimo di
servizio di cui al comma 1.
3. Gli
aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda -
redatta in conformità all'apposito modello – all’ufficio territorialmente
competente della provincia di titolarità nel termine e nelle forme stabilite
dal precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La
domanda di passaggio può essere presentata,
a pena di nullità, per un solo ruolo e per una sola provincia.
Gli
insegnanti appartenenti ai ruoli speciali per l'insegnamento nelle scuole primarie carcerarie, istituito con
legge 3 febbraio 1963, n. 72, ai fini del passaggio al ruolo normale possono
produrre domanda di trasferimento, anche in provincia diversa, a condizione che
risultino iscritti nel predetto ruolo speciale da almeno 10 anni, ivi compreso
l’anno scolastico in corso.
6. Il
passaggio dal ruolo normale al ruolo speciale carcerario é disposto secondo le
modalità del presente articolo in quanto compatibili.
7. Tale
passaggio - disposto manualmente dagli uffici scolastici territorialmente competenti
- deve essere effettuato successivamente ai trasferimenti nell'ambito del ruolo
carcerario.
8. Gli
aspiranti al passaggio, forniti del prescritto titolo di specializzazione, devono
produrre apposita domanda all’ufficio territorialmente competente entro il
termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento.
CAPO VII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER
ART. 34 - AGGREGAZIONE DI CLASSI DI CONCORSO
Ambito
1
25/A
Disegno e storia dell’arte;
28/A
Educazione artistica .
Ambito
2
29/A Educazione fisica II grado;
30/A Educazione fisica I grado.
Ambito
3
31/A Educazione musicale II grado;
32/A Educazione musicale I grado.
Ambito
4
43/A
Ital., storia, educ. civica nella media;
50/A
Materie letterarie negli istituti II grado.
Ambito
5
45/A
Lingua straniera;
46/A
Lingue e civiltà straniere.
Ambito
8:
per i docenti in possesso dell’abilitazione
per la classe di concorso 49/A é previsto il passaggio alle classi di concorso
38/A fisica, 47/A matematica nonché in base alla tabella A/2 del D.M. 30
gennaio 1998, n. 39, il passaggio alla classe di concorso 48/A matematica
applicata.
In base
alle disposizioni citate al comma 1 del presente articolo, è prevista una
corrispondenza per le classi di concorso appartenenti ai seguenti ambiti,
previo corso di riconversione professionale. Fino all’espletamento dei suddetti
corsi di riconversione nell’ambito provinciale conservano validità, ai soli
fini dei passaggi di cattedra, i titoli di studio che danno accesso alle classi
di concorso appartenenti ai seguenti ambiti della tabella C:
Ambito
10
4/C
esercitazioni aeronautiche;
8/C
esercitazioni di circolazione aerea.
Ambito
11
6/C
esercitazioni di ceramiche e di decorazioni;
12/C
esercitazioni di modellismo;
16/C
esercitazioni di tecnologia ceramica;
34/C
laboratorio di prog. Tecnica per la ceramica;
40/C
laboratorio per le industrie ceramiche.
Ambito
12
5/C
esercitazioni agrarie;
14/C
esercitazioni di officina meccanica, agricola e di macchine agricole.
Ambito
13
7/C
esercitazioni di abbigliamento e moda;
10/C
esercitazioni di disegno artistico dei tessuti;
22/C
laboratori di tecnologie tessili e dell’abbigl..
Ambito
14
17/C
eserc. di teoria della nave e costr. Nav.;
23/C
lab. di aerotecnica, costr. e tecnol. Aeron..
Ambito
15
24/C
lab. di chimica e chimica industr.;
35/C
lab. di tecnica microbiologica.
Ambito
16
26/C
lab. di elettronica;
27/C
lab. di elettrotecnica.
Ambito
17
28/C
lab. di fisica atomica e nucl.;
29/C
lab. di fisica e fisica appl..
Ambito
18
30/C
lab. di informatica gestionale;
31/C
lab. di informatica industriale.
Ambito
19
41/C
lab. tecnol. per il marmo, reparti di arch.;
42/C
lab. tecnol. per il marmo, rep. scult. smodellat..
Ambito
20
50/C
tecnica dei servizi, eserc. pratiche di cucina;
51/C
tecnica dei servizi, eserc. prat. di sala e bar;
52/C
tecnica dei servizi e pratica operativa.
Ambito
6:
per i
docenti titolari della classe di concorso 75/A “Datt., stenogr., tratt. testi e
dati” è previsto il passaggio di cattedra alla classe di concorso 76/A
“Trattamento testi”. I docenti inseriti nelle graduatorie, definite a seguito
della C.M. 215/95, per il passaggio dalla classe 75/A alla 76/A possono
ottenere detto passaggio solo dopo il rientro nell’istituto di precedente
titolarità del titolare della classe 76/A che ha perso posto nel quinquennio
precedente.
ART. 35 - PASSAGGI DI CATTEDRA DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
1. Nelle
graduatorie comprendenti gli aspiranti al passaggio di cattedra sono inseriti i
docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie
di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del
D.L.vo n. 297/94, in possesso del titolo di studio, dell'abilitazione e
dell'anzianità di almeno 5 anni di servizio nelle stesse istituzioni.
2. Apposite
graduatorie saranno compilate per i docenti di ruolo delle scuole secondarie di
I grado che, in possesso della specializzazione conseguita a norma dell'art.
325, del D.L.vo n. 297/94, chiedono il passaggio nelle scuole secondarie di I
grado aventi particolari finalità.
3. I
docenti appartenenti ai ruoli speciali ed in servizio nelle scuole secondarie
di I grado aventi particolari finalità di cui agli artt. 322 e seguenti, del
D.L.vo n. 297/94, individuati come perdenti posto, possono produrre domanda di
trasferimento sia per i posti di sostegno per i quali possiedono il titolo,
qualora si trovino ancora nel quinquennio, sia per i posti di tipo cattedra,
nel caso in cui abbiano già soddisfatto l'impegno quinquennale.
ART. 36 - PASSAGGI DI CATTEDRA E FRA RUOLI
DIVERSI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI II GRADO
1. Per
i docenti degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica, il
passaggio di cattedra può essere chiesto, tenuto conto della nuova
configurazione delle classi di concorso introdotta dal D.M. 24.11.94, n. 334 e
successive modifiche, nell'ambito del ruolo dei docenti laureati degli istituti
di istruzione secondaria di II grado e artistica per qualunque classe di
concorso purché l'aspirante sia in possesso della specifica abilitazione, ove
richiesta. Nell'ambito del ruolo dei docenti diplomati degli istituti di
istruzione secondaria di II grado e artistica, può essere richiesto il
passaggio di cattedra per qualunque classe di concorso, sulla base di quanto
previsto ai precedenti artt. 3 e 34. Il passaggio di cattedra per le classi di
concorso comprese nella tabella D (insegnamenti d'arte applicata) allegata al
D.M. 334/94 (e successive modifiche) può essere richiesto a condizione che
l'aspirante sia in possesso di uno dei seguenti requisiti:
- inclusione nella graduatoria di merito dei
concorsi ordinari per esami e titoli a posti di insegnante di arte applicata
negli istituti d'arte;
- frequenza di corso di riconversione di cui
all'art. 1 lettera A del D.M. 231/94 conseguente all'utilizzazione disposta
sulla base del titolo di studio nella classe di concorso richiesta per
passaggio.
2. E’
consentito il passaggio a cattedre negli istituti statali per non vedenti e
viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti per non vedenti é
prescritto il possesso anche della specializzazione conseguita a norma dell'art.
325, del D.L.vo n. 297/94, congiunta all'accertamento dei titoli professionali
per la classe di concorso cl 73/A - vita di relazione.
3. E’
consentito, infine, il passaggio di cattedra dal ruolo dei docenti di
istruzione secondaria di II grado e artistica a quello dei ruoli speciali
provinciali degli istituti statali per sordomuti di cui alla legge 30/7/1973,
n. 488 e viceversa. Per il passaggio a cattedre negli istituti di istruzione
secondaria di II grado per sordomuti é prescritto il possesso anche della
specializzazione di cui al citato art. 325, del D.L.vo n. 297/94.
4. Per
il passaggio dagli istituti per non vedenti e dagli istituti per sordomuti a
cattedre negli istituti normali é prescritto il compimento di cinque anni di
servizio effettivo.
5.
Tenuto conto che i movimenti relativi agli istituti aventi particolari finalità
sono gestiti con procedure non automatizzate, le domande di trasferimento e di
passaggio di cattedra relativo a istituti per sordomuti e ad istituti per non
vedenti debbono essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente
della provincia richiesta.
6.
Viceversa, le domande di passaggio da istituti per sordomuti e da istituti per
non vedenti a istituti normali, in quanto gestite con procedure automatizzate, debbono
essere indirizzate all’ufficio territorialmente competente della provincia dove
l'aspirante al passaggio é titolare nel corrente anno scolastico.
ART. 37 – PASSAGGI PER CLASSI DI CONCORSO PER
INSEGNAMENTI DI ARTE APPLICATA
Il
passaggio di ruolo per classi di concorso comprese nella tabella D allegata al
D.M. 334/94 e successive modifiche é condizionato al possesso di uno dei
requisiti indicati nell'art. 36, comma 1, del presente contratto per il
passaggio di cattedra alle medesime classi di concorso.
CAPO
VIII - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER I DOCENTI DI RELIGIONE CATTOLICA
ART. 37 bis
MOBILITÀ INSEGNANTI RELIGIONE CATTOLICA
1. Gli insegnanti di religione
cattolica, immessi in ruolo ai sensi della legge 18 luglio 2003 n. 186, partecipano
alle operazioni di mobilità territoriale a domanda, secondo quanto previsto dal
presente CCNI, tanto per transitare nel contingente di diocesi diversa da
quella di appartenenza ubicata nella stessa regione di titolarità che per
acquisire la titolarità in diversa regione e conseguente assegnazione al
contingente della diocesi richiesta; ferma restando, in entrambe le ipotesi, la
collocazione dell’insegnante nel settore formativo di appartenenza.
2. Gli
insegnanti di religione cattolica in possesso del prescritto requisito
partecipano alla mobilità intersettoriale per acquisire titolarità nel diverso
settore formativo, nell’ambito dell’insegnamento della religione cattolica,
tanto nella diocesi di appartenenza che in altra diocesi, anche ubicata in
regione diversa.
3. La partecipazione degli
insegnanti di religione cattolica alle operazioni di mobilità di cui ai commi
precedenti è subordinata al possesso dello specifico certificato di idoneità
rilasciato dall'ordinario della/e diocesi di destinazione, da allegare alla
domanda di mobilità.
4. Ferma
restando l’assegnazione all’istituzione scolastica in cui gli insegnanti di
religione cattolica prestano servizio, le operazioni di mobilità si collocano
nelle seguenti fasi:
I fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica della medesima
diocesi,
II
fase: mobilità
territoriale tra diocesi diverse della stessa regione,
III
fase: mobilità intersettoriale verso il
diverso settore formativo degli insegnanti di religione cattolica di diocesi
diverse appartenenti alla stessa regione,
IV fase:
mobilità territoriale tra diocesi di
regioni diverse,
V fase: mobilità intersettoriale verso il diverso
settore formativo degli insegnanti di religione cattolica in diocesi di altra
regione.
All’interno
della medesima diocesi, una diversa assegnazione di sede degli insegnanti di
religione cattolica, rispetto a quella in cui viene prestato servizio, è
regolata dal CCNI sulle utilizzazioni e assegnazioni provvisorie.
5. Le operazioni
di mobilità degli insegnanti di religione cattolica sono effettuati sui posti d’organico
così come definiti dall’art. 2 della
legge 18 luglio 2003 n. 186 , tenuto conto dei posti effettivamente vacanti e disponibili al 1°
settembre dell’anno di riferimento e fatto salvo l'accantonamento di una quota
di posti per eventuali nuove assunzioni in ruolo. La ripartizione delle
disponibilità tra trasferimenti interregionali e mobilità intersettoriale è
regolamentata come per il restante personale docente di cui al presente
contratto.
Si
applicano agli insegnanti di religione cattolica i punteggi previsti, ai fini
della mobilità, nelle tabelle di valutazione allegate al presente contratto.
7. Gli insegnanti di religione cattolica che si vengano a trovare in
posizione di soprannumero rispetto alle dotazioni organiche di ogni singola
diocesi sono individuati sulla base della graduatoria unica regionale di cui
alla successiva specifica ordinanza ministeriale. Detta graduatoria ha infatti
la funzione di individuare il personale in soprannumero sull’organico
determinato ai sensi della legge 186/03.
TITOLO III - SEZIONE PERSONALE EDUCATIVO
ART. 38 - DISPOSIZIONI PRELIMINARI
1. Le
disposizioni contenute nel presente C.C.N.I. sulla mobilità del personale
docente si applicano, per quanto compatibili, anche al personale educativo.
2. Il
trasferimento del personale educativo sia maschile che femminile viene
effettuato, indifferentemente, nei convitti e negli educandati in conformità a
quanto previsto nell’art. 4 ter della legge n. 333 del 20 agosto 2001. E’
richiesto il possesso della specializzazione ove prescritta.
3. Le disposizioni per il passaggio del
personale educativo nei ruoli dei docenti sono regolate in base ai criteri
previsti negli articoli 3 e 37 del presente contratto.
ART. 39 - DESTINATARI
1. Il personale educativo sia
maschile che femminile può richiedere il trasferimento sia per i convitti
maschili che per gli educandati femminili, in conformità a quanto previsto
nell’art. 4 ter, della legge n. 333 del 20 agosto 2001. Il trasferimento può
essere chiesto per non più di tre province oltre a quella di titolarità.
2.
Qualora si intenda chiedere, a norma del precedente comma 1, il trasferimento
per sedi di più di una provincia devono essere presentate congiuntamente tante
domande quante sono le province richieste secondo le modalità stabilite
dall’O.M.(Allegato A). Della domanda riferentesi alla provincia di titolarità
non si tiene conto qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra
provincia.
4. Gli
istitutori di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di
titolarità possono partecipare ai movimenti con le modalità disposte nelle
presenti disposizioni.
5.
Possono altresì partecipare ai movimenti gli istitutori trasferiti d'ufficio
per incompatibilità ai sensi dell'art. 467, del D.L.vo n. 297/94, tranne per i
posti per i quali sussista la situazione di incompatibilità che ha dato luogo
all'applicazione dell'art. 468, del D.L.vo n. 297/94. L’ufficio
territorialmente competente effettua un controllo delle preferenze indicate e
le valuta tenendo conto del parere espresso circa l'incompatibilità dal consiglio
di disciplina del consiglio scolastico provinciale a norma dell'art. 469, del
D.L.vo n. 297/94.
ART. 40 – INDIVIDUAZIONE DEGLI ISTITUTORI
PERDENTI POSTO
1.
Qualora, a seguito della revisione degli organici, si sia riscontrata
nell'istituto la necessità di procedere alla soppressione di posto in organico,
l’ufficio territorialmente competente predispone i relativi atti formali con
decorrenza dal nuovo anno scolastico e ne dà immediata comunicazione ai
dirigenti scolastici interessati perché la portino a conoscenza di tutti gli
istitutori titolari nell'istituto in cui è prevista tale soppressione, mediante
affissione all'albo della direzione.
E’
fatta salva la quota parte di educatori dello stesso sesso dei convittori utile
a garantire le attività convittuali scorrendo la graduatoria unica fino al
raggiungimento della quota necessaria, qualora, in applicazione del contratto
di scuola, il Dirigente Scolastico ne individui la necessità.
4. Il
dirigente scolastico competente, provvede - entro 10 giorni dalla data di
pubblicazione della tabella organica - alla formazione e pubblicazione all'albo
della direzione delle graduatorie relative al personale educativo interessato
al fenomeno delle soppressioni. Allo scopo di identificare gli istitutori in
soprannumero sono presi in considerazione gli elementi della tabella di
valutazione per i trasferimenti d'ufficio. Ogni elemento valutabile deve essere
documentato dagli interessati, i quali possono produrre apposita dichiarazione
personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Il capo d'istituto formula
le predette graduatorie tenendo presente che debbono essere valutati soltanto i
titoli in possesso degli interessati entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento. Ai fini dell'esclusione dalla graduatoria
d'istituto per l'identificazione dei perdenti posto da trasferire d'ufficio dei
soggetti beneficiari delle precedenze di cui ai punti I), III), V) e VII)
dell’art. 7 – sistema delle precedenze - del TITOLO I del presente contratto,
debbono essere prese in considerazione le situazioni che vengano a
verificarsi entro i termini di
presentazione delle domande di trasferimento previsti dall’O.M. sulla mobilità
del personale della scuola. Qualora l'interessato non abbia provveduto a dichiarare o a
documentare i titoli valutabili ai fini della formazione della graduatoria di
cui sopra, il dirigente scolastico provvede d'ufficio all'attribuzione del
punteggio spettante sulla base degli atti in suo possesso. A parità di
punteggio, la precedenza è determinata in base alla maggiore età anagrafica.
5.
Avverso le suddette graduatorie gli istitutori interessati possono presentare,
entro 10 giorni dalla loro pubblicazione, motivato reclamo al dirigente
scolastico.
6.
Esaminati gli eventuali reclami, il dirigente scolastico entro 15 giorni provvede
alle rettifiche delle graduatorie. Queste ultime, così definite, devono essere
immediatamente comunicate all’ufficio territorialmente competente con le
deduzioni in ordine ai reclami.
7. Gli
istitutori individuati come perdenti posto in data successiva a quella utile
per l'inclusione nella graduatoria di cui al precedente terzo comma, sono da
considerare riammessi nei termini per la presentazione - entro 5 giorni dalla
data di pubblicazione all'albo delle graduatorie - del modulo domanda di
trasferimento compilato secondo le istruzioni impartite nei commi precedenti.
Nel caso in cui l'istitutore abbia già presentato nei termini previsti domanda
di trasferimento, l'eventuale nuova domanda inviata a norma del presente comma
sostituisce integralmente quella precedente.
ART. 41 - DETERMINAZIONE DELLE DISPONIBILITÀ
PER I TRASFERIMENTI E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVINCIALE
1. Sono
utilizzabili ai fini del trasferimento e dei passaggi i posti che risultino
vacanti nelle dotazioni organiche determinate dagli uffici scolastici territorialmente
competenti. I posti di cui al presente comma sono quelli compresi nella pianta
organica relativa all'organico di diritto stabilito l'a.s. dal quale decorrono
i movimenti medesimi.
Ai fini
della determinazione delle disponibilità per i movimenti si tiene conto,
altresì, delle vacanze determinate si a seguito di variazioni di stato
giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza,
etc.), purché comunicate al sistema informativo nei termini fissati dalle
apposite disposizioni ministeriali.
2. Gli
uffici scolastici territorialmente competenti comunicano, entro la data
prevista nell’O.M., di tali disponibilità a tutti gli altri uffici scolastici territoriali
e alle sovrintendenze scolastiche di Aosta e Bolzano. Ciascun ufficio
territorialmente competente, ricevuti i dati relativi alle altre province, ne
cura l'immediata pubblicazione all'albo, unitamente a quelli relativi alla
propria.
3. Non
sono considerati disponibili i posti che si renderanno vacanti a seguito dei
passaggi al ruolo dei docenti disposti successivamente alla operazione di
trasferimento del personale educativo. I suddetti posti non sono, altresì, disponibili
neppure per le operazioni di assegnazione definitiva di sede a decorrere
dall'inizio dell'anno scolastico successivo e pertanto potranno essere
utilizzati solo per gli adempimenti il cui effetto è limitato ad un solo anno
scolastico, fatto salvo quanto previsto nell’articolo 5 comma 3, relativamente
al rientro nel ruolo di provenienza.
4. La
graduatoria, distinta per le tre fasi della mobilità territoriale, degli
istitutori interessati al movimento è pubblicata all'albo dell’ufficio
territorialmente competente in data stabilita con apposita circolare che tenga
conto della scansione delle diverse operazioni. Gli interessati hanno la
facoltà, entro 10 giorni dalla data della pubblicazione, di produrre eventuale
motivato reclamo all’ufficio territorialmente competente, il quale nei 5 giorni
successivi provvede alle eventuali rettifiche.
ART. 42 - PASSAGGI RELATIVI AI RUOLI ORDINARI
E SPECIALI DEGLI ISTITUTORI
1. Gli
istitutori dei convitti per sordomuti, che abbiano prestato almeno 5 anni di
effettivo servizio nei ruoli delle medesime istituzioni, possono chiedere,
secondo quanto disposto dall'art. 12, del D.P.R. 970/75, il passaggio nei ruoli
provinciali ordinari del personale educativo. Reciprocamente possono chiedere
il passaggio nei predetti ruoli speciali gli istitutori appartenenti ai ruoli
provinciali ordinari che siano forniti del prescritto titolo di
specializzazione. Tali passaggi sono disposti dopo i trasferimenti degli
istitutori appartenenti ai ruoli speciali, che sono disciplinati con le
presenti disposizioni.
2. Ai
fini del passaggio nei ruoli speciali non è richiesto il periodo minimo di
servizio di cui al comma 1. Per i predetti passaggi è valido il titolo di
specializzazione bivalente.
3. Gli
aspiranti ai passaggi di cui al presente articolo debbono presentare domanda -
redatta in conformità all'apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità
(allegato B) – per il tramite della istituzione di titolarità all’ufficio
scolastico territorialmente competente rispetto alla provincia per cui si
chiede il movimento (ed anche a quella di titolarità laddove venga richiesto
movimento per provincia diversa) nel termine e nelle forme stabilite dal
precedente titolo I, in quanto applicabili.
4. La
domanda di passaggio può essere presentata, a pena di nullità, per non più di
tre province.
ART. 43 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE
DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO NEL RUOLO DEL PERSONALE EDUCATIVO
1. La domanda
di passaggio di ruolo deve essere prodotta per un solo ruolo (ordinario o
speciale)e per non più di tre province.
2. La
domanda, redatta in conformità dell'apposito modulo, deve contenere tutte le
indicazioni ivi richieste e deve essere presentata secondo le modalità e nei
termini stabiliti dal precedente art. 39 e dall’apposita O.M. sulla mobilità.
3. Le
domande prodotte fuori termine o in difformità di quanto stabilito nei
precedenti commi non vengono prese in considerazione.
4. Per
le eventuali rinunce, revoche o rettifiche si applicano le disposizioni
contenute nell’apposita O.M. sulla mobilità; trovano, altresì, applicazione le
disposizioni contenute nell’O.M. per quanto attiene alla documentazione delle
domande.
TITOLO IV – SEZIONE PERSONALE A.T.A.
ART. 44 - DESTINATARI
1. Le
disposizioni relative alla mobilità, contenute nel presente accordo, si
applicano al personale A.T.A appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di
lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi
delle vigenti disposizioni.
2. Può
altresì partecipare ai movimenti con le medesime modalità il personale A.T.A.
con rapporto di lavoro a tempo indeterminato che sia per qualsiasi motivo in
attesa della sede di titolarità, ivi compreso il personale che ha perso la sede
di titolarità ai sensi dell’articolo 59 del CCNL 29 novembre 2007. Il predetto
personale, al fine di ottenere una sede definitiva nel corso delle operazioni
di mobilità, deve presentare domanda di trasferimento per le sedi della
provincia di titolarità; in caso contrario verrà trasferito d’ufficio con punti
zero. Resta salva la possibilità di presentare domanda per altra provincia.
Qualora
non ottenga alcuna delle preferenze espresse nella domanda, sarà assegnato a
sede definitiva sui posti residuati dopo i trasferimenti provinciali, prima
delle operazioni della III fase – ovvero della mobilità professionale e
mobilità territoriale interprovinciale. A tal fine, seguendo l’ordine di
graduatoria con cui gli stessi partecipano al movimento, a ciascun aspirante
verrà assegnata d’ufficio la prima sede disponibile in ambito provinciale - per
una delle tipologie di posto richieste nella domanda seguendo la tabella di
viciniorietà, a partire dal comune relativo alla prima preferenza valida
espressa. Qualora la prima preferenza sia un grande distretto si prende come
comune di partenza il comune sede di distretto. Nel caso, invece, sia un grande
comune si prende il primo distretto del comune; se la preferenza è un Centro
Territoriale si considera il comune della sede amministrativa; per le
preferenze provincia si considera come comune di partenza il comune del
capoluogo di provincia. Qualora il personale non trovi posto nelle scuole della
provincia di titolarità verrà assegnato sui Centri Territoriali della provincia
seguendo la tabella di viciniorietà dei comuni in cui vi siano sedi
amministrative di centri territoriali a partire dal comune relativo alla prima
preferenza valida espressa.
3. Gli
Assistenti tecnici con rapporto di lavoro a tempo indeterminato transitati
dagli EE.LL. che non siano in possesso del titolo di studio previsto per
un’area professionale continuano a permanere nell’istituzione scolastica ove
prestano servizio in attesa della riqualificazione attraverso i corsi di
riconversione professionale previsti dall’art. 1 comma 2 della sequenza
contrattuale del 25.7.2008 e dell’art. 50 del presente contratto.
CAPO I
- DETERMINAZIONE DELLE
DISPONIBILITÀ PER I TRASFERIMENTI E PASSAGGI
ART. 45 - POSTI DISPONIBILI
1. Ai fini
dei trasferimenti sono disponibili tutti i posti previsti dall’organico di
diritto dell'anno scolastico 2010/11 secondo le fattispecie di seguito
elencate:
a) i
posti la cui vacanza si sia determinata a seguito di variazioni del rapporto di
lavoro, che devono essere comunicate al sistema informativo entro il termine
previsto dall’O.M. sui trasferimenti;
b)
quelli ricoperti da personale con contratto di lavoro a tempo determinato;
c) i
posti delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado la cui istituzione sia
stata comunicata al sistema informativo entro i termini fissati dalle apposite
disposizioni ministeriali;
d) i
posti che si renderanno disponibili per effetto del movimento provinciale e
interprovinciale, nonché a seguito della mobilità professionale.
3. Per
l’individuazione dei posti disponibili di assistente tecnico è necessario acquisire
le eventuali nuove situazioni dei posti in questione. A tal fine i Dirigenti
Scolastici, dopo l’approvazione da parte dell’ufficio scolastico territoriale della
pianta organica, dovranno comunicare allo stesso ufficio la nuova situazione in
dettaglio dei posti di assistente tecnico, indicando i nominativi del personale
a tempo indeterminato assegnato con decorrenza dall’anno scolastico cui si
riferiscono le operazioni di trasferimento. Laddove la nuova situazione
comporti casi di soprannumerarietà, sarà cura dei Dirigenti Scolastici
comunicare agli uffici territorialmente competenti i nominativi dei
soprannumerari.
4. Ai
fini del computo del numero massimo dei trasferimenti interprovinciali e dei
passaggi di profilo che possono essere effettuati per ogni singola provincia e
per ciascun profilo, dal numero complessivo dei posti di organico di diritto,
ivi compresi quelli attivati presso i centri territoriali, debbono essere
detratti :
a) totale
A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato con sede definitiva e
A.T.A. con rapporto di lavoro a tempo indeterminato ancora in attesa di sede
definitiva;
b) personale
in soprannumero sull’organico provinciale;
c) accantonamenti
da effettuare per le procedure concorsuali in atto e per la chiamata diretta (L.68
del 12.3.1999).
5. I
posti che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti in
altra provincia e dei passaggi di profilo, vanno ad accrescere il numero dei
posti destinati ai trasferimenti interprovinciali ed alla mobilità professionale
purché sia stato comunque salvaguardato il numero di posti necessario per le
procedure concorsuali in atto, per la chiamata diretta e per il personale in
soprannumero.
6.
Relativamente ai posti di assistente tecnico, gli accantonamenti per le procedure concorsuali in atto sono
individuati per area professionale e comunicati al Sistema informativo, sulla
base delle disponibilità in organico di diritto accertate immediatamente dopo l'effettuazione dei
movimenti relativi all'anno scolastico precedente e residuate dopo le
operazioni di assunzioni a tempo indeterminato relative al medesimo anno.
CAPO II -
SEQUENZA DELLE OPERAZIONI
art. 46 - FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI
PASSAGGI
1. Il
movimento dei trasferimenti e dei passaggi si attua in tre distinte fasi:
I -
fase comunale: trasferimenti del personale richiedente l'assegnazione
nell'ambito del comune di titolarità;
II - fase provinciale: trasferimenti del
personale richiedente l'assegnazione a comuni diversi da quello di titolarità
ed appartenenti alla propria provincia;
III -
fase della mobilità territoriale interprovinciale e mobilità professionale:
trasferimenti a province diverse da quella di titolarità e passaggi di profilo.
L’ordine
delle operazioni derivante dall’applicazione del sistema delle precedenze alle
predette fasi dei movimenti è riportato in allegato F al presente contratto.
CAPO III - PERDENTI POSTO
ART. 47
- DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA - DIRETTORI DEI SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI - INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE SOPRANNUMERARIO
1. I
direttori dei servizi generali ed amministrativi, titolari di istituzioni
scolastiche coinvolte in un “singolo dimensionamento” (1), confluiscono, prima
delle operazioni di mobilità, in una unica graduatoria di “singolo dimensionamento”
finalizzata alla eventuale assegnazione nella o nelle istituzioni scolastiche
risultanti dallo stesso “singolo dimensionamento” ovvero all’individuazione del
personale perdente posto da trasferire d’ufficio secondo i criteri previsti dal
presente contratto.
2. Qualora
il provvedimento di dimensionamento riguardi più istituti e determini il
permanere di più istituzioni scolastiche, il personale soprannumerario è
individuato sulla base della predetta graduatoria unica in rapporto ai posti
complessivi derivanti dalle istituzioni scolastiche coinvolte.
3. Le
assegnazioni delle sedi di titolarità al personale non perdente posto di cui ai
commi 1 e 2 sono disposte dall’Ufficio scolastico territoriale prima delle assegnazioni
di sede di cui all’articolo 5 del presente contratto (rientri e restituzioni al
ruolo e qualifica di provenienza) tenendo conto della precedente titolarità e
con le seguenti modalità:
I. Assegnazione del personale alle
istituzioni scolastiche (anche trasformate in comprensive) di titolarità
nell’anno in corso.
II. Assegnazione,
a domanda e nel rispetto della graduatoria unica, sui posti rimasti disponibili
nelle istituzioni scolastiche risultanti dallo stesso “singolo
dimensionamento”. Qualora non siano state espresse preferenze l’assegnazione
all’istituto, tra quelli disponibili derivanti dal dimensionamento, avviene
secondo l’ordine del bollettino ufficiale delle scuole.
4. La graduatoria unica di “singolo
dimensionamento” è formulata dall’ufficio scolastico territoriale in base alle
precedenze previste dall’art. 7, comma 1, punti I), III), V) e VII) e secondo i
punteggi previsti dalla tabella di valutazione per i trasferimenti d’ufficio,
allegato E, tenendo
presente che debbono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati
e le situazioni che si vengano a verificare entro il termine previsto per la
presentazione della domanda di trasferimento. In caso di parità la precedenza è determinata
dalla maggiore età anagrafica.
5. Il
personale titolare di istituzioni oggetto di provvedimenti di dimensionamento
che viene individuato perdente posto è invitato dall’ufficio territorialmente
competente a presentare domanda entro i termini di scadenza ordinariamente
previsti ovvero entro 5 giorni dalla notifica del relativo provvedimento di
dimensionamento. In caso di mancata presentazione della domanda di
trasferimento il personale è trasferito d’ufficio secondo i criteri previsti
nel presente CCNI.
6. L’ufficio
territorialmente competente comunica ai destinatari la graduatoria del “singolo
dimensionamento” che li riguarda. Gli interessati, entro 3 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria, possono presentare domanda all’ufficio
territorialmente competente al fine di prendere visione dei documenti relativi
alla graduatoria stessa. Eventuali reclami possono essere presentati entro 10
giorni dalla pubblicazione della graduatoria allo stesso ufficio
territorialmente competente, il quale, nei 5 giorni successivi, comunica agli
interessati l’esito del reclamo.
7. Il
direttore dei servizi generali ed amministrativi individuato come perdente
posto usufruisce delle precedenze previste ai punti II e IV dell’art. 7 –
sistema delle precedenze – del titolo I – del presente CCNI. Tale personale ha
titolo a rientrare con precedenza nella istituzione scolastica di precedente
titolarità (anche trasformata in istituto comprensivo) o in mancanza di questa
in una istituzione scolastica scelta tra quelle risultanti dallo stesso
“singolo dimensionamento” e sempre secondo l’ordine di graduatoria derivante
dalla tabella dei trasferimenti d’ufficio allegato E.
__________________
(1) Si definisce “singolo dimensionamento”
l’insieme di istituzioni scolastiche che entrano tra loro in relazione,
direttamente o indirettamente attraverso l’acquisizione o la cessione di istituti,
sezioni o plessi ad (o da) altre istituzioni scolastiche.
Ad esempio
ART. 48 – DIMENSIONAMENTO DELLA RETE
SCOLASTICA E INDIVIDUAZIONE DEL RESTANTE PERSONALE SOPRANNUMERARIO
INDIVIDUAZIONE DEL PERSONALE A.T.A. PERDENTE POSTO
1. Il
personale individuato soprannumerario, è tenuto a presentare domanda di
trasferimento che verrà esaminata prima di procedere ad un eventuale
trasferimento d'ufficio.
2. Le
modalità ed i termini per la presentazione delle domande di trasferimento sono
quelli previsti dalla ordinanza ministeriale sulla mobilità con l'avvertenza
che detto personale, nel compilare la domanda, deve precisare se la stessa
debba essere presa in considerazione solo nel caso in cui perduri lo stato di
soprannumerarietà. In tale ipotesi non si dà corso al trasferimento qualora si
renda disponibile un posto nella scuola di titolarità. In caso di accoglimento
della domanda condizionata il personale si considera a tutti gli effetti come
trasferito d'ufficio. Il personale, individuato quale soprannumerario, che
presenti domanda condizionata al permanere della situazione di
soprannumerarietà può indicare nel modulo-domanda anche preferenze relative a
comuni diversi da quello di attuale titolarità purché prima di queste esprima
tra le preferenze, anche il codice relativo all'intero comune di titolarità ovvero
distretti sub comunali. In caso contrario le preferenze espresse relative agli
altri comuni sono annullate. Le preferenze espresse, anche relative a comuni
diversi da quello di titolarità, vengono valutate in base al punteggio
spettante a domanda. Pertanto, il beneficio di cui al TITOLO I, art. 7 –
sistema delle precedenze – punto II), viene riconosciuto al personale
trasferito in quanto soprannumerario, a domanda condizionata o d'ufficio,
nell'ultimo quinquennio.
3. Gli
interessati devono dichiarare la loro posizione di soprannumerari riportando il
punteggio con il quale sono stati inseriti nella graduatoria d'istituto
nell'apposita casella del modulo domanda.
4. La
mancata presentazione della domanda, nella ipotesi di riconferma dello stato di
soprannumerarietà, comporta in ogni caso il trasferimento d'ufficio secondo il
punteggio attribuito in fase di individuazione come perdente posto comunicato
dal dirigente scolastico all’ufficio territorialmente competente.
5. I dirigenti scolastici, entro i 15 giorni successivi
alla scadenza delle domande di trasferimento, formulano e affiggono all’albo le
graduatorie per l’individuazione dei perdenti posto sulla base dei punteggi
previsti dalla tabella di cui all'allegato E al presente accordo con le
precisazioni concernenti i trasferimenti d’ufficio e tenendo presente che debbono
essere valutati soltanto i titoli in possesso degli interessati entro il
termine previsto per la presentazione della domanda di trasferimento. Per le situazioni di
soprannumero relative all'organico determinato per l'anno scolastico in cui
sono disposti i trasferimenti, il personale ATA è da considerare in
soprannumero, ai fini del trasferimento d'ufficio, nel seguente ordine:
- personale entrato a far parte dell'organico
dell'istituto con decorrenza dal precedente primo settembre per mobilità a
domanda;
- personale entrato a far parte dell'organico
dell'istituto, dagli anni scolastici precedenti quello di cui al punto sopra,
ovvero dal precedente primo settembre per mobilità d’ufficio o a domanda
condizionata (1).
Nell’ambito
di ciascuna graduatoria a parità di punteggio prevale la maggiore età
anagrafica.
6. Per
gli assistenti tecnici l'individuazione dei soprannumerari avviene sulla base
di graduatorie comprendenti il personale appartenente alla stessa area.
7. I
dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di
cui al comma 5 del presente articolo, rendono disponibile, su richiesta degli
interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale
anzidetto ha facoltà di produrre reclamo al dirigente scolastico entro 10
giorni dalla pubblicazione della graduatoria il quale, nei 10 giorni
successivi, comunica agli interessati l’esito del reclamo.
8. I
trasferimenti dei soprannumerari che abbiano presentato domanda sono effettuati
contestualmente ai normali trasferimenti. Qualora non sia possibile assegnare
posti in relazione alle preferenze espresse, i trasferimenti sono effettuati
d'ufficio insieme a quelli dei soprannumerari che non abbiano prodotto domanda,
per altre scuole o istituti dello stesso comune, o, laddove non ci sia
disponibilità, in altri comuni della provincia di titolarità.
9. Ai
fini della individuazione dei soprannumerari, non deve essere preso in esame il
personale appartenente alle categorie di cui all’art. 7, comma 1, punti I),
III), V) e VII) del presente accordo salvo che la contrazione di organico non
sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette
categorie; in particolare, in caso di unificazione tra scuole, il medesimo
personale non deve essere inserito nella graduatoria dei perdenti posto.
10.
Devono essere prese in considerazione, ai fini previsti dal precedente comma,
le situazioni che si verificano entro i termini di presentazione delle domande
di trasferimento.
11. I
trasferimenti d'ufficio sono disposti secondo criteri di viciniorietà
determinati dagli uffici territorialmente competenti, sulla base di apposite
tabelle, pubblicizzate nelle forme dovute prima dell'effettuazione del
movimento, e, nell'ambito del singolo comune o distretto (per i comuni
comprendenti più distretti), secondo l'ordine del bollettino. Le suddette
tabelle devono tener conto delle distanze chilometriche e dei collegamenti
esistenti tra i comuni stessi. Successivamente i trasferimenti d’ufficio sono
disposti sui Centri Territoriali della provincia secondo la tabella di
viciniorietà. Qualora non vi siano posti disponibili nell’intera provincia, il
personale A.T.A. rimanere in soprannumero sull’organico provinciale.
12. Qualora nel corso dei trasferimenti si
determini disponibilità di posto della stessa area professionale, ovvero di
altra area professionale richiesta sul modulo domanda, nella sede di titolarità
dell’interessato non si tiene conto della sua domanda di trasferimento
condizionata. Il trasferimento d'ufficio degli assistenti tecnici viene
effettuato esaminando ciascun ambito territoriale prima per tutte le aree
professionali richieste nella domanda di trasferimento e, successivamente, se
non richiesta, per l'area comprensiva del laboratorio ove l'assistente tecnico
perdente posto risulta titolare. Nell'ambito della singola area professionale
il laboratorio è assegnato secondo l'ordine previsto dalla tabella di
corrispondenza aree-titoli-laboratori, allegata alla ordinanza ministeriale
sulla mobilità.
14. Le
disposizioni dei commi precedenti sono applicate altresì alle nuove posizioni
di soprannumero verificatesi a seguito della determinazione delle dotazioni
organiche per l'anno scolastico cui si riferiscono le operazioni di trasferimento.
I dirigenti scolastici, sulla base della nuova tabella organica e delle
graduatorie di cui al comma 5, notificano per iscritto immediatamente agli
interessati la loro posizione di soprannumero con l’avvertenza che nei loro
confronti viene avviata la procedura prevista per i trasferimenti d’ufficio.
16.
Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
trasferimento, ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento,
emergano nuove posizioni di personale perdente posto gli uffici territorialmente
competenti notificano per iscritto immediatamente agli interessati la loro
posizione di soprannumerari e li invitano a presentare domanda di trasferimento
e/o di passaggio entro 5 giorni dalla data della predetta notifica. Le
eventuali nuove domande sostituiscono integralmente quelle precedenti, fermo
restando che possono essere valutati soltanto i titoli in possesso degli
interessati entro il termine previsto per la presentazione della domanda di
trasferimento di cui al comma 5 del presente articolo.
INDIVIDUAZIONE
DEL SOPRANNUMERO CONSEGUENTE AL DIMENSIONAMENTO DELLA RETE SCOLASTICA
17. Nel
caso in cui a seguito delle operazioni di dimensionamento della rete
scolastica, si realizzino unificazioni o diverse aggregazioni di due o più
istituzioni scolastiche di uguale o di diverso ordine e grado, il personale
titolare di istituzioni e circoli appartenenti ad un singolo dimensionamento -
ad eccezione di quello appartenente al profilo di direttore dei servizi
generali ed amministrativi - confluisce in un’unica graduatoria (distinta per
profilo) al fine dell’individuazione del personale perdente posto, secondo i
criteri previsti dal presente accordo. I Dirigenti Scolastici degli Istituti
interessati dal dimensionamento, previa intesa tra loro, provvedono alla
compilazione della predetta graduatoria, la pubblicano e ne trasmettono copia
all’ufficio territorialmente competente insieme agli eventuali reclami.
18. I
dirigenti scolastici, contestualmente alla pubblicazione della graduatoria di
cui al comma 17 del presente articolo, rendono disponibili, su richiesta degli
interessati, i documenti relativi alla graduatoria stessa. Il personale
anzidetto ha facoltà di produrre reclamo all’ufficio territorialmente
competente per tramite dei dirigenti scolastici entro 10 giorni dalla
pubblicazione della graduatoria il quale nei 10 giorni successivi, comunica
agli interessati l’esito del reclamo.
19.
L’ufficio territorialmente competente, prima delle operazioni di mobilità, in
base alla graduatoria unica di ogni singolo dimensionamento e rispetto
all’organico complessivo delle istituzioni e circoli coinvolti dal singolo
dimensionamento assegna il personale A.T.A. non perdente posto alle istituzioni
scolastiche derivate dal singolo dimensionamento con le seguenti modalità:
I.
Riassegnazione del personale non perdente posto alle istituzioni scolastiche
(anche trasformate in comprensive) di titolarità nell’anno in corso, nel caso
in cui sia accertata la relativa disponibilità.
II. Successivamente alle operazioni di cui sopra, tutto
il personale non perdente posto ha diritto ad essere assegnato, a domanda e nel
rispetto della graduatoria unica, nell'istituto diverso da quello di attuale titolarità
nel quale è confluita la sua sede attuale di servizio (plesso o sezione
staccata) sui posti rimasti disponibili.
III. Assegnazione
della titolarità al restante personale, non perdente posto – in base alle
preferenze espresse e nel rispetto della graduatoria unica – sui posti ancora
disponibili, nelle istituzioni scolastiche derivate dal singolo
dimensionamento.
IV. Infine, l’ufficio
territorialmente competente invita il personale, individuato come perdente
posto, a presentare domanda di trasferimento.
Il personale non perdente posto coinvolto nei provvedimenti di dimensionamento
e assegnato alle scuole con le modalità suddette, può comunque presentare
domanda di mobilità.
20. Il
personale di cui al punto III del comma 19, del presente articolo può chiedere
a domanda di usufruire della precedenza per il rientro nella scuola di
titolarità (anche se trasformata in comprensiva) dell’anno in corso. Comunque,
tale operazione precede il riassorbimento del personale di cui al punto IV del
comma 19 del presente articolo.
21. Il
personale di cui al punto IV del comma 19 del presente articolo può chiedere a
domanda di usufruire della precedenza per il rientro in una delle istituzioni
scolastiche oggetto del singolo dimensionamento che ha coinvolto la propria
scuola di titolarità. Tale precedenza opera in subordine a quella prevista dal
comma 20, del presente articolo.
22.
Qualora dopo la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di
trasferimento, ma in ogni caso prima dell’inizio delle operazioni di movimento,
emergano nuove posizioni di personale perdente posto di cui al comma 19 del
presente articolo, gli uffici territorialmente competenti, notificano per
iscritto immediatamente agli interessati la loro posizione di soprannumerari e
li invitano a presentare domanda di trasferimento e/o di passaggio entro 5
giorni dalla data della predetta notifica. Le eventuali nuove domande
sostituiscono integralmente quelle precedenti.
________________________
(1)Il personale trasferito a domanda
condizionata che rientra nel sessennio nella scuola di precedente titolarità, è
da considerare come titolare nella scuola dagli anni scolastici precedenti. Si
considera invece come trasferito a domanda il personale perdente posto che, nel
corso del sessennio, pur avendo richiesto la scuola di precedente titolarità
come prima preferenza è soddisfatto per altre preferenze.
ART. 49 - PERSONALE SOPRANNUMERARIO
SULL'ORGANICO PROVINCIALE
1. Il
personale in soprannumero sull’organico provinciale è tenuto a presentare
domanda di movimento. Qualora lo stesso non presenti domanda di movimento, o se
nessuna delle preferenze espresse è disponibile, viene trasferito d’ufficio.
I
soprannumerari che non abbiano ottenuto il trasferimento d'ufficio, il
trasferimento a domanda o il passaggio di profilo, qualora richiesti, per
mancanza di disponibilità nell'organico provinciale, possono rientrare nella
scuola o nel comune da cui sono stati trasferiti d’ufficio nell’ultimo sessennio
usufruendo della precedenza di cui all’art. 7, comma 1, punti II) e IV). Il personale di cui
trattasi, ai fini del rientro nella predetta scuola, ovvero nel comune, partecipa al movimento e viene graduato con
il personale perdente posto avente titolo al rientro nella scuola di
precedente titolarità.
2. Il
trasferimento d’ufficio del personale in oggetto che ha perso la sede negli anni
scolastici precedenti e che è, tuttora, senza sede, viene trattato nella
seconda fase dell’ordine delle operazioni (allegato F - lettera C)
CAPO IV
- MOBILITÀ PROFESSIONALE
ART. 50 - MOBILITÀ PROFESSIONALE E
RICONVERSIONE DEL PERSONALE
1. I
passaggi da uno all’altro profilo della stessa area (individuata nella tabella
C 1) del C.C.N.L. del 29.11.2007 sono disposti nell’ambito delle operazioni di
mobilità del personale A.T.A. sulle disponibilità residuate dopo
l’effettuazione dei trasferimenti interprovinciali ad eccezione dei passaggi
nell’ambito della stessa provincia relativi a personale soprannumerario
appartenente a profili in esubero.
2. La
mobilità professionale tra i diversi profili della stessa area può essere
disposta unicamente a favore del personale in possesso dei prescritti requisiti
di accesso al profilo richiesto, secondo quanto previsto all’art. 3 comma
Oltre
ai corsi di riconversione previsti dal presente comma sono validi per
partecipare alla mobilità in argomento gli attestati relativi al superamento di
corsi di riconversione professionale previsti dai contratti sulla mobilità e
sulle utilizzazioni conseguiti nei precedenti anni scolastici.
3 .Ai
fini della mobilità professionale non vengono valutate le esigenze di famiglia
di cui al titolo II della tabella in allegato E.
ART. 51 - SEZIONI ASSOCIATE (EX SEZIONI
STACCATE O COORDINATE)
1. Nelle
domande di trasferimento non possono essere richieste le sezioni associate, a
meno che trattasi di sezioni associate di scuole o istituti con sede principale
in provincia diversa, che ai fini dei trasferimenti vengono considerate scuole
autonome. Pertanto, il personale in servizio in una di queste sezioni o scuole
deve indicare, compilando le apposite caselle del modulo domanda, la sezione
staccata o scuola coordinata in cui presta servizio.
2. Qualora
il personale che presta servizio in una sezione staccata o scuola coordinata posta in provincia
diversa da quella di titolarità, chieda per trasferimento una istituzione
scolastica ubicata nella provincia di titolarità, ivi compresa la scuola da cui
dipende la sezione staccata o scuola coordinata in cui presta servizio, la
richiesta va considerata a carattere interprovinciale, anche se non c'è
mutamento di titolarità da una provincia all'altra.
3. Qualora
invece lo stesso chieda per trasferimento una istituzione scolastica della
provincia in cui è ubicata la sezione staccata o la scuola coordinata in cui
presta servizio, il trasferimento ha carattere provinciale, anche se in tal
caso il trasferimento medesimo comporta un cambio di titolarità da una
provincia all'altra.
CAPO V
- ASSISTENTI TECNICI
ART. 52 - ASSISTENTI TECNICI
1. Il
trasferimento degli assistenti tecnici nell’ambito dell’area professionale di
titolarità può essere disposto per qualsiasi tipo di istituto. Nell'ambito
della provincia il trasferimento degli assistenti tecnici da un’area
professionale ad un’altra può essere disposto purché sia stato comunque salvaguardato,
relativamente all’area professionale richiesta, il numero dei posti necessario
per il personale in attesa di sede, per le procedure concorsuali in atto e per
il personale in soprannumero compreso quello dell’art. 49. Comunque i
trasferimenti da un’area professionale all’altra, (fatti salvi i trasferimenti
previsti nell’allegato F, fase I, punti B) e C), sono disposti in subordine
rispetto ai trasferimenti nell’ambito della stessa area professionale come
riportato nell’allegato F del presente contratto. In ambito interprovinciale il trasferimento degli
assistenti tecnici (sia per la stessa area che da un'area ad un’altra), è
disposto nei limiti delle disponibilità calcolate ai fini trasferimenti
interprovinciali e dei passaggi, secondo quanto stabilito nell’ art. 6, parte
comune, del presente contratto. Per richiedere il trasferimento da un’area ad
un’altra gli interessati devono compilare la apposita sezione del modulo
domanda relativa alle aree professionali prescelte e documentare il possesso dei
relativi titoli di accesso secondo la tabella di corrispondenza
aree-titoli-laboratori. Gli assistenti tecnici che chiedano il trasferimento ad
altra area possono esprimere preferenza anche per l'istituto di attuale
titolarità; in tale caso il trasferimento è disposto con precedenza rispetto ai
movimenti a domanda in sede. Gli interessati possono indicare più aree
professionali fino ad un massimo di 4, le quali sono considerate per la singola
preferenza, secondo l'ordine riportato sulla domanda e, nell'ambito della
singola area professionale, i laboratori sono assegnati secondo l'ordine
previsto dalla tabella di corrispondenza precitata.
2. I
titoli di studio validi per il trasferimento da un’area professionale all’altra
sono quelli previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 29.11.2007, così come
modificata dall’art. 4 della Sequenza contrattuale del 25/7/2008, oppure quelli
previsti dalla tabella B) del C.C.N.L. del 24 luglio 2003 e codificati in
quanto rilasciati dai vari istituti interessati a detto personale.
3. I
codici di detti titoli devono essere utilizzati anche da coloro i quali siano
in possesso dei titoli equipollenti a quelli codificati.
4. Devono
essere considerati equipollenti:
a) diploma
di scuola secondaria di I grado (o altro titolo superiore) integrato da
attestato di qualifica specifica rilasciato al termine di corsi regionali ai
sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78.
Nel
presente caso, deve essere utilizzato il codice del titolo che abbia la massima
attinenza con la specificità dell' attestato. L’ufficio territorialmente
competente valuta l'esatta corrispondenza di tale attribuzione. Gli attestati
in questione devono essere corredati da idonea certificazione comprovante la
durata del corso seguito e le materie comprese nel piano di studi;
b) gli
attestati di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi
all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento, di cui
all’art. 50 del presente accordo.
5. Ai
laboratori "Conduzione e manutenzione impianti termici" (codice H07)
e "Termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti alla
area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in
possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei
titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse
alla ordinanza ministeriale sulla mobilità.
6. Il
personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7
- RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad
uno dei laboratori compresi nell'area "Imbarcazioni scuola - impianti
elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve, altresì,
essere in possesso del titolo di "Conduttore di caldaie a vapore”
rilasciato dall'ispettorato del lavoro (codice RRGA).
7. Al
laboratorio "Conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),
appartenente all'area meccanica (codice AR01), possono accedere gli assistenti
tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D",
accompagnata da relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno
uno dei titoli indicati nelle vigenti tabelle di corrispondenza
aree-titoli-laboratori, già allegate al D.M. 75/2001, relativo alle graduatorie
provinciali per le supplenze del personale A.T.A..
ALLEGATI
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO C - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E
NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
ALLEGATO
D -
TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
ALLEGATO
C – ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI
PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
- EFFETTUAZIONE DELLA PRIMA FASE –
1. Le operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti
quanti sono i comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari
dei centri territoriali nell’ambito del
comune a cui appartiene la sede amministrativa del centro territoriale di
titolarità.
Prima dell’effettuazione della suddetta fase si procederà alla
attribuzione della titolarità, mediante opzione, ai docenti già utilizzati, su
posti di organico di fatto in corsi sperimentali autorizzati con decreto o,
comunque, utilizzati in istituzioni scolastiche il cui intero organico non è
stato in precedenza acquisito in organico di diritto ( educandati, sezioni
ospedaliere).
Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà
il seguente:
A1) trasferimenti a domanda, nell’ambito
della scuola primaria, tra i posti dell’organico (comune, lingua inglese) del
proprio circolo o istituto comprensivo di titolarità.(0)
A) trasferimenti, a domanda, dei docenti
beneficiari delle precedenze di cui al punto I) dell’art. 7 - TITOLO I del
presente contratto, indipendentemente dal comune o provincia di provenienza;
(sono compresi i trasferimenti interprovinciali)
B) trasferimenti a domanda nel plesso, circolo, scuola o istituto di
precedente titolarità (1) dei docenti
trasferiti nell'ultimo sessennio in quanto soprannumerari, beneficiari della
precedenza di cui al punto II) dell’art 7 - TITOLO I del presente contratto;
nonché, limitatamente alla scuola secondaria di secondo grado, trasferimenti a
domanda dei docenti soprannumerari titolari di istituti oggetto di unificazione
prevista dal precedente art. 20 comma 1, lettera A (2), nonché, limitatamente alla
scuola secondaria, trasferimenti a domanda dei docenti individuati come
soprannumerari titolari negli istituti di cui all’art. 20, lettera C;
C) per la sola scuola secondaria di II grado trasferimenti, a domanda,
da corso diurno a corso serale nell’ambito dello stesso istituto e viceversa,
ovvero nell’ambito dello stesso
Istituto di Istruzione Secondaria Superiore ove siano presenti organici
distinti e funzionanti nello stesso comune, a condizione che non vi sia
esubero, per la stessa classe di concorso, nell’ambito del comune.
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti
beneficiari delle precedenze nell’ordine di cui al punto III)-1)- 2) e 3)
dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto;
D1) trasferimenti, a domanda, dei docenti
beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 - TITOLO I del
presente contratto limitatamente ai comuni con più distretti;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 31 del
TITOLO II del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda in
sede (3);
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti trasferiti nell'ultimo sessennio
in quanto soprannumerari, nel comune di precedente titolarità (4) (5), beneficiari della precedenza di
cui al punto IV) dell’art. 7 - TITOLO I del presente contratto;
G) trasferimenti d'ufficio, nell’ambito del comune di titolarità e per
la medesima tipologia di posto, dei docenti soprannumerari che non hanno
prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non sono stati soddisfatti per
le preferenze espresse nel modulo-domanda.
2. Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli
aspiranti é determinato, per ciascuna preferenza, sulla base dei soli elementi
di cui ai punti I e III delle tabelle di valutazione dei titoli allegate al
presente contratto. Per il personale titolare in altro comune trasferito
nell'ultimo sessennio per soppressione di posto che chiede di tornare al
plesso, circolo, scuola, istituto e al comune di precedente titolarità, non
sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle
tabelle di valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola
istituzione scolastica o circolo di precedente titolarità. A parità di
punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria é determinata dalla
maggiore anzianità anagrafica.
- EFFETTUAZIONE DELLA SECONDA FASE -
1. La seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune
all'altro della provincia nei confronti dei docenti titolari nella provincia
medesima. A tale fase partecipano anche i titolari di posto per l'istruzione e
la formazione dell’età adulta. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle
operazioni dei movimenti è il seguente:
A) trasferimenti d’ufficio, secondo l’ordine di vicinanza rispetto al
proprio comune di titolarità stabilito dalle apposite tabelle, dei docenti
titolari di posti e cattedre dell’organico sede che non abbiano prodotto domanda o che, pur avendola
prodotta, non abbiano ottenuto il movimento (trasferimento o passaggio di
cattedra) a domanda;
B) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze
di cui al punto III) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
C) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze
di cui al punto V) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
D) trasferimenti, a domanda, dei docenti beneficiari delle precedenze
di cui al punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
E) trasferimenti a domanda dei
docenti beneficiari delle precedenze di
cui all’art. 31 del TITOLO II del presente
contratto;
E1) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari delle precedenze di cui all’art. 32 del
TITOLO II del presente contratto;
E2) trasferimenti a domanda dei
docenti beneficiari della precedenza di
cui al punto VII) dell’art. 7 – TITOLO I – del presente contratto;
F) trasferimenti, a domanda, dei docenti titolari in provincia
(compresi i titolari del contingente delle D.O.P. ed i docenti privi della sede (1).
Per la scuola dell’infanzia, primaria e
secondaria di I e II grado, i trasferimenti nell’ambito delle operazioni di cui
alle lettere B), C), D), E), E1) E2), F), sono compresi i trasferimenti dei
docenti titolari dei posti di sostegno che transitano sui posti comuni ovvero
sulle cattedre curricolari delle scuole della stessa provincia, anche se il trasferimento
è per scuole dello stesso comune.
Nella scuola secondaria di I grado e II grado
i trasferimenti di cui alle lettere B), C), D), E),E1) E2), F), non possono
essere disposti qualora nella classe di concorso ovvero tipologia di sostegno
richiesta vi siano – a livello provinciale – situazioni di esubero o, comunque,
quando il numero dei titolari sia pari o superiore al numero di posti in
organico.
G) trasferimenti d’ufficio dei docenti
soprannumerari titolari dei posti della dotazione organica provinciale (D.O.P.)
che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso delle precedenti
operazioni;
H) Trasferimenti, nelle tre tipologie di
sostegno, dei docenti provenienti da posto comune ovvero da cattedre
curricolari, senza distinzione tra fase comunale e fase intercomunale
nell’ambito della provincia;
I) trasferimenti d’ufficio dei docenti privi
di sede che non hanno ottenuto il movimento a domanda nel corso della
precedenti operazioni.
2. Nell’ambito di ciascuna delle operazioni i
trasferimenti possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria.
L’ordine di graduatoria é determinato sulla base di tutti gli elementi indicati
nelle tabelle di valutazione dei titoli. Per il trasferimento d’ufficio il
punteggio considerato, valido per tutte le sedi esaminate nel corso del
trasferimento d’ufficio medesimo, é quello attribuito dai dirigenti scolastici
(o, per i titolari su D.O.P., dagli uffici scolastici territorialmente
competenti) in sede di formulazione delle graduatorie, compilate in base alle
relative disposizioni del presente contratto sulla mobilità del personale della
scuola. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste é dato dal più alto
punteggio. A parità di punteggio e precedenza la posizione in graduatoria é
determinata in base alla maggiore anzianità anagrafica.
- EFFETTUAZIONE DELLA TERZA FASE
-
1. Le operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono
realizzate nel rispetto delle aliquote paritetiche, di cui al comma 4 dell’ art
6 (parte comune) del presente contratto; qualora il calcolo delle predette
aliquote dia luogo ad un numero non intero, questo si approssima all’unità
superiore a favore della mobilità territoriale interprovinciale. Le operazioni
in questione sono effettuate nell’ordine sottoindicato:
I) Le operazioni di mobilità professionale, nel limite del 50% delle
disponibilità assegnate alla terza fase, sono effettuate nel seguente ordine:
a) passaggi di cattedra, dei docenti titolari in provincia beneficiari
della precedenza di cui al punto I) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente
contratto;
b) passaggi di ruolo, dei docenti titolari in provincia beneficiari
della precedenza di cui al punto I) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente
contratto;
c) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia provenienti
da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come
tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento
dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola
dell’infanzia e primaria;
d) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia provenienti da
classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come
tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del riassorbimento
dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni relative ai ruoli della scuola
dell’infanzia e primaria;
e) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che,
nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di
mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di
titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
f) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che, nell’anno
scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilità,
sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa da quella di titolarità -
per la quale sono forniti dell’abilitazione; passaggi di ruolo nella scuola di
II grado degli insegnanti di scuola primaria e di scuola dell’infanzia della
provincia utilizzati nelle attività di tirocinio presso gli istituti magistrali
e le scuole magistrali statali, che cessino o siano cessati nell’ultimo
sessennio dalle predette attività;
g) passaggi di cattedra dei docenti titolari in provincia che non
usufruiscono di alcuna precedenza;
h) passaggi di ruolo dei docenti titolari in provincia che non
usufruiscono di alcuna precedenza.
Le operazioni di cui alle precedenti lettere
a), b), c) e d) del presente punto sono effettuate anche oltre il predetto limite
numerico del 50% (aliquota assegnata alla mobilità professionale nell’ambito
della disponibilità della terza fase). Inoltre alle operazioni di cui al
presente punto è attribuito anche l’eventuale posto dispari di cui all’art. 6,
comma 6.
II) I trasferimenti interprovinciali sono effettuati sulle
disponibilità residuate dopo le operazioni di cui al precedente punto I,
secondo l’ordine di seguito riportato:
i) trasferimenti interprovinciali dei docenti provenienti da classi di
concorso soppresse o soprannumerarie accertate numericamente come tali
all’inizio delle operazioni di mobilità, nel limite del riassorbimento
dell’esubero;
j) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 –
TITOLO I – del presente contratto;
k) trasferimenti interprovinciali dei docenti beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 –
TITOLO I – del presente contratto;
l) trasferimenti interprovinciali dei docenti coniugi conviventi del
personale militare o di personale che percepisce l’indennità di pubblica
sicurezza ai sensi della L. 100/87, beneficiari della precedenza di cui al
punto VI) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
m) trasferimenti a domanda dei docenti beneficiari della precedenza di
cui al punto VII) dell’art. 7 – TITOLO I - del presente contratto;
n) trasferimenti interprovinciali dei docenti che usufruiscono della
precedenza di cui al punto VIII dell’art. 7 – TITOLO I - del presente
contratto;
o) trasferimenti interprovinciali dei docenti che non usufruiscono di
alcuna precedenza.
III) Le operazioni di mobilità professionale
interprovinciale e di mobilità professionale residuale nella provincia sotto
elencate sono effettuate sulle disponibilità destinate alla terza fase e
disponibili dopo le operazioni di cui ai precedenti punti I) e II) del presente
comma, secondo l’ordine di seguito riportato:
p) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra
provincia che beneficiano della precedenza di cui al punto I), art 7, titolo
I);
q) passaggi di cattedra dei docenti titolari in altra provincia
provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie accertate
numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel limite del
riassorbimento dell’esubero; passaggi di ruolo dei docenti titolari in altra
provincia provenienti da classi di concorso soppresse o soprannumerarie
accertate numericamente come tali all’inizio delle operazioni di mobilità nel
limite del riassorbimento dell’esubero o da eventuali analoghe situazioni
relative ai ruoli della scuola dell’infanzia e primaria;
r) passaggi di cattedra e di ruolo dei docenti titolari in altra
provincia che, nell’anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le
operazioni di mobilità, sono utilizzati in altra classe di concorso - diversa
da quella di titolarità - per la quale sono forniti dell’abilitazione;
s) passaggi di cattedra e di ruolo interprovinciali dei docenti che non
usufruiscono di alcuna precedenza, nonché passaggi di ruolo e di cattedra
provinciali dei docenti non soddisfatti nelle operazioni di cui al precedente
punto I) a causa del limite numerico del 50% delle disponibilità di terza fase.
In tale operazione gli aspiranti al movimento verranno graduati in stretto
ordine di punteggio.
2. I posti e le cattedre che si dovessero
rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei
passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all’interno della
secondaria di II grado vanno ad incrementare l’aliquota assegnata alla mobilità
della terza fase nel suo complesso. Essi verranno assegnati secondo l’ordine
delle operazioni riportate nel comma precedente e nel rispetto delle relative
aliquote (1).-
3. I passaggi tra i ruoli diversi della
scuola primaria precedono i passaggi dei docenti provenienti da altro ordine di
scuola o grado di istruzione.
4. Nell’ambito di ciascuna delle predette
operazioni i passaggi ed i trasferimenti possibili vengono disposti secondo
l'ordine di graduatoria. L'ordine di graduatoria é determinato sulla base degli
elementi indicati nella tabella di valutazione dei titoli e validi per la
specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le
richieste é dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza la
posizione in graduatoria é determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.
5. Il passaggio di ruolo nelle scuole
secondarie di primo grado su classi di concorso é disposto con priorità
rispetto al passaggio di ruolo su posto di sostegno. Il passaggio nei ruoli
delle scuole secondarie di primo grado su posti di sostegno é disposto
manualmente dagli uffici scolastici territorialmente competenti dopo
l’effettuazione delle procedure automatizzate.
6. Le cattedre ed i posti lasciati vacanti
dai docenti che ottengono il passaggio di ruolo in altro ordine di scuola o
grado di istruzione sono disponibili per le sole operazioni di mobilità,
relative allo stesso anno scolastico da cui decorre il passaggio o il
trasferimento medesimo, che si effettuano successivamente alla data di
pubblicazione dei passaggi predetti.
7. Per la scuola secondaria di primo grado le
istanze di trasferimento da posti di sostegno a classi di concorso dei docenti
titolari su altra provincia vengono esaminate contestualmente alle istanze di
trasferimento interprovinciale tra classi di concorso. Analogo esame
contestuale viene effettuato per le istanze di trasferimento interprovinciale
su posti di sostegno dei docenti titolari sulle tre tipologie di sostegno e di
quelli titolari sulle classi di concorso.
(1) Ad
esempio, qualora alla disponibilità iniziale della terza fase, determinata in
tre posti (ripartiti in: 2 posti ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto
alla mobilità professionale) si aggiunga una ulteriore disponibilità, a
ciascuna delle operazioni della terza fase vanno attribuiti 2 posti.
ALLEGATO D - TABELLE DI
VALUTAZIONE DEI TITOLI E DEI SERVIZI
A) - TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI
DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO DEL PERSONALE DOCENTE ED
EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO
|
Tipo di servizio |
Punteggio |
|
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) |
Punti 6 |
|
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la nomina nel ruolo di appartenenza (1) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio di cui al punto A) |
Punti 6 |
|
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo
riconosciuto o riconoscibile ai fini
della carriera e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di
ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4) |
Punti 3 |
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica)
per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art.
5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla
nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio
di cui al punto B) |
Punti 3 |
|
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo riconosciuto
o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di servizio pre-ruolo
o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia, effettivamente
prestato (2) in scuole o istituti
situati nelle piccole isole (3) (4) in aggiunta al punteggio di cui al punto
B) e B1) |
Punti 3 |
|
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di
ruolo effettivamente prestato come "specialista" per l'insegnamento
della lingua straniera dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98
(in aggiunta al punteggio di cui alle
lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio é prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio é stato prestato al di fuori del plesso di
titolarità |
Punti 0,5 Punti 1 |
|
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità
negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno
(DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione
cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1),
B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia |
Punti 6 Punti 2 Punti 3 |
|
C1) per la sola scuola primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio
senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino
all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A), A1), B), B2), B3), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio senza soluzione di
continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino all’anno scolastico
97/98, come docente "specialista" per l'insegnamento della lingua
straniera (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A, A1, B, B2, B3, C) |
Punti 1,5 Punti 3 |
|
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di
mobilità per l’a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto, dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo
di (5ter) |
Punti 10 |
II - ESIGENZE DI FAMIGLIA (6) (7)
|
Tipo di esigenza |
Punteggio |
|
A) per ricongiungimento al coniuge ovvero, nel caso di docenti senza
coniuge o separati giudizialmente o consensualmente con atto omologato dal
tribunale, per ricongiungimento ai genitori o ai figli (7) |
Punti 6 |
|
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (8) |
Punti 4 |
|
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia
superato il diciottesimo anno di età
(8) ovvero per ogni figlio maggiorenne che risulti totalmente o
permanentemente inabile a proficuo
lavoro |
Punti 3 |
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, tossicodipendenti, ovvero del coniuge o del genitore totalmente e
permanentemente inabili al lavoro che possono essere assistiti soltanto nel
comune richiesto (9) |
Punti 6 |
III -
TITOLI GENERALI (15)
|
Tipo di titolo |
Punteggio |
|
A) per ogni promozione di
merito distinto …………………………………. |
Punti 3 |
|
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e
titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello
di appartenenza (10) |
Punti 12 |
|
C) per ogni diploma di specializzazione conseguito in corsi
post-laurea previsti dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99 attivati dalle
università statali o libere ovvero da istituti universitari statali o
pareggiati, ovvero in corsi attivati da amministrazioni e/o istituti pubblici
purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai competenti organismi
universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o
pareggiati, nell'ambito delle scienze dell'educazione e/o nell'ambito delle
discipline attualmente insegnate dal docente - per ogni diploma
………………………………………………………….. (è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni
accademici o di corso) |
Punti 5 |
|
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo
livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica (ISEF)) o diploma di accademia di belle arti o di
conservatorio di musica, conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo di appartenenza (12)…………………………………….. |
Punti 3 |
|
E) per ogni corso di perfezionamento di durata non inferiore ad un
anno, (13) previsto dagli statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla
legge n. 341/90 (artt. 4,6,8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni
master di 1° o di 2° livello attivati dalle università statali o libere ovvero
da istituti universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli
istituti di educazione fisica statali o pareggiati nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente (14) - per ogni corso……………………………………………………….. ( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni
accademici ) |
Punti 1 |
|
F) per ogni diploma di laurea con corso di durata almeno quadriennale
(ivi compreso il diploma di laurea in scienze motorie), per ogni diploma di
laurea magistrale (specialistica), per ogni diploma accademico di secondo
livello conseguito oltre al titolo di studio attualmente necessario per
l'accesso al ruolo di appartenenza (12) …………………………………………… |
Punti 5 |
|
G) per il conseguimento del titolo di "dottorato di ricerca”…………… (si valuta un solo titolo) |
Punti 5 |
|
H) per la sola scuola primaria per la frequenza del corso di
aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani
attuati dal ministero, con la collaborazione degli Uffici scolastici territorialmente
competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di Ricerca (ex
IRRSAE, CEDE, BDP oggi, rispettivamente, IRRE, INVALSI, INDIRE) e
dell'università ………….……………………………………………... |
Punti 1 |
|
I) per ogni partecipazione agli
esami di stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria
superiore di cui alla legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n.323, fino
all’anno scolastico 2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di
componente esterno o di componente interno, compresa l’attività svolta dal
docente di sostegno all’alunno disabile che sostiene l’esame…………………………..……………………………………. |
Punti 1 |
|
N.B. i titoli relativi a C), D), E), F), G), H), anche
cumulabili tra di loro, sono valutati fino ad un massimo di |
Punti 10 |
B)
- TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI
FINI DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL
PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO
I - ANZIANITÀ DI SERVIZIO:
|
Tipo di servizio |
Punteggio |
|
A) per ogni anno di servizio comunque prestato, successivamente alla
decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di appartenenza (1) |
Punti 6 |
|
A1) per ogni anno di servizio effettivamente prestato (2) dopo la
nomina nel ruolo di appartenenza (1)
in scuole o istituti situati nelle piccole isole (3) in aggiunta al punteggio
di cui al punto A |
Punti 6 |
|
B) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo
riconosciuto o riconoscibile ai fini
della carriera o e per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro
servizio di ruolo prestato nella scuola dell’infanzia (4) |
Punti 3 |
|
B1) (valido solo per la scuola secondaria di II grado ed artistica)
per ogni anno di servizio prestato in posizione di comando ai sensi dell'art.
5 della legge 603/66 nella scuola secondaria di II grado successivamente alla
nomina in ruolo nella scuola secondaria di I grado in aggiunta al punteggio
di cui al punto B) |
Punti 3 |
|
B2) per ogni anno di servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo
riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera o per ogni anno di
servizio pre-ruolo o di altro servizio di ruolo nella scuola dell’infanzia,
effettivamente prestato (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole
(3) (4) in aggiunta al punteggio di cui
al punto B) e B1) . |
Punti 3 |
|
B3) (valido solo per la scuola primaria) per ogni anno di servizio di
ruolo effettivamente prestato come
"specialista" per l'insegnamento della lingua straniera dall’anno
scolastico 92/93 fino all’anno scolastico 97/98 (in aggiunta al punteggio di
cui alle lettere B e B2) rispettivamente: - se il servizio è prestato nell'ambito del plesso di titolarità - se il servizio è stato prestato al di fuori del plesso di
titolarità |
Punti 0,5 Punti 1 |
|
C) per il servizio di ruolo prestato senza soluzione di continuità
negli ultimi tre anni scolastici nella scuola di attuale titolarità ovvero
nella scuola di servizio per i titolari di Dotazione Organica di Sostegno
(DOS) nella scuola secondaria di secondo grado e per i docenti di religione
cattolica (5) (in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1),
B2), B3) (N.B.: per i trasferimenti d’ufficio si veda anche la nota 5 bis). Per ogni ulteriore anno di servizio: entro il quinquennio oltre il quinquennio per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia |
Punti 6 Punti 2 Punti 3 |
|
C1) per la sola scuola
primaria: per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio
senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino
all’anno scolastico 97/98, come docente "specializzato" per
l'insegnamento della lingua straniera
(in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B2), B3), C) per il servizio di ruolo effettivamente prestato per un solo triennio
senza soluzione di continuità, a partire dall’anno scolastico 92/93 fino
all’anno scolastico 97/98, come docente "specialista" per
l'insegnamento della lingua straniera (in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A), A1), B), B2), B3), C) |
Punti 1,5 Punti 3 |
|
D) a coloro che, per un triennio, a decorrere dalle operazioni di
mobilità per l’a.s. 2000/2001, non presentano o non abbiano presentato
domanda di trasferimento provinciale o passaggio provinciale o, pur avendo
presentato domanda, l’abbiano revocata nei termini previsti, verrà
riconosciuto dopo il predetto triennio, una tantum, un punteggio aggiuntivo
di (5 ter) |
Punti 10 |
II - TITOLI GENERALI (15)
|
Tipo di titolo |
Punteggio |
|
A)per ogni promozione di merito distinto |
Punti 3 |
|
B) per il superamento di un pubblico concorso ordinario per esami e
titoli, per l'accesso al ruolo di appartenenza (1), al momento della
presentazione della domanda, o a ruoli di livello pari o superiore a quello
di appartenenza (10) |
Punti 12 |
|
B1) per ulteriori concorsi pubblici ordinari per esami e titoli accesso
ai ruoli di livello pari o superiore a quello di appartenenza, diversi da
quello di cui al punto B), per ogni concorso |
Punti 6 |
|
C) per ogni diploma di specializzazione conseguita in corsi
post-laurea prevista dagli statuti
ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4, 6, 8)
ovvero dal decreto n. 509/99 attivata dalle università statali o libere
ovvero da istituti universitari statali o pareggiati, ovvero in corsi
attivati da amministrazioni e/o
istituti pubblici purché i titoli siano riconosciuti equipollenti dai
competenti organismi universitari (11) e (11 bis), ivi compresi gli istituti
di educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente - per ogni diploma ( è valutabile un solo diploma, per lo stesso o gli stessi anni
accademici o di corso) |
Punti 5 |
|
D) per ogni diploma universitario (diploma accademico di primo
livello, laurea di primo livello o breve o diploma Istituto Superiore di
Educazione Fisica (ISEF) o diploma di accademia di belle arti o di
conservatorio di musica) conseguito oltre al titolo di studio attualmente
necessario per l’accesso al ruolo richiesto (12) |
Punti 3 |
|
E) per ogni corso di
perfezionamento di durata non inferiore ad un anno, (13) previsto dagli
statuti ovvero dal D.P.R. n. 162/82, ovvero dalla legge n. 341/90 (artt. 4,
6, 8) ovvero dal decreto n. 509/99, nonché per ogni master di 1° o di 2°
livello attivati dalle università statali o libere ovvero da istituti
universitari statali o pareggiati (11 bis), ivi compresi gli istituti di
educazione fisica statali o pareggiati, nell'ambito delle scienze
dell'educazione e/o nell'ambito delle discipline attualmente insegnate dal
docente (14) - per ogni corso ( è valutabile un solo corso, per lo stesso o gli stessi anni
accademici) |
Punti 1 |
|
F) per ogni diploma di laurea
con corso di durata almeno quadriennale (ivi compreso il diploma di laurea in
scienze motorie), per ogni diploma di laurea magistrale (specialistica), per
ogni diploma accademico di secondo livello, conseguito oltre al titolo di
studio attualmente necessario per l'accesso al ruolo richiesto (12) |
Punti 5 |
|
G) per ogni titolo di "dottorato di ricerca” conseguito |
Punti 5 |
|
H) per la sola scuola primaria: per la frequenza del corso di
aggiornamento-formazione linguistica e glottodidattica compreso nei piani
attuati dal ministero, con la collaborazione degli uffici territoriali
competenti, delle istituzioni scolastiche, degli istituti di ricerca (IRRSAE,
CEDE, BDP, oggi IRRE, INVALSI, INDIRE) e dell'università |
Punti 1 |
|
I) per ogni partecipazione agli esami di stato
conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore di cui alla
legge 10/12/97 n. 425 e al D.P.R. 23.7.1998 n. 323, fino all’anno scolastico
2000/2001, in qualità di presidente di commissione o di componente esterno o
di componente interno, compresa l’attività svolta dal docente di sostegno
all’alunno diversa abilitato che svolge l’esame |
Punti 1 |
|
L) CREDITI PROFESSIONALI: per ogni anno di
servizio (e comunque per un periodo non inferiore a 180 gg.) prestato in
utilizzazione nello stesso posto o classe di concorso per cui è richiesto il
passaggio |
Punti 3 |
NOTE
COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI
DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO E DEGLI
ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA DI II GRADO ED ARTISTICA E DEL PERSONALE
EDUCATIVO
P R E M E S S A
Ai fini
dell’attribuzione del punteggio per le domande di trasferimento, per le domande
di passaggio di ruolo e per l’individuazione del perdente posto si precisa
quanto segue:
-
nell’anzianità di servizio non si tiene conto dell’anno scolastico in corso;
- nella
valutazione dei titoli vengono considerati quelli posseduti entro il termine
previsto per la presentazione della domanda;
- nella
valutazione delle esigenze di famiglia (per i trasferimento a domanda e
d’ufficio) è necessario che queste sussistano alla data della presentazione
della domanda. Soltanto nel caso dei figli si considerano quelli che compiono i
sei anni o i diciotto anni entro il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
trasferimento.
L’anzianità'
di servizio di cui alle lettere A) e B) del punto I della tabella deve essere
attestata dall'interessato, con apposita dichiarazione personale conforme allo
specifico modello allegato all'O.M. sulla mobilità del personale ovvero con
certificato di servizio.
L'anzianità
di servizio di cui alla lettera A) comprende gli anni di servizio, comunque prestati
successivamente alla decorrenza giuridica della nomina, nel ruolo di
appartenenza; per ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo
il punteggio é raddoppiato. Per gli istituti e scuole di istruzione secondaria
ed artistica la lettera A) comprende anche i servizi effettivamente prestati in
classe di concorso diversa da quella di attuale titolarità e per la quale sia
possibile il passaggio di cattedra. L'anzianità derivante da decorrenza
giuridica della nomina nel ruolo di appartenenza anteriore alla decorrenza
economica rientra invece in quella prevista dalla lettera B), qualora non sia
stato prestato alcun servizio o se il servizio non sia stato prestato nel ruolo
di appartenenza. Va invece considerato servizio di ruolo a tutti gli effetti
quello derivante dalla restitutio in integrum operata a seguito di un
giudicato. Sono compresi nella lettera A) gli anni di servizio prestati dai
docenti di educazione fisica nel ruolo unico (scuola secondaria di I grado ed
istituti di istruzione secondaria di II grado) esistente prima dell'entrata in
vigore della legge 30.3.1976, n. 88 art. 16, nonché nel ruolo ad esaurimento nel quale i docenti
stessi furono inquadrati a norma della predetta legge. Il servizio prestato in
ruoli diversi da quello di appartenenza, a seguito di utilizzazione o
assegnazione provvisoria, è valutato ai sensi della lettera A) con riferimento
al ruolo di appartenenza.
L'anzianità
di cui alla lettera B) comprende gli anni di ruolo anteriori alla nomina nel
ruolo di appartenenza non coperti da effettivo servizio ovvero prestati in
ruolo diverso da quello di appartenenza e valutati o riconosciuti (o
riconoscibili) per intero ai fini giuridici ed economici nella carriera di
attuale appartenenza. Tale anzianità comprende anche il servizio pre-ruolo e di
ruolo prestato nella scuola dell’infanzia da valutare nella stessa misura dei
servizi prestati nella scuola primaria; comprende, altresì, il servizio di
ruolo e non di ruolo prestato nell’insegnamento della religione cattolica ed i servizi di insegnamento prestati nelle scuole statali di ogni ordine e
grado, dei Paesi appartenenti all’Unione Europea, che sono equiparati ai
corrispondenti servizi prestati nelle scuole italiane, anche se prestati prima
dell’ingresso dello Stato nell’Unione Europea ( Legge n. 101 del 6 giugno
2008). Ai fini della valutazione di tali servizi, debitamente certificati
dall’Autorità diplomatica italiana nello Stato estero, è costituita presso
ciascun Ufficio scolastico regionale un’apposita commissione per la definizione
della corrispondenza tra servizi.
L’anzianità di cui alla lettera B) comprende
anche il servizio non di ruolo prestato per almeno 180 giorni o
ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio
finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola dell’infanzia, fino al termine
delle attività educative, compreso quello militare o il sostitutivo servizio
civile, nei limiti previsti dagli artt. 485, 487 e 490 del D.L.vo n. 297/94 ai
fini della valutabilità per la carriera ovvero il servizio pre-ruolo prestato
senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su posti di
sostegno. Si rammenta che il servizio militare di leva, o il sostitutivo
servizio civile, può essere valutato solo se prestato in costanza di rapporto
di impiego. Il servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 36 del CCNL 29/11/2007
è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.
Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg interrompe la
continuità.
La
valutazione del servizio di cui alle lettere A), A1) e B) è riconosciuta anche
al personale proveniente dagli Enti Locali e che abbia svolto, prima del
trasferimento allo Stato, effettivo servizio di docente nelle scuole statali.
Per gli
insegnanti di educazione fisica non é riconoscibile il servizio prestato senza
il possesso del diploma rilasciato dall'I.S.E.F. o di titoli equipollenti
secondo l'ordinamento anteriore alla legge 7.2.1958, n. 88 (tab. A, classe Xxix
D.M. 24.11.94, n. 334 e successive modifiche).
La
valutazione del servizio pre-ruolo nella mobilità a domanda viene effettuata
per intero, mentre nella mobilità d’ufficio viene effettuata nella seguente
maniera:- i primi 4 anni sono valutati per intero - il periodo eccedente i 4
anni é valutato per i 2/3 (due terzi).
Nel
caso della mobilità d’ufficio, ad esempio, il docente che ha prestato 6 anni di
servizio pre-ruolo, che viene riconosciuto o riconoscibile ai fini della
progressione di carriera nella misura di 5 anni e 4 mesi, ha diritto, per tale
servizio, all'attribuzione di punti 16 derivanti dal seguente calcolo:
primi 4
anni (valutati per intero) Þ 4 anni x 3 punti
= 12 punti
rimanenti 2 anni (valutati due terzi) Þ 2/3 x 2 anni x 3 punti = 4 punti
_______
totale: 12 punti
+ 4 punti Þ 16
punti.
Oltre
che per i docenti delle scuole ed istituti di istruzione di II grado ed
artistica, il cui servizio di ruolo prestato come insegnante di scuola
secondaria di I grado deve essere sempre valutato, i servizi di cui al
precedente capoverso dovranno essere valutati anche se alla data di inizio
dell'anno in corso, gli interessati non abbiano ancora superato il periodo di
prova ai sensi della legge n. 251 del 5.6.1985.
Il
servizio di ruolo o non di ruolo effettivamente prestato in scuole o istituti
situati nelle piccole isole é valutato il doppio, anche nei casi di mancata
prestazione del servizio per gravidanza, puerperio e per servizio militare di
leva o per il sostitutivo servizio civile, in conformità a quanto previsto sul
riconoscimento di tale servizio dalle specifiche normative. Ciò non vuol dire
che in tutti i casi il punteggio é raddoppiato in quanto, ad esempio, per
quanto precedentemente esposto a proposito delle modalità di calcolo del
servizio pre-ruolo, il punteggio derivante da 4 anni di pre-ruolo sulle piccole
isole vale 24 punti sia nella mobilità volontaria che d’ufficio, mentre quello
derivante da 8 anni assomma a 48 punti nella mobilità volontaria ed a
Qualora
il docente abbia usufruito di periodi di aspettativa per famiglia il punteggio
per i servizi di ruolo di cui alle lettere A e B del punto I della tabella di
valutazione sarà attribuito per intero, a condizione che nel relativo anno
scolastico l'interessato abbia prestato un servizio non inferiore a 180 giorni.
In caso contrario l'anno non può essere valutato e, pertanto, non sarà
attribuito alcun punteggio. I periodi di congedo retribuiti e non retribuiti
disciplinati dal Decreto Legislativo 26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di
maternità, Capo IV – Congedo di paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII
– Congedi per la malattia del figlio) devono essere computati nell’anzianità di
servizio a tutti gli effetti.
Al
personale docente di ruolo che abbia frequentato, ai sensi dell'art. 2 della
legge 13.8.1984, n. 476, i corsi di dottorato di ricerca e al personale docente
di ruolo assegnatario di borse di studio - a norma dell'art. 453 del D.L.vo
16.4.1994 n. 297 - da parte di amministrazioni statali, di enti pubblici, di
stati od enti stranieri, di organismi ed enti internazionali, é riconosciuto il
periodo di durata del corso o della borsa di studio come effettivo servizio di
ruolo e quindi valutato ai fini del trasferimento a domanda o d'ufficio -
lettera A) e lettera B), nella parte relativa al servizio in altro ruolo, del
titolo I delle tabelle di valutazione. Tale riconoscimento avviene tenuto conto
della circostanza che il periodo di questo tipo di congedo straordinario é
utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e
di previdenza. Detto periodo non va valutato ai fini dell'attribuzione del
punteggio concernente la continuità del servizio nella stessa scuola.
Il
servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non
riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera.
N O T E
(1) Il
ruolo di appartenenza va riferito rispettivamente: a) alla scuola
dell’infanzia; b) alla scuola primaria; c) alla scuola secondaria di I grado;
d) agli istituti di istruzione secondaria di II grado e artistica.
Va
valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio prestato, a
decorrere dall'anno scolastico 1978/79, dalle assistenti di scuola materna
statale utilizzate, ai sensi dell'articolo 8 della legge n. 463/78, come
insegnanti di scuola materna.
Va
valutato nella misura prevista dalla presente voce anche il servizio prestato
dal personale durante il periodo di collocamento fuori ruolo ai sensi dell’art.
23 comma 5 del CCNL sottoscritto il 4/8/1995 e dell’art. 17 comma 5 del CCNL
sottoscritto il 24/7/2003.
Per
ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di
specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato
o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il
trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le
scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato, sia,
infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente
ai docenti delle scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola unica
di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della legge
1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del punteggio
si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Per
ogni anno di servizio prestato nei paesi in via di sviluppo il punteggio é
raddoppiato.
(2) Ai
fini dell'attribuzione del punteggio in questione il servizio nelle piccole
isole deve essere effettivamente prestato - salvo le assenze per gravidanza,
puerperio e per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile
- per il periodo previsto per la valutazione di un intero anno scolastico.
(3) La
dizione “piccole isole” è comprensiva di tutte le isole del territorio
italiano, ad eccezione, ovviamente, delle due isole maggiori (Sicilia e
Sardegna).
Il
punteggio aggiuntivo previsto per il servizio prestato nelle piccole isole è
attribuito indipendentemente dal luogo di residenza dell’interessato.
(4) Va
valutata nella misura prevista dalla presente voce, l'anzianità derivante da
decorrenza giuridica della nomina anteriore alla decorrenza economica, se non é
stato prestato alcun servizio o se il servizio non é stato prestato nel ruolo
di appartenenza.
In
merito alla valutazione di un precedente servizio di ruolo, prestato in un
ruolo diverso, si precisa che gli anni di servizio di ruolo prestati nella
scuola dell’infanzia si valutano per intero, ai sensi della presente voce,
nella scuola primaria (e viceversa), mentre si sommano al pre-ruolo e si
valutano come pre-ruolo, analogamente al ruolo della scuola primaria, nella
scuola secondaria sia di primo che di secondo grado.
Gli
anni di un precedente servizio di ruolo prestato nella scuola secondaria di
primo grado si valutano per intero, sempre ai sensi della presente voce, nella
scuola secondaria di secondo grado (e viceversa), mentre si sommano agli anni
di pre-ruolo e si valutano come pre-ruolo se attualmente si è titolari nella
scuola primaria o nella scuola dell’infanzia.
Nella
misura della presente voce é valutato anche il servizio pre-ruolo prestato per
almeno 180 giorni o ininterrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle
operazioni di scrutinio finale o, in quanto riconoscibile, per la scuola
materna, fino al termine delle attività educative, nei limiti previsti dagli
artt. 485, 490 del D.L.vo n. 297/94 ai fini della valutabilità per la carriera,
nonché il servizio prestato in altro ruolo riconosciuto o riconoscibile ai fini
della carriera ai sensi del D.L. 19/6/70 n. 370, convertito con modificazioni
nella legge 26/7/70 n. 576 e successive integrazioni, ovvero il servizio pre-ruolo
prestato senza il prescritto titolo di specializzazione in scuole speciali o su
posti di sostegno.
Per
ogni anno di insegnamento prestato, con il possesso del prescritto titolo di
specializzazione, nelle scuole speciali o ad indirizzo didattico differenziato
o nelle classi differenziali, o nei posti di sostegno, o nelle DOS, qualora il
trasferimento a domanda o d’ufficio sia richiesto indifferentemente sia per le
scuole speciali, sia per quelle a indirizzo didattico differenziato sia,
infine, per posti di sostegno o per posti DOS, il punteggio é raddoppiato.
Relativamente
agli insegnanti di scuole primarie, per ogni anno di insegnamento in scuola
unica di cui al R.D. 5/2/1928, n. 577, o in scuola di montagna ai sensi della
legge 1/3/1957, n. 90, il punteggio é raddoppiato. Per l'attribuzione del
punteggio si prescinde dal requisito della residenza in sede.
Va
valutato nella misura prevista dalla presente voce il servizio dei docenti
appartenenti al ruolo dei laureati degli istituti di istruzione secondaria di
II grado e artistica, prestato precedentemente nel ruolo dei diplomati e
viceversa. Il servizio prestato in qualità di assistente nei licei artistici,
va considerato come servizio prestato nel ruolo dei docenti diplomati.
Nella
stessa misura va valutato, altresì, il servizio del personale educativo
transitato nel ruolo degli insegnanti della scuola primaria e viceversa.
(5) La
continuità del servizio prestato ininterrottamente da almeno un triennio nella
scuola di attuale titolarità ovvero nella scuola di servizio per il personale
titolare di Dotazione Organica di Sostegno (DOS) nella scuola secondaria di II
grado (lettera C, del titolo I della tabella di valutazione dei trasferimenti)
deve essere attestata dall'interessato con apposita dichiarazione personale
conforme all’apposito modello allegato all’O.M. sulla mobilità del personale.
Il primo anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità
al personale DOS decorre a partire dall’anno scolastico 2003/2004. Il primo
anno del triennio per l’attribuzione del punteggio per la continuità ai docenti
di religione cattolica decorre a partire dall’a.s. 2009/2010. L’introduzione nell’a.s.
1998/99 dell’organico di circolo, per la scuola primaria, e nell’a.s. 1999/2000
per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria dei comuni di montagna e
delle piccole isole, non costituisce soluzione di continuità del servizio ai
fini della dichiarazione di servizio continuativo nel caso di passaggio dal
plesso di titolarità del docente al
circolo corrispondente. Il trasferimento ottenuto precedentemente
all’introduzione dell’organico tra plessi dello stesso circolo interrompe la
continuità di servizio.
Per la
scuola primaria, il trasferimento tra i posti dell’organico (comune e lingua)
nello stesso circolo non interrompe la continuità di servizio.
Si
precisa che, per l'attribuzione del punteggio previsto dal presente comma,
devono concorrere, per gli anni considerati, la titolarità nel tipo di posto
(comune ovvero sostegno a prescindere dalla tipologia di diversa abilità) o -
per le scuole ed istituti di istruzione secondaria di I e II grado ed artistica
- nella classe di concorso di attuale appartenenza (con esclusione sia del
periodo di servizio pre-ruolo sia del periodo coperto da decorrenza giuridica
retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio presso la scuola o
plesso di titolarità. Per i docenti titolari di posti per l'istruzione e la
formazione dell’età adulta attivati presso i Centri Territoriali ai fini dell'assegnazione del punteggio per la
continuità del servizio, va fatto riferimento alla titolarità del posto per
l’istruzione e la formazione dell’età adulta a suo tempo individuati a livello
di distretto. Per i docenti titolari in istituti in cui sono presenti corsi
serali e, analogamente, per i docenti titolari in corsi serali la continuità
didattica é riferita esclusivamente al servizio prestato sullo stesso tipo
organico di titolarità ( o diurno o serale).
Da tale
ultimo requisito si prescinde limitatamente al solo personale beneficiario
della precedenza di cui all’art. 7, titolo I, punto II), - Personale trasferito
d’ufficio nell’ultimo sessennio del presente contratto.
Il
punteggio in questione va attribuito anche in tutti i casi in cui il periodo di
mancata prestazione del servizio nella scuola o plesso di titolarità é
riconosciuto a tutti gli effetti dalle norme vigenti come servizio validamente
prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, il punteggio per la
continuità del servizio deve essere attribuito nel caso di assenze per motivi
di salute, per gravidanza e puerperio, compresi i congedi di cui al D.L.vo n.
151/01, per servizio militare di leva o per il sostitutivo servizio civile, per
mandato politico ed amministrativo, nel caso di utilizzazioni, di esoneri dal
servizio previsti dalla legge per i componenti del Consiglio Nazionale della
P.I., di esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di
incarico della presidenza di scuole secondarie, di esonero dall'insegnamento
dei collaboratori dei dirigenti scolastici, di esoneri per la partecipazione a
commissioni di concorso, di collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 23
dicembre 1998, n. 448, art. 26, comma 8 per il periodo in cui mantengono la
titolarità ai sensi del D.L. 28/8/2000, n. 240, convertito con modificazioni
nella legge 27/10/2000, n. 306, per il servizio prestato nelle scuole militari.
Si precisa, inoltre, che nel caso di dimensionamento della rete scolastica
(sdoppiamento, aggregazione, soppressione, fusione di scuole) la titolarità ed
il servizio relativi alla scuola di nuova istituzione o aggregante si devono
ricongiungere alla titolarità ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata,
aggregata, soppressa o fusa al fine dell’attribuzione del punteggio in
questione.Non interrompe la continuità del servizio l'utilizzazione in altra
scuola del docente in soprannumero nella scuola di titolarità né il
trasferimento del docente in quanto soprannumerario qualora il medesimo
richieda in ciascun anno del sessennio successivo anche il trasferimento
nell'istituto di precedente titolarità ovvero nel comune. La continuità di
servizio maturata nella scuola o nell'istituto di precedente titolarità viene
valutata anche al personale docente beneficiario del predetto art. 7, punto II)
del presente contratto - alle condizioni ivi previste - che, a seguito del
trasferimento d'ufficio, sia attualmente titolare su posti DOP.
Si
precisa che il punteggio in questione viene riconosciuto anche per la
formulazione della graduatoria interna di istituto ai fini dell’individuazione
del soprannumerario da trasferire d’ufficio.
La
continuità didattica, legata alla scuola di ex-titolarità, del personale
scolastico trasferito d’ufficio nell’ultimo sessennio va considerata ai fini
della sola domanda di trasferimento e non anche della domanda di passaggio.
Nei
riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito
d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che
richieda come prima preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella
scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del
sessennio il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non
interrompe la continuità del servizio.
Qualora,
scaduto il sessennio in questione, il docente non abbia ottenuto il rientro
nella scuola di precedente titolarità i punteggi relativi alla continuità
didattica nel sessennio dovranno essere riferiti esclusivamente alla scuola ove
é stato trasferito in quanto soprannumerario. Il punteggio in questione spetta
anche ai docenti comandati in istituti diversi da quello di titolarità su
cattedre ove si attua la sperimentazione a norma dell'art. 278 del D.L.vo n.
297/94, ai docenti utilizzati a domanda o d'ufficio, sui posti di sostegno
anche in scuole o sedi diverse da quella di titolarità, ai docenti della scuola
primaria utilizzati come specialisti per la lingua straniera presso il plesso o
fuori del plesso di titolarità, ai docenti utilizzati in materie affini ed ai
docenti che prestano servizio nelle nuove figure professionali di cui all'art.
5 del D.L. 6.8.1988, n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6.10.1988,
n. 426. Il punteggio in questione spetta anche ai docenti utilizzati a domanda
o d'ufficio ai sensi dell'art. 1 del D.L.vo n. 35/93, in ruolo o classe di
concorso diversi da quelli di titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della continuità del servizio nella scuola di
titolarità la mancata prestazione del servizio per un periodo di durata
complessiva inferiore a 6 mesi in ciascun anno scolastico. Il punteggio di cui
trattasi non spetta, invece, nel caso di assegnazione provvisoria e di trasferimento annuale salvo che si tratti di docente
trasferito nel sessennio quale soprannumerario che abbia chiesto, in ciascun
anno del sessennio medesimo, il rientro nell'istituto di precedente titolarità.
Il
punteggio va attribuito se la scuola di titolarità giuridica e la scuola in cui
l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il periodo
considerato.
Il
punteggio va anche attribuito nel caso di diritto al rientro nel sessennio del
personale trasferito in quanto soprannumerario. Per i docenti di istruzione
secondaria di I e II grado e artistica il servizio deve essere altresì prestato
nella classe di concorso di attuale titolarità. Il punteggio va anche
attribuito ai docenti, già titolari sulla classe A075 e transitati sulla classe
A076 in forza della C.M. 215/95, nella sola ipotesi che non sia cambiato
l’istituto di titolarità.
Non va
valutato l'anno scolastico in corso al momento della presentazione della
domanda.
(5 bis)
Ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del
soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, fermo restando quanto
precisato nella nota 5, la continuità didattica nella scuola di attuale
titolarità viene così valutata:
|
C) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella scuola di
attuale titolarità senza soluzione di
continuità in aggiunta a quello previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2),
B3) - entro il quinquennio.................................................................…………… - oltre il quinquennio …………………………………………………….... |
Punti 2 Punti 3 |
Sempre
ai fini della formazione della graduatoria per l’individuazione del
soprannumerario ed ai fini del trasferimento d’ufficio, viene valutata anche la
continuità di servizio nella sede di attuale titolarità, nella seguente misura:
|
C 0) Per ogni anno di servizio di ruolo prestato nella sede di
attuale titolarità senza soluzione di continuità in aggiunta a quello
previsto dalle lettere A), A1), B), B1), B2), B3) ……………………………………………………………… |
Punti 1 |
Il
predetto punteggio va attribuito se la sede di titolarità giuridica e la sede
in cui l'interessato ha prestato servizio continuativo coincidono per il
periodo considerato. Per sede si intende comune. Il punteggio va anche
attribuito nel caso di diritto al rientro nel sessennio del personale
trasferito in quanto soprannumerario.
Nei
riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito
d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che
richieda come prima preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella
scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del sessennio
il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la
continuità del servizio.
Per i
docenti il servizio deve essere stato prestato nella stessa tipologia di posto
(comune e/o sostegno) e per la scuola di istruzione secondaria di primo e
secondo grado e artistica, il servizio deve essere altresì prestato nella
stessa classe di concorso di attuale titolarità.
Il
punteggio non va attribuito ai docenti titolari di sede distrettuale (su posto
per l’istruzione dell’età adulta).
Qualora
il docente al termine del sessennio non sia rientrato nella scuola di
precedente titolarità ma in altra scuola dello stesso comune, ha titolo al
mantenimento del punteggio di cui alla lett. C 0) anche per tutti i 5 anni del
sessennio.
Non va
valutato l'anno scolastico in corso al momento di presentazione della domanda.
Il punteggio
di cui alla lettera C 0) non é cumulabile per lo stesso anno scolastico con
quello previsto dalla lettera C).
(5 ter)
Il diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita
dichiarazione personale, conforme allo specifico modello allegato all’O.M.
sulla mobilità del personale.
Il
triennio di riferimento ai fini della maturazione del punteggio aggiuntivo è un
qualsiasi periodo di servizio prestato continuativamente per quattro anni nella
stessa scuola ( quello di arrivo più i tre anni successivi in cui non si è
presentata domanda), alle condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a
partire dalla mobilità per l’anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di
norma contrattuale introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.
L’anno
scolastico 2007/2008 è stato l’ultimo anno utile per l’acquisizione del
punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Si
chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a
tale periodo.
Il
punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda
condizionata, in quanto soprannumerari e, per la scuola primaria, domanda di
trasferimento tra i posti (comune e lingua) dell’organico nello stesso circolo;
la richiesta, nel sessennio, di rientro nella scuola di precedente titolarità
fa maturare regolarmente il predetto punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una
volta acquisito, si perde esclusivamente nel caso in cui si ottenga, a seguito
di domanda volontaria in ambito provinciale, il trasferimento, il passaggio o
l’assegnazione provvisoria, fatta eccezione in caso di rientro, entro il sessennio,
nella scuola di precedente titolarità.
Nei
riguardi del personale docente ed educativo soprannumerario trasferito
d’ufficio senza aver prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che
richieda come prima preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella
scuola o nel comune di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del sessennio
il trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il
diritto al punteggio aggiuntivo. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo
il docente trasferito d’ufficio o a domanda condizionala che nel sessennio non
richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
(6) Il punteggio spetta per il comune di
residenza dei familiari a condizione che essi, alla data di pubblicazione dell'ordinanza, vi risiedano
effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno tre mesi.
La
residenza del familiare a cui si chiede il ricongiungimento deve essere
documentata con certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3 nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa; dall'iscrizione anagrafica si prescinde quando si
tratti di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi
antecedenti alla data di pubblicazione dell'ordinanza.
Il
punteggio di ricongiungimento e quello per la cura e l’assistenza dei familiari
(lettera D della Tabella A – Parte II) spettano anche nel caso in cui nel
comune ove si registra l’esigenza familiare non vi siano istituzioni
scolastiche richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del
richiedente) ovvero per il personale educativo, istituzioni educative
richiedibili: in tal caso il punteggio sarà
attribuito per tutte le scuole ovvero istituzioni educative del comune
più vicino, secondo le tabelle di viciniorietà, purché comprese fra le
preferenze espresse; tale punteggio sarà attribuito anche nel caso in cui venga
indicata dall'interessato una preferenza zonale (distretto e comune) che
comprenda le predette scuole. Per quanto attiene all’organico della scuola
dell’infanzia e primaria, qualora il comune di residenza del familiare, ovvero
il comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della
Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo didattico o di Istituto
comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune sede dell’istituzione
scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza del familiare, ovvero
nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui alla lettera D della
Tabella a – Parte II. I punteggi per le
esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C), D) sono cumulabili fra
loro.
Le
situazioni di cui al presente titolo
non si valutano per i trasferimenti
nell'ambito della stessa sede
( per
sede si intende “comune”).
(7) Ai fini della formulazione della graduatoria
per l’individuazione del soprannumerario, le esigenze di famiglia, da
considerarsi in questo caso come
esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità,
sono valutate nella seguente maniera:
lettera
A) (ricongiungimento al coniuge, etc..) vale quando il familiare é residente
nel comune di titolarità del docente. Tale punteggio spetta anche nel caso in
cui nel comune di ricongiungimento non vi siano istituzioni scolastiche
richiedibili (cioè che non comprendano l'insegnamento del richiedente) e lo
stesso risulti viciniore alla sede di titolarità. Per quanto attiene
all’organico della scuola dell’infanzia e primaria, qualora il comune di
residenza del familiare, ovvero il comune per il quale sussistono le condizioni
di cui alla lettera D della Tabella a – Parte II, non sia sede di Circolo
didattico o di Istituto comprensivo, il punteggio va attribuito per il comune
sede dell’istituzione scolastica che abbia un plesso nel comune di residenza
del familiare, ovvero nel comune per il quale sussistono le condizioni di cui
alla lettera D della Tabella a – Parte II.
lettera
B) e lettera C) valgono sempre;
lettera
D) (cura e assistenza dei figli minorati, etc..) vale quando il comune in cui
può essere prestata l’assistenza coincide con il comune di titolarità del
docente oppure è ad esso viciniore, qualora nel comune medesimo non vi siano
sedi scolastiche richiedibili.
Il
punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di
trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(8) Il
punteggio va attribuito anche per i figli che compiono i sei anni o i diciotto
tra il 1 gennaio e il 31 dicembre dell’anno in cui si effettua il
trasferimento.
(9) La
valutazione é attribuita nei seguenti casi:
a) figlio
minorato, ovvero coniuge o genitore, ricoverati permanentemente in un istituto
di cura;
b) figlio
minorato, ovvero coniuge o genitore bisognosi di cure continuative presso un
istituto di cura tali da comportare di necessità la residenza nella sede dello
istituto medesimo.
c) figlio
tossicodipendente sottoposto ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo
da attuare presso le strutture pubbliche o private, di cui agli artt.114, 118 e
122, D.P.R. 9/10/1990, n. 309, programma che comporti di necessità il domicilio
nella sede della struttura stessa, ovvero, presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato
D.P.R. n. 309/1990.
(10) Si
precisa che ai sensi della lettera B) si valuta un solo pubblico concorso.
E’equiparata
all'inclusione in graduatoria di merito l'inclusione in terne di concorsi a
cattedre negli istituti di istruzione artistica. Si precisa che i concorsi
ordinari a posti della scuola dell’infanzia non sono valutabili nell’ambito
della scuola primaria, così come, i concorsi ordinari a posti della scuola
secondaria di I grado non sono valutabili nell’ambito degli istituti della
secondaria di II grado ed artistica; analogamente i concorsi ordinari a posti
di insegnante diplomato nella scuola secondaria di II grado sono valutabili
esclusivamente nell’ambito del ruolo dei docenti diplomati.
I
concorsi ordinari a posti di personale educativo sono da considerare di livello
pari ai concorsi della scuola primaria.
I
concorsi a posti di personale ispettivo e dirigente scolastico sono da
considerare di livello superiore rispetto ai concorsi a posti di insegnamento.
A norma
dell'art. 16, ultimo comma, del D.L. 30.1.76, n. 13, convertito con
modificazioni nella l. 30/3/76, n. 88 il concorso a cattedre di educazione
fisica, indetto con il D.M. 5/5/73 - i cui atti sono stati approvati con D.M. 28/2/80
- é valevole esclusivamente per cattedre nella scuola secondaria di primo
grado.
Sono
ovviamente esclusi i concorsi riservati per il conseguimento dell’abilitazione
o dell’idoneità all’insegnamento e la partecipazione a concorsi ordinari ai
soli fini del conseguimento dell’abilitazione.
Ai
sensi dell’art. 5 del D.M. 5 maggio 1973, sono esclusi coloro che hanno
conseguito la sola abilitazione riportando un punteggio inferiore a 52,50/75
nei concorsi ordinari per l’accesso a posti e cattedre nella scuola banditi
antecedentemente alla legge 270/82.
Tale
punteggio spetta anche per l’accesso a tutte le classi di concorso appartenenti
allo stesso ambito disciplinare per il quale si è conseguita l’idoneità in un
concorso ordinario per esami e titoli bandito in attuazione della legge
124/1999.
(11) Il
punteggio va attribuito al personale in possesso di laurea. Vanno riconosciuti
oltre ai corsi previsti dagli statuti delle università (art. 6 legge n.
341/90), ovvero attivati con provvedimento rettorale presso le scuole di specializzazione
di cui al D.P.R. 162/82 (art. 4 - 1° comma, legge n. 341/90) anche i corsi
previsti dalla legge n. 341/90, art. 8 e realizzati dalle università attraverso
i propri consorzi anche di diritto privato nonché i corsi attivati dalle
università avvalendosi della
collaborazione di soggetti pubblici e privati con facoltà di prevedere la
costituzione di apposite convenzioni (art. 8 legge n. 341/90) nonché i corsi
previsti dal decreto 3.11.1999, n. 509.
Sono
assimilati ai diplomi di specializzazione i diplomi di perfezionamento
post-laurea, previsti dal precedente ordinamento universitario, qualora siano
conseguiti a conclusione di corsi che presentino le stesse caratteristiche dei
corsi di specializzazione (durata minima biennale, esami specifici per ogni
materia nel corso dei singoli anni e un esame
finale).
(11
bis) Si ricorda che a norma dell'art. 10 del D.L. 1/10/73, n. 580, convertito
con modificazioni nella legge n. 30/11/73, n. 766 le denominazioni di
università, ateneo, politecnico, istituto di istruzione universitaria possono
essere usate soltanto dalle università statali e da quelle non statali
riconosciute per rilasciare titoli aventi valore legale a norma delle
disposizioni di legge.
Si
precisa che non rientra fra quelli valutabili il titolo di Specializzazione per
l’insegnamento ad alunni in situazione di diversa abilità di cui al D.P.R.
970/75, rilasciato anche con l’eventuale riferimento alla Legge 341/90 – commi
4, 6 e 8. Analogamente non si valutano i titoli rilasciati dalle Scuole di
Specializzazione per l’insegnamento nella scuola secondaria (SISS).
Detti
titoli non possono essere, infatti, considerati titoli generali aggiuntivi in
quanto validi sia per l’accesso ai ruoli sia per il passaggio.
(12) Il punteggio spetta per il titolo
aggiuntivo a quello necessario per l’accesso al ruolo d’appartenenza o per il
conseguimento del passaggio richiesto. Il diploma di laurea in scienze motorie
non dà diritto ad avvalersi di ulteriore punteggio rispetto al diploma di
Istituto Superiore di Educazione Fisica (ISEF). Analogamente il diploma
accademico di secondo livello non dà diritto ad avvalersi di ulteriore
punteggio rispetto al diploma accademico di primo livello o al diploma di
accademia di belle arti e di conservatorio di musica rilasciati in base agli
ordinamenti previgenti alla legge 508/99.
Non si
valuta il diploma di laurea in scienze della formazione primaria in quanto è un
titolo richiesto per l’accesso al ruolo di appartenenza.
Analogamente
non si valuta il diploma di laurea in Didattica della musica.
(13) Il
punteggio può essere attribuito anche al personale diplomato.
(14) I
corsi tenuti a decorrere dall’anno accademico 2005/06 saranno valutati
esclusivamente se di durata annuale, con 1500 ore complessive di impegno, con
un riconoscimento di 60 CFU e con esame finale.
(15)
limitatamente alla mobilità nell’ambito dell’insegnamento della religione
cattolica sono considerati validi i titoli previsti dal D.P.R. 751/85 e
specificati dal DM 15.7.87 e successive modificazioni ed integrazioni
ALLEGATI PERSONALE A.T.A.
ALLEGATO
E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI E
DEI SERVIZI
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI
TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL
PERSONALE ATA
ALLEGATO
E - TABELLE DI VALUTAZIONE DEI TITOLI
E DEI SERVIZI
A -
TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI AI FINI DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA,
D’UFFICIO E DELLA MOBILITA’ PROFESSIONALE DEL PERSONALE A.T.A.
I -
ANZIANITÀ DI SERVIZIO: ( F )
|
Tipo di servizio |
Punteggio |
|
A) per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente
alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di
appartenenza (2) (a) (da computarsi fino alla data di scadenza del termine di
presentazione della domanda) …………………………….. |
Punti 2 |
|
A1) per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio effettivamente prestato successivamente
alla decorrenza giuridica della nomina nel profilo professionale di
appartenenza (2) in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta
al punteggio di cui al punto A) - (a) (per i trasferimenti a domanda è da
computarsi fino alla data di scadenza del termine di presentazione della
domanda) …………………………………………………………………………… |
Punti 2 |
|
B) per ogni mese o frazione superiore a 15 giorni di servizio non di
ruolo o di altro servizio riconosciuto
o riconoscibile (3) (11) (a) …………………………………………………………………………… |
Punti 1 |
|
B1) per ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni di servizio non di ruolo o di altro servizio riconosciuto o riconoscibile effettivamente
prestato in scuole o istituti situati nelle piccole isole in aggiunta al
punteggio di cui al punto B) (3) (11) (a) ……………………………………………………………………………….. |
Punti 1 |
|
C) per ogni anno o frazione superiore ai 6 mesi di servizio di
ruolo effettivamente prestato a qualsiasi titolo in Pubbliche
Amministrazioni o negli Enti Locali
(b) …………………………………………………………………………….. |
Punti 1 |
|
D) per ogni anno intero di servizio prestato nel profilo di
appartenenza senza soluzione di continuità per almeno un triennio nella
scuola di attuale titolarità (4) (11) (in aggiunta a quello previsto dalle
lettere A) e B) (c) (d) entro il quinquennio………………………………………………………… oltre il quinquennio…………………………………………………………. per il servizio prestato nelle piccole isole il punteggio si
raddoppia |
Punti 8 Punti 12 |
|
E) per ogni anno intero di
servizio di ruolo prestato nel profilo di appartenenza nella sede di attuale
titolarità senza soluzione di continuità (4Bis) in aggiunta a quello previsto
dalle lettere A) e B) e, per i periodi che non siano coincidenti, anche alla
lettera D) (c) (valido solo per i trasferimenti d’ufficio)………………………………………………………………….… |
Punti 4 |
|
F) A coloro che per un triennio
a decorrere dalle operazioni di mobilità per l’a.s. 2000/01, non presentano o
non abbiano presentato domanda di trasferimento provinciale o di passaggio di
profilo provinciale o, pur avendo presentato domanda, l’abbiano revocata nei
termini previsti, viene riconosciuto, una tantum, un punteggio aggiuntivo a quello previsto dalle lettere
A) e B) , C) e D) (e)………………………………………………….. |
Punti 40 |
(a) Tale
servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello
proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo.
(b) Tale
servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale, che a quello
proveniente dagli Enti Locali: per quest’ultimo personale, ovviamente, non deve
essere di nuovo valutato il servizio di cui alla lettera A) e B).
(c)Tale
servizio è riconosciuto sia al personale ATA già statale che a quello
proveniente dagli Enti Locali. Ai direttori dei servizi generali ed
amministrativi compete la valutazione anche del servizio effettivamente
prestato successivamente alla decorrenza giuridica nella nomina nel profilo di
responsabile amministrativo
(d) Al
personale transitato dagli Enti Locali allo Stato compete il punteggio per la
continuità di servizio prestato nel profilo di appartenenza per almeno un
triennio nella scuola di attuale titolarità anche per il servizio prestato alle
stesse condizioni quale dipendente degli Enti Locali.
(e) Il
diritto all’attribuzione del punteggio deve essere attestato con apposita
dichiarazione personale, conforme allo specifico modello allegato all’O.M.
sulla mobilità del personale. Il triennio di riferimento ai fini della
maturazione del punteggio aggiuntivo è un qualsiasi periodo di servizio
prestato continuativamente per quattro anni nella stessa scuola (quello di
arrivo più i tre anni successivi in cui non si è presentata domanda) alle
condizioni previste nelle Tabelle di cui sopra, a partire dalla mobilità per
l’anno scolastico 2000/2001, in quanto trattasi di norma contrattuale
introdotta con il CCDN del 27 gennaio 2000.
L’anno
scolastico 2007/2008 (anno di scadenza del triennio di continuità iniziatosi
nell’anno scolastico 2005/06) sarà l’ultimo anno utile per l’acquisizione del
punteggio aggiuntivo a seguito della maturazione del triennio.
Si
chiarisce che tale punteggio potrà essere utilizzato anche successivamente a
tale periodo.
Il
punteggio viene riconosciuto anche a coloro che presentano domanda
condizionata, in quanto soprannumerari; la richiesta, nel sessennio, di rientro
nella scuola di precedente titolarità, fa maturare regolarmente il predetto
punteggio aggiuntivo. Tale punteggio, una volta acquisito, si perde nel caso in
cui si ottenga, a seguito di domanda volontaria in ambito provinciale, il
trasferimento, il passaggio o l’assegnazione provvisoria, fatta eccezione in
caso di rientro, entro il sessennio, nella scuola di precedente titolarità.
Nei
riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima
preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella scuola o nel comune
di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del sessennio il
trasferimento per altre preferenze espresse nella domanda non fa perdere il
diritto al punteggio aggiuntivo. Analogamente non perde il punteggio aggiuntivo
il personale trasferito d’ufficio o a domanda condizionala che nel sessennio non
richiede il rientro nella scuola di precedente titolarità.
(f)
Vanno computati nell’anzianità di servizio, a tutti gli effetti, i periodi di
congedo retribuiti e non retribuiti disciplinati dal Decreto Legislativo
26.3.2001 n. 151 (Capo III – Congedo di maternità, Capo IV – Congedo di
paternità, Capo V – Congedo parentale, Capo VII – Congedi per la malattia del
figlio)
II -
ESIGENZE DI FAMIGLIA (4TER) (5) (5 bis):
|
Tipo di esigenza |
Punteggio |
|
A) per ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge ovvero, nel caso
di personale senza coniuge o separato giudizialmente o consensualmente con
atto omologato dal tribunale, per ricongiungimento o riavvicinamento ai
genitori o ai figli (5) ……………………………………………………………………………… |
Punti 24 |
|
B) per ogni figlio di età inferiore a sei anni (6) ……………………………………………………………………………… |
Punti 16 |
|
C) per ogni figlio di età superiore ai sei anni, ma che non abbia
superato il diciottesimo anno di età (6) ovvero per ogni figlio maggiorenne
che risulti totalmente o permanentemente inabile a proficuo lavoro ………………………………………………….………………………….. |
Punti 12 |
|
D) per la cura e l'assistenza dei figli minorati fisici, psichici o
sensoriali, ovvero del coniuge o del genitore totalmente o permanentemente
inabili al lavoro, che possono essere assistiti soltanto nel comune richiesto
(7)(1), nonché per l'assistenza dei figli tossicodipendenti sottoposti ad un
programma terapeutico e
socio-riabilitativo da attuare presso la residenza abituale con
l'assistenza del medico di fiducia
(art.122 – comma III – D.P.R. 309/90), o presso le strutture pubbliche e
private di cui agli artt.114 – 118 – 122 D.P.R. 309/90, qualora il programma
comporti di necessità il domicilio nella sede della struttura medesima (8)
……………………………………………….. |
Punti 24 |
III -
titoli generali
|
Tipo di titolo |
Punteggio |
|
A) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami per l'accesso al ruolo
di appartenenza (9) …………………………………………………………...…………………. |
Punti 12 |
|
B) per l'inclusione nella graduatoria di merito di concorsi per esami
per l'accesso al ruolo di livello superiore a quello di appartenenza(10)
…………………………………………………………………...…………. |
Punti 12 |
NOTE
(1) A
norma del D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed
integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n.
Ai fini
della validità della certificazione richiesta si richiama quanto disposto dalla
legge delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come
modificato ed integrato dall’art. 15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
(2) E'
valutato il periodo coperto da decorrenza giuridica della nomina purché sia
stato prestato effettivo servizio nello stesso profilo professionale. Sono
comunque valutati con il punteggio previsto dalla presente voce i seguenti
servizi:
- il servizio di ruolo prestato quale
assistente di scuola materna per il personale iscritto nei ruoli della carriera
esecutiva ai sensi dell'art. 8, della legge n. 463/78; il servizio di ruolo
prestato quale accudiente di convitto dal personale transitato nella terza
qualifica ai sensi dell'art. 49, della legge n. 312/80;
- il servizio prestato nel profilo di
provenienza per il personale transitato nell'attuale profilo, a seguito di
passaggio nell’ambito della stessa qualifica o area ai sensi dell'art. 19, del D.P.R. 399/88 e
dell'art. 38, del D.P.R. 209/87 e dell’art. 1 comma 2 lettera B della sequenza
contrattuale del 25 luglio 2008;
il servizio
prestato in profilo diverso da quello di appartenenza a seguito di
utilizzazione o assegnazione provvisoria;
- il servizio prestato in scuola diversa da
quella di titolarità da parte del personale responsabile amministrativo o
assistente amministrativo a seguito di utilizzazione, ai sensi dell’art. 11 bis
del C.C.N.I. 13.6.2005 e successivi, per la sostituzione del DSGA;
- il servizio prestato nel ruolo di
provenienza per il personale trasferito nel profilo di attuale appartenenza per
effetto dell'art. 200 del T.U. approvato con D.P.R. 10/01/1957, n. 3, purché il
ruolo di provenienza fosse compreso fra quelli elencati nella tabella A annessa
al D.P.R. 31/05/1974, n. 420 e successive modifiche e integrazioni ovvero tra
quelli corrispondenti dell’amministrazione centrale e periferica;
il
servizio prestato dal personale inidoneo durante il periodo di collocamento
fuori ruolo ai sensi dell’art. 23 – comma 5, del C.C.N.L. sottoscritto il 4
agosto
- i servizi di ruolo prestati indifferentemente
nei ruoli confluiti nei singoli profili professionali previsti dal D.P.R. 07/03/1985, n. 588 (per
l'ausiliario, i servizi prestati nei ruoli dei bidelli, dei custodi e degli
accudienti; per il guardarobiere, il servizio prestato nei ruoli dei
guardarobieri e degli aiutanti guardarobieri; per il collaboratore
amministrativo, il servizio prestato nei ruoli degli applicati di segreteria e
dei magazzinieri);
- per l’attribuzione del
punteggio relativo al servizio effettivamente
prestato nelle scuole o istituti situati nelle piccole isole si prescinde dal requisito
della residenza in sede;
al personale A.T.A. di ruolo collocato in
congedo straordinario per motivi di studio senza assegni ai sensi dell'art. 2,
della legge 13/08/1984, n. 476, per la frequenza di dottorato di ricerca o in
quanto assegnatario di borse di studio da parte di amministrazioni statali,
enti pubblici, stati stranieri, enti od organismi internazionali, è valutato
con il punteggio previsto dalla presente voce il periodo della durata del corso
o della borsa di studio;
- per l'attribuzione dei punteggi previsti per
l'anzianità di servizio - punto I, lettere A), B), C), D) agli insegnanti elementari collocati
permanentemente fuori ruolo, ai sensi dell’art.21, della legge 9.8.1978,n. 463
è valutato il servizio prestato nella carriera di appartenenza, sia in qualità
di insegnante elementare sia con mansioni di responsabile amministrativo;
- in applicazione dell’art. 3, comma 6,
dell’accordo A.R.A.N. / OO.SS. del 20/7/2000 sottoscritto ai sensi dell’art. 8,
della Legge n. 124/99 recepito con D.M. 5.4.2001, il servizio prestato dai
collaboratori scolastici negli asili nido degli Enti Locali è assimilato a tutti
gli effetti a quello prestato nelle scuole dell’infanzia, primarie o secondarie
di I e II grado degli stessi Enti, considerato che l’assegnazione ad una
tipologia di scuola era disposta sulla base di un’unica graduatoria in
relazione alle esigenze di servizio dell’ente stesso.
Tali servizi sono riconosciuti nelle
lettere A) e B);
- per ogni anno prestato nei Paesi in via di
sviluppo il punteggio è raddoppiato .
(3) La
valutazione del servizio pre-ruolo, nonché del servizio prestato nel ruolo personale
docente, viene effettuata per intero
nella mobilità a domanda, mentre per la mobilità d’ufficio si valuta nella
seguente maniera: i primi 4 anni sono valutati per intero; il periodo eccedente
i 4 anni è valutato per i due terzi (2/3).
Con il
punteggio previsto dalla presente voce vanno valutati i seguenti servizi o
periodi:
- il servizio di ruolo prestato in qualità di
docente;
- il servizio non di ruolo ed il servizio
militare riconosciuto o riconoscibile ai fini della carriera ai sensi dell’art.
569 del Decreto legislativo 297/94 e successive modifiche e integrazioni e
della legge n. 958/86, nonché il servizio di ruolo prestato in carriera
immediatamente inferiore nella misura prevista
dall'art.4 comma 13, del D.P.R. n. 399/88. Sono valutabili anche i
servizi il cui riconoscimento sia richiesto da personale ancora in periodo di
prova;
- il periodo di anzianità derivante da
decorrenza giuridica della nomina antecedente alla decorrenza economica nel
caso in cui non sia stato prestato effettivo servizio. Devono essere
considerati come anni interi i periodi corrispondenti agli anni scolastici la
cui durata risulti inferiore ai 12 mesi per effetto di variazione della data di
inizio disposta da norme di legge. Il servizio effettivamente prestato nelle
scuole o istituti situati nelle piccole isole, relativo ad ogni mese o frazione
superiore a 15 giorni, deve essere raddoppiato.
(4) Ai
fini del calcolo del punteggio di perdente posto si prescinde dal computo del
triennio.Si precisa che per l'attribuzione del punteggio devono concorrere, per
gli anni considerati, la titolarità nel profilo di attuale appartenenza (per
gli assistenti tecnici indipendentemente dall’area professionale di titolarità)
ed eventualmente nel ruolo o nei ruoli confluiti nel medesimo profilo (con
esclusione pertanto sia del periodo di servizio pre-ruolo sia del servizio
coperto da decorrenza giuridica retroattiva della nomina) e la prestazione del servizio nella
scuola di titolarità. Il punteggio in questione va attribuito anche in tutti i
casi in cui il periodo di mancata prestazione del servizio nella scuola di
titolarità è riconosciuto a tutti gli effetti nelle norme vigenti come servizio di istituto validamente
prestato nella medesima scuola. Conseguentemente, a titolo esemplificativo, il
punteggio per la continuità di servizio deve essere attribuito nei casi di
congedi, compresi quelli disciplinati dal D.L.vo n. 151/01, ed aspettative per
motivi di salute, per gravidanza e puerperio, per servizio militare di leva o
per il sostitutivo servizio civile, per mandato politico, nel caso di comandi,
di esoneri dal servizio previsti dalla
legge per i componenti del consiglio nazionale della pubblica istruzione, di
esoneri sindacali, di aspettative sindacali ancorché non retribuite, di utilizzazione
presso i distretti scolastici, etc. Si precisa inoltre, che, nel caso di
sdoppiamento, o di aggregazione di istituti, la titolarità ed il servizio
relativi alla scuola di nuova istituzione devono ricongiungersi alla titolarità
ed al servizio relativi alla scuola sdoppiata o aggregata al fine
dell’attribuzione del punteggio in questione. Non interrompe la continuità del
servizio, altresì, la utilizzazione in altra scuola del personale in
soprannumero nella scuola di titolarità, né l’utilizzazione ottenuta con
precedenza a seguito di sdoppiamento, soppressione, autonomia o aggregazione
delle unità scolastiche. Parimenti, non interrompe la continuità del servizio,
il trasferimento del personale in quanto soprannumerario, qualora il medesimo
ottenga nel sessennio immediatamente successivo il trasferimento nel precedente
istituto di titolarità, ed abbia prodotto, in ciascun anno, domanda per
rientrare nella scuola di precedente titolarità. In ogni caso non deve essere
considerata interruzione della
continuità del servizio nella scuola di titolarità la mancata
prestazione del servizio per un periodo di durata complessiva inferiore a sei
mesi in ciascun anno scolastico.
Non
interrompe, altresì, la continuità del servizio, l’utilizzazione per la sostituzione
del DSGA, ai sensi dell’art. 11 bis del C.C.N.I. 26 giugno 2009, da parte del
personale responsabile amministrativo o assistente amministrativo in scuola
diversa da quella di titolarità.
Nei
riguardi del personale A.T.A. soprannumerario trasferito d’ufficio senza aver
prodotto domanda o trasferito a domanda condizionata, che richieda come prima
preferenza in ciascun anno del sessennio il rientro nella scuola o nel comune
di precedente titolarità, l’aver ottenuto nel corso del sessennio il trasferimento
per altre preferenze espresse nella domanda non interrompe la continuità del
servizio.
(4Bis)
Si precisa che il punteggio in questione va attribuito anche nei casi in cui
l'interessato abbia usufruito del riconoscimento della continuità del servizio qualora
il medesimo ottenga il rientro nella sede di precedente titolarità in cui sia
ubicata la scuola dalla quale sia stato trasferito d'ufficio e tale rientro si
realizzi prima della scadenza del sessennio.
(4Ter)
Ai fini della formulazione della graduatoria per l’individuazione del
soprannumerario, le esigenze di famiglia, da considerarsi in questo caso come
esigenze di non allontanamento dalla scuola e dal comune di attuale titolarità,
sono valutate nella seguente maniera:
- lettera a) (ricongiungimento al coniuge,
etc..) vale quando il familiare è residente nel comune di titolarità del
soprannumerario; tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello
di residenza del familiare, a condizione che in quest’ultimo comune non
esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa accedere il personale
interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si realizza nel caso di
mancanza di istituzione scolastica nella quale siano istituiti posti relativi a
laboratori compresi nell’area di appartenenza degli interessati
- lettera b) e lettera c) valgono sempre;
- lettera d) (cura e assistenza dei figli
minorati, etc..) vale quando il comune in cui può essere prestata l’assistenza
coincide con il comune di titolarità del soprannumerario oppure è ad esso viciniore,
qualora nel comune medesimo non vi siano sedi scolastiche richiedibili.
Il
punteggio così calcolato viene utilizzato anche nelle operazioni di
trasferimento d’ufficio del soprannumerario.
(5) Il
punteggio spetta per il comune di residenza del familiare a cui si richiede di
ricongiungersi a condizione che esso, alla data di pubblicazione
dell’ordinanza, vi risieda effettivamente con iscrizione anagrafica da almeno
tre mesi. La residenza del familiare
alla quale si chiede il ricongiungimento deve essere documentata con
certificato anagrafico o con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000, n.445, così come modificato ed integrato dall’art. 15
della legge 16 gennaio 2003 n. 3, nei quali dovrà essere indicata la decorrenza
dell'iscrizione stessa. Si prescinde dall’iscrizione anagrafica quando si
tratta di ricongiungimento al familiare trasferito per servizio nei tre mesi antecedenti alla data di
pubblicazione dell'ordinanza. In tal caso ai fini dell’attribuzione del
punteggio la dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute
nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445, così come modificato ed integrato dall’art.
15, della legge 16 gennaio 2003, n. 3, dovrà contenere l’anzidetta
informazione. Tale punteggio spetta anche per il comune viciniore a quello di
residenza del familiare, nonché per quello in cui si verificano le condizioni
di cui alla lettera D della Tabella A – Parte II, a condizione che in
quest’ultimo comune non esistano altre istituzioni scolastiche alle quali possa
accedere il personale interessato. Per gli assistenti tecnici tale ipotesi si
realizza nel caso di mancanza di istituzione scolastica nella quale siano
istituiti posti relativi a laboratori compresi nell’area di appartenenza degli
interessati . I punteggi per le esigenze di famiglia di cui alle lettere A), B), C),
D) sono cumulabili fra loro.
(5 bis)
Per i soli trasferimenti a domanda, le situazioni di cui al presente titolo non
si valutano per i trasferimenti nell’ambito della stessa sede ( per sede si
intende “comune”).
(6) Il punteggio va attribuito anche per i
figli che compiono i 6 anni o i 18 anni tra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno in cui si
effettua il trasferimento.
(7) La
valutazione e' attribuita nei seguenti casi:
a) figlio
minorato ovvero coniuge, o genitore, ricoverati permanentemente in istituto di cura;
b) figlio
minorato, ovvero coniuge, o genitore, bisognosi di cure continuative presso un
istituto di cura tali da comportare la necessità di risiedere nella sede
dell'istituto medesimo.
(8) Per
l'attribuzione del punteggio gli interessati devono produrre una dichiarazione,
in carta libera, rilasciata rispettivamente dal medico di fiducia o dal
responsabile delle strutture, abilitate ai sensi del D.P.R. 309/90, attestante
la partecipazione dei figli tossicodipendenti ad un programma terapeutico e
socio-riabilitativo comportante di necessità il domicilio nella sede dei
genitori.
(9) Il
punteggio è attribuito esclusivamente al personale appartenente al profilo
professionale di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali ed
amministrativi. Il punteggio é attribuito anche per l'inclusione nella
graduatoria di merito dei concorsi riservati di cui all'art.557 D.L.vo 297/94.
Il punteggio è attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai
sensi dell’art. 8, comma 3, della L. n. 124/99.
(10) Il
punteggio è attribuito al personale appartenente a profilo professionale
diverso da quello di responsabile amministrativo/direttore dei servizi generali
ed amministrativi ed è attribuito
per l'inclusione nella
graduatoria di merito dei concorsi a
posti, nella scuola statale, di personale A.T.A. di livello o area superiore,
sia ordinari che riservati per esami o per esami e titoli. Il punteggio è
attribuito anche al personale transitato dagli Enti Locali ai sensi dell’art. 8
comma 3 della L. n. 124/99.
(11) Il
servizio prestato in qualità di incaricato ex art. 5 dell’Accordo ARAN – OOSS
8.3.2002 e ex art. 58, del CCNL 24.7.2003 e ex art. 59 del CCNL del 29/11/2007,
è da valutare con lo stesso punteggio previsto per il servizio non di ruolo.
Tale servizio, qualora abbia avuto una durata superiore a 180 gg, interrompe la
continuità.
ALLEGATO F - ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI
TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL
PERSONALE ATA
EFFETTUAZIONE
DELLA I FASE
Le
operazioni di cui alla prima fase comprendono tanti movimenti quanti sono i
comuni della provincia. A tale fase partecipano anche i titolari dei centri
territoriali nell’ambito del comune cui appartiene la sede amministrativa del
centro territoriale di titolarità.
|
a A1) |
Assegnazione di sede dei direttori dei servizi generali
amministrativi sulla base di quanto previsto dall’art. 47 del presente
contratto. |
|
|
|
A2) |
Trasferimenti del personale ( ad eccezione dei direttori dei servizi
generali ed amministrativi ) che usufruiscono della precedenza prevista dal
comma 18 dell’art. 48 del presente contratto. |
||
|
A3) |
Trasferimenti del personale (ad eccezione dei direttori dei servizi
generali ed amministrativi) che usufruiscono della precedenza prevista dal
comma 19 dell’art. 48 del presente contratto. |
||
|
A4) |
Trasferimenti a domanda del personale beneficiario della precedenza
di cui al punto I, n. 2) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto,
indipendentemente dal comune o provincia di provenienza; (sono compresi i
trasferimenti interprovinciali) |
||
|
B) |
Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a
domanda in quanto soprannumerario, nell'ultimo sessennio (precedenza di cui
al punto II dell’art. 7), compreso il personale di cui all’art. 49 (5), che
abbia prodotto domanda per rientrare nella scuola di precedente
titolarità(6), qualora in essa si sia ricostituito il posto. In caso di più
aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il punteggio spettante
per il trasferimento a domanda (4). |
||
|
C) |
Trasferimenti a domanda nell'ambito dello stesso istituto da un'area
all'altra del personale appartenente al profilo di assistente tecnico. |
||
|
D) |
Trasferimenti, a domanda, del personale beneficiario delle precedenze
di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell’art. 7, titolo I del presente
contratto. |
||
|
D0) |
Trasferimenti a domanda del personale beneficiario delle precedenze
di cui al punto V) dell’art. 7, titolo I del presente contratto,
limitatamente ai comuni con più distretti. |
||
|
D1) |
Trasferimenti a domanda in sede (1) (2). |
||
|
D2) |
Trasferimenti, a domanda, del personale appartenente al profilo di assistente
tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità, beneficiario
delle precedenze di cui al punto III) – 1), 2) e 3) dell’art. 7, titolo I del
presente contratto |
||
|
D3) |
Trasferimenti a domanda, del personale appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di titolarità,
beneficiario delle precedenze di cui al punto V) dell’art. 7, titolo I del
presente contratto, limitatamente ai comuni con più distretti. |
||
|
D4) |
Trasferimenti a domanda in sede del personale appartenente al profilo
di assistente tecnico che si muova su un’area diversa da quella di
titolarità, (1) (2). |
||
|
E) |
Trasferimenti del personale perdente posto, trasferito d'ufficio, o a
domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo sessennio -
compreso il personale di cui all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per
rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto. In
caso di più aspiranti, gli interessati devono essere graduati con il
punteggio spettante per il trasferimento a domanda (3) (4). |
||
|
E1) |
Trasferimenti del personale perdente posto appartenente al profilo di
assistente tecnico che si muova su un’area diversa rispetto a quella di titolarità, trasferito d'ufficio,
o a domanda condizionata in quanto soprannumerario, nell'ultimo sessennio –
compreso il personale di cui all’art. 49 (5), che abbia prodotto domanda per
rientrare nel comune di precedente titolarità, di cui al punto IV) dell’art. 7
– titolo I – del presente contratto. In caso di più aspiranti, gli
interessati devono essere graduati con il punteggio spettante per il
trasferimento a domanda (3) (4). |
||
|
F) |
Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario
rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno
scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o
che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2). |
||
|
F1) |
Trasferimenti d'ufficio in sede del personale soprannumerario
appartenente al profilo di assistente tecnico che si muova su un’area diversa
rispetto a quella di titolarità, rispetto alle dotazioni dell'organico di
diritto determinate per l'anno
scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o
che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2). |
||
EFFETTUAZIONE
DELLA II FASE
La
seconda fase del movimento concerne i trasferimenti da un comune all’altro
della provincia nei confronti dei titolari nella provincia medesima. A tale
fase partecipano anche i titolari dei centri territoriali per sedi di comuni
diversi rispetto a quello cui appartiene la sede amministrativa del centro
territoriale.
|
A) |
Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale soprannumerario
rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto determinate per l'anno
scolastico cui si riferisce il trasferimento che non abbia prodotto domanda o
che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole richieste (2). |
|
A1) |
Trasferimenti d'ufficio da fuori sede del personale appartenente al
profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di
titolarità, soprannumerario rispetto alle dotazioni dell'organico di diritto
determinate per l'anno scolastico cui si riferisce il trasferimento, che non
abbia prodotto domanda o che, pur avendola prodotta, non abbia ottenuto le scuole
richieste (2). |
|
B1) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario
della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 – titolo I – del presente
contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze
previste dal presente contratto. |
|
B2) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario
della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze previste dal
presente contratto. |
|
B3) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario
della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 – titolo I – del presente
contratto (1), nell'ambito della provincia nel rispetto delle precedenze
previste dal presente contratto. |
|
B4) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale beneficiario
della precedenza di cui al punto VII)
dell’art. 7 – titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della
provincia nel rispetto delle precedenze previste dal presente contratto. |
|
B5) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede (1) nell'ambito della provincia
del personale che non usufruisce di alcuna preferenza. |
|
B6) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al
profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di
titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 –
titolo I – del presente contratto (1),
nell'ambito della provincia. |
|
B7) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al
profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di
titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 –
titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia. |
|
B8) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al
profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di
titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 –
titolo I – del presente contratto (1), nell'ambito della provincia . |
|
B9) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al
profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di
titolarità beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7 –
titolo I – nell'ambito della provincia. |
|
B10) |
Trasferimenti a domanda da fuori sede, del personale appartenente al
profilo di assistente tecnico che si muova per un’area diversa da quella di
titolarità che non usufruisce di alcuna precedenza. |
|
C) |
Trasferimenti d’ufficio del personale senza sede di titolarità. |
EFFETTUAZIONE
DELLA III FASE
Le
operazioni di mobilità relative alla terza fase vengono realizzate secondo
l’ordine seguente nel rispetto delle aliquote di cui al comma 5 dell’art. 6
(Titolo I) del presente contratto.
|
A) |
Passaggi a domanda da uno ad altro profilo della stessa area
nell’ambito della provincia di tutto il personale che risulti soprannumerario
nella provincia, nel limite delle disponibilità previste dal presente
accordo. |
|
B) |
Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che
risultino beneficiari della precedenza di cui al punto III) dell’art. 7 –
titolo I – del presente contratto. |
|
B1) |
Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che
risultino beneficiari della precedenza di cui al punto V) dell’art. 7 –
titolo I – del presente contratto. |
|
B2) |
Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che
risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VI) dell’art. 7 –
titolo I – del presente contratto. |
|
B3) |
Trasferimenti a domanda del
personale beneficiario della precedenza di cui al punto VII) dell’art. 7
- titolo 1 – del presente contratto |
|
B4) |
Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che
risultino beneficiari della precedenza di cui al punto VIII) dell’art. 7 – titolo I – del presente
contratto. |
|
B5) |
Trasferimenti degli aspiranti provenienti da altra provincia che non
usufruiscono di alcuna precedenza. |
|
C1) |
Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non
in soprannumero, beneficiario della precedenza di cui al punto I), n. 2 – art. 7 – titolo I) del
presente contratto. |
|
C2) |
Passaggi da uno ad altro profilo della stessa area del personale non
in soprannumero. |
Ferme
restando le precedenze sopra richiamate fra i diversi aspiranti alla stessa sede o al medesimo istituto,
dovranno essere trasferiti quelli con
punteggio complessivo più alto e, a
parità di punteggio, i più anziani di età.
NOTE
(1) Per
“sede” si intende “il comune”
(2) Per
i titolari su posti determinati a livello di
distretto intercomunale, per “sede” va inteso il comune sede di
distretto.
(3) E’
trattato in tal punto dell'ordine delle operazioni anche il personale titolare
di istituzioni scolastiche ubicate in comune di nuova istituzione.
(4) Per
il personale titolare in altro comune trasferito nell'ultimo sessennio per
soppressione di posto che chiede di tornare alla scuola, ovvero al comune di
precedente titolarità, non sono attribuiti i punteggi relativi alle esigenze di
famiglia (titolo II della tabella di valutazione per i trasferimenti a domanda)
limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione scolastica di
precedente titolarità.
(5) Per
tale personale, soprannumerario sull’organico provinciale, che chiede di
tornare alla scuola o al comune di precedente titolarità, non sono attribuiti i
punteggi relativi alle esigenze di famiglia (titolo II delle tabelle di
valutazione) limitatamente alla preferenza riferita alla sola istituzione
scolastica di precedente titolarità.
(6) Per
il personale appartenente al profilo di assistente tecnico, compreso il
personale di cui all’art. 49 (5) il rientro sulla scuola di precedente
titolarità è consentito su tutte le aree professionali richieste a domanda.
Roma, 16.2.2010
Per
l’Amministrazione Per
le Organizzazioni Sindacali
____firmato________________ F.L.C-C.G.I.L__firmato_________________
____firmato________________ C.I.S.L.Scuola __firmato________________
U.I.L.Scuola_______________________
S.N.A.L.S.-C.O.N.F.S.A.L.___firmato_____
GILDA–UNAMS_____frmato___________
(0)
Coloro i quali
ottengono il trasferimento da posto comune a lingua straniera sono tenuti a
garantire per un triennio l’insegnamento della lingua straniera; pertanto non potranno essere
trasferiti nello stesso circolo da posto di lingua a posto comune nei due anni scolastici successivi a quello
in cui sono stati trasferiti su posto di lingua, nell’ambito dell’operazione
di cui al punto A1), a meno che non vengano individuati come soprannumerari su
posto di lingua straniera. Resta
ferma la possibilità di trasferimenti, sia su posto di lingua
straniera che su posto comune, in altri circoli.
(2) La precedenza é valida soltanto per un istituto,
avente sede nello stesso comune, oggetto della stessa operazione di
unificazione che ha coinvolto la scuola ove l’aspirante risulta soprannumerario.
(3) In tale fase il docente soprannumerario concorre,
per le preferenze espresse nel modulo domanda, con il punteggio spettante per
il trasferimento a domanda e senza alcun diritto di precedenza rispetto agli
aspiranti non soprannumerari.
(4) In questo stesso punto
dell’ordine delle operazioni vengono effettuati i trasferimenti dei docenti
titolari delle istituzioni scolastiche ubicate nei nuovi comuni per il rientro
nel quinquennio nel comune di precedente titolarità, a decorrere dall'anno
scolastico successivo a quello dell'entrata in vigore della legge regionale con
cui viene istituito il nuovo comune.
(5) Per i docenti di scuola
primaria o dell’infanzia trasferiti nell’ultimo quinquennio in quanto
soprannumerari, quale comune di precedente titolarità si intende il comune dove
ha sede la direzione didattica del plesso o della scuola dell’infanzia di
precedente titolarità.