Ordinanza Ministeriale n. 19
Prot. n. AOODGPER 2076 Roma, 19.2.2010
MOBILITA’
DEL PERSONALE DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A.
ANNO
SCOLASTICO 2010/2011
VISTO IL D.L.VO
16.4.1994, N. 297;
VISTA
VISTO IL D.L. 27.8.1993,
N. 321, CONVERTITO DALLA LEGGE 27.10.1993, N.423;
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTA
VISTO IL D.L.VO 30.3.2001, N. 165 E
SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI;
VISTO IL D.L. 3.7.2001,
N. 255, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 20.8.2001, N. 333;
VISTO IL D.P.R. 18 GIUGNO
1998, N. 233;
VISTO IL D.P.R. 28
DICEMBRE 2000, N. 445;
VISTO IL D.P.R.
8.3.1999, N. 275, REGOLAMENTO RECANTE NORME IN MATERIA DI AUTONOMIA DELLE
ISTITUZIONI SCOLASTICHE, AI SENSI DELL’ART. 21, DELLA LEGGE 15.3.1997, N. 59;
VISTO IL D.P.R. 20/01/2009,
N. 17, CON IL QUALE E’ STATO EMANATO IL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE DEL
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
DI LAVORO DEL COMPARTO "SCUOLA", PER IL QUADRIENNIO NORMATIVO 2006/2009
ED IL PRIMO BIENNIO ECONOMICO 2008/2009, SOTTOSCRITTO IL 29 NOVEMBRE 2007;
VISTO IL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE
INTEGRATIVO CONCERNENTE
RITENUTO DI DOVER, AI
SENSI DELL'ART. 462 DEL D.L.VO N. 297/94, DETTARE PER L’ANNO SCOLASTICO 2010/2011
SPECIFICHE DISPOSIZIONI ED ISTRUZIONI IN MATERIA DI MOBILITA’ DEL PERSONALE
DOCENTE, EDUCATIVO ED A.T.A. CON PARTICOLARE RIGUARDO ALLA FISSAZIONE DEI TERMINI
DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE, ALLA INDICAZIONE DEGLI ATTI E DEI DOCUMENTI CHE
GLI ASPIRANTI DEBBONO PRODURRE A CORREDO DELLE DOMANDE STESSE E ALLA
DETERMINAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI FACENTI CARICO AGLI UFFICI ED ALLE ISTITUZIONI
SCOLASTICHE;
SENTITE LE
ORGANIZZAZIONI SINDACALI DEL COMPARTO SCUOLA;
TITOLO I - DISPOSIZIONI COMUNI
1.
La presente ordinanza disciplina la mobilità del
personale docente, educativo ed A.T.A. per l’anno scolastico 2010/2011. Le
norme in essa contenute determinano le modalità di applicazione delle
disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la
mobilità del personale della scuola citato in premessa.
2.
La presente ordinanza è diramata a mezzo della rete INTRANET ed INTERNET ed affissa agli albi
degli Uffici scolastici regionali, degli Uffici territorialmente competenti e
delle Istituzioni scolastiche.
1.
Il termine iniziale per la presentazione delle
domande di movimento per il personale docente, educativo ed A.T.A. è fissato al
22 febbraio 2010 ed il termine ultimo è fissato al 22 marzo 2010.
2.
I termini per le successive operazioni e per la
pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dall’art. 14
del C.C.N.I. siglato, per l’a.s 2010/2011, in data 16 febbraio 2010, sono i
seguenti :
a)
personale docente
scuola dell’infanzia
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei
posti disponibili.......................................12 maggio
2 - pubblicazione dei movimenti...............................…...........31
maggio
scuola primaria
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle
domande
di mobilità e
dei posti disponibili.........................................24 aprile
2 -
pubblicazione dei
movimenti......................................…...18 maggio
scuola secondaria di I grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e
dei posti disponibili....................................…27 maggio
2 -
pubblicazione dei
movimenti .........................................….22 giugno
scuola secondaria di II grado
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e dei posti
disponibili.....................................…21 giugno
2 -
pubblicazione dei
movimenti...........................................…..16 luglio
b)
personale educativo
1 -
termine ultimo comunicazione all’ufficio delle domande
di mobilità dei posti
disponibili.........................................….4 maggio
2 - pubblicazione dei
movimenti........................................…...25 maggio
c) personale A.T.A.
1 - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande
di mobilità e
dei posti disponibili.........................................24 giugno
2 - pubblicazione dei
trasferimenti..................................…..…..14 luglio
3. Termine
ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci
giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI
o all’ufficio dei posti disponibili.
1. Il
personale docente, educativo ed A.T.A. deve indirizzare le domande di
trasferimento e di passaggio, redatte in conformità degli appositi modelli
riportati negli allegati alla presente Ordinanza e corredate dalla relativa
documentazione, all’Ufficio scolastico Regionale – Ufficio territorialmente
competente rispetto alla provincia di titolarità e presentarle al dirigente
scolastico dell’istituto o dell’ufficio presso cui
presta servizio. Si fa presente che per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di I grado, le domande di trasferimento e
di passaggio di ruolo, per e nell’ambito della stessa scuola primaria e
secondaria di I grado, devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola
via web. A tal fine, con nota n. 1045 del 29.1.2010 sono state date indicazioni
sull’utilizzo di tale modalità. Tale procedura è consentita esclusivamente per
le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le
domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza
del termine del 22 marzo 2010 devono essere presentate su modello cartaceo.
2. Il
personale che presta servizio presso uffici di amministrazioni statali,
presenta la domanda di trasferimento al dirigente scolastico dell’istituto di
titolarità.
3. Il
personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dall’art. 5, commi 1 e 2, del C.C.N.I. sulla
mobilità, deve presentare domanda all’Ufficio scolastico regionale – Ufficio territorialmente
competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il ………..febbraio
2010 ai fini dell’assegnazione di sede di titolarità prima delle operazioni di
mobilità. Nell’impossibilità di ottenere le sedi richieste, per mancanza di
disponibilità, gli interessati sono rimessi nei termini e possono presentare
domanda di mobilità al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema
informativo per l’assegnazione della sede definitiva nel corso delle operazioni
di movimento.
4. Le
domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val d’Aosta, intese ad ottenere
il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio
nazionale, debbono essere inviate all’Ufficio scolastico regionale per il
Piemonte.
5. Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalità
dell'interessato (1); il comune e la scuola di titolarità, la scuola o
l'ufficio presso il quale il richiedente presta servizio per comando,
assegnazione provvisoria o utilizzazione nel corrente anno scolastico (2); per
i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di
concorso di titolarità (3). Nella
apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti
allegati.
6. I
docenti devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in
conformità dei seguenti allegati e secondo le istruzioni riferite agli allegati
medesimi:
- scuole
dell’infanzia...........................………….....modelli
A1, A3 (allegati G/1 e
G/2)
-
scuole primarie …………...........................……..modelli
B1, B4 (allegati H/1 e
H/2)
- istituti istruzione secondaria di I grado...………….modelli C1, C2,
C3 (allegati I/1, I/2, I/8)
-
istituti istruzione secondaria di II grado...………...modelli D1,D2,D3
(allegati J/1, J/2,J/12)
7. I
docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il
passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande
quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono
essere presentate per un solo ruolo.
9. Al fine di poter consentire la partecipazione alle
operazioni di mobilità territoriale e/o professionale di talune categorie, i
termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per:
- il personale scolastico che conclude
i corsi di riconversione professionale;
- i docenti che concludono i corsi di
sostegno.
Il termine improrogabile per la
presentazione della domanda di mobilità del predetto personale, è fissato a 10
giorni prima delle date previste dall’art. 2 della presente O.M. per la
comunicazione al SIDI. delle
domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al
termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1
art. 2 della presente O.M..
10. Il personale educativo deve redigere le domande, sia di
trasferimento che di passaggio, in conformità degli allegati A) e B) .
11. Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformità dei modelli MN e PN degli allegati B1 e C1.
12. Qualora l’interessato presti servizio in una
provincia diversa da quella di titolarità, le istituzioni scolastiche devono
inviare tempestivamente le domande di mobilità presentate dal personale agli
Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarità del
medesimo personale.
13. Le domande debbono essere corredate
dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei
punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla
mobilità del personale della scuola, nonché da ogni altra certificazione
richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza.
14. I
titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere
attestati dall'interessato sotto la propria responsabilità con dichiarazione
personale in carta semplice e riportati nell'apposita casella del modulo
domanda.
15. I
titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo
quanto indicato nell’art. 9 del contratto sulla mobilità.
16.
Le dichiarazioni mendaci, le falsità negli atti e
l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti.
---------------
(1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il
proprio cognome di nascita.
(2) Il
personale per qualsiasi motivo senza sede definitiva deve indicare soltanto i
dati relativi alla sede di servizio. I docenti titolari su posti di dotazione
organica provinciale o di sostegno nella scuola secondaria di secondo grado
debbono indicare, nello spazio riservato all'istituto di titolarità, il codice
e la dizione in chiaro della dotazione organica provinciale o di sostegno nella
scuola secondaria di secondo grado, tralasciando di riempire lo spazio
riservato al comune di titolarità. Detti docenti devono indicare, inoltre, in
ogni caso, negli appositi spazi, anche i dati relativi alla sede di servizio. I
docenti titolari su corsi per l’istruzione e la formazione dell’età adulta
devono indicare nello spazio riservato all'unità scolastica di titolarità il
codice e la dizione in chiaro del centro territoriale.
(3) Va
fatto riferimento alle classi di concorso di cui al D.M. n. 39 del 30.1.1998 e
successive integrazioni.
1. Le domande sono prese in esame solo
se redatte utilizzando l’apposito modulo disponibile nella rete INTRANET ed
INTERNET o generato dalla procedura POLIS da utilizzare per la
presentazione on line delle domande secondo le modalità di cui alla nota
n. 1045 del 29.1.2010. Il mancato utilizzo dell’apposito modulo comporta l’annullamento delle
domande.
2.
Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni, in
carta semplice, dei servizi prestati, redatte in conformità ai modelli D ed E riportati negli
allegati alla presente ordinanza, ovvero dal certificato di servizio.
Il diritto all’attribuzione del
punteggio “una tantum” (allegato D, tabella A, lett. D); allegato D, tabella B,
lett. D); allegato E, tabella A, lett. F) del CCNI sottoscritto per l’a.s.
2010/2011 in data 16 febbraio 2010), deve essere attestato con dichiarazione
personale, conforme allo specifico modello “DICHIARAZIONE PUNTEGGIO AGGIUNTIVO”,
riportato negli allegati alla presente ordinanza o generato dalla procedura
POLIS.
3.
La valutazione delle esigenze di famiglia e dei
titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al
contratto sulla mobilità del personale della scuola e va effettuata
esclusivamente in base alla documentazione, in carta semplice, da produrre da
parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti (1).
4.
Ai fini della validità di tale documentazione si
richiamano le disposizioni contenute nelle predette tabelle di valutazione.
5.
Relativamente all’allegato D al CCNI concernente la
mobilità del personale della scuola- lettera c) del punto II - esigenze di
famiglia - lo stato di figlio maggiorenne che, a causa di infermità o difetto
fisico o mentale, si trovi nell'assoluta o permanente impossibilità di
dedicarsi ad un proficuo lavoro, deve essere documentato con certificazione o
copia autenticata della stessa rilasciata dalla A.S.L. o dalle preesistenti
commissioni sanitarie provinciali. Relativamente alla lettera d) del punto II -
esigenze di famiglia - il ricovero permanente del figlio, del coniuge o del
genitore deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di
cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da
comportare di necessità la residenza nella sede dell'istituto di cura, deve
essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico
ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un
medico militare. L'interessato deve, altresì, comprovare con dichiarazione
personale, redatta a norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre
2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16
gennaio 2003 n.3, che il figlio, il coniuge, il genitore può essere assistito
soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di
titolarità non esiste un istituto di cura presso il quale
il medesimo può essere assistito. Per i figli tossicodipendenti l'attuazione di
un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione
rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione
stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato deve
comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente
può essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto
nella sede di titolarità non esiste una struttura pubblica o privata presso la
quale il medesimo può essere sottoposto a programma terapeutico e
socio-riabilitativo, ovvero perché in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente
viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di
fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In
mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione.
6.
A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28
dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato dall’art. 15 della
legge 16 gennaio 2003 n.3, l'interessato può attestare con dichiarazioni
personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di
nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il
rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la
residenza delle medesime (2), le promozioni per merito distinto, l'inclusione
nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (3), i diplomi di
specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi
di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per
coloro che chiedono la mobilità professionale. Ai fini dell'attribuzione del
punteggio previsto dalla lettera e) della tabella, nella relativa
certificazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il
superamento della prova finale.
7.
Il
personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere l’abilitazione o
l’idoneità richiesta.
8.
I
docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le
operazioni di mobilità professionale, sono utilizzati su altra classe di
concorso, diversa da quella di titolarità, per la quale hanno l'abilitazione,
devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria
responsabilità, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe
di concorso di titolarità e quella di utilizzazione.
9.
Il personale educativo che chiede il passaggio dal
ruolo ordinario al ruolo speciale deve documentare, a pena di esclusione, il
possesso della prescritta specializzazione.
10. In
attuazione dell’art. 7 comma 1 punto VIII) del C.C.N.I. sulla mobilità, il
personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali
retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti
interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attività sindacale e
di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale
diritto può essere esercitato solo nell’anno successivo al venire meno del
distacco sindacale.
11. I
responsabili degli Uffici territorialmente competenti potranno procedere, ove
ne ravvisino l’opportunità, ad una verifica d’ufficio della veridicità delle
dichiarazioni personali rilasciate.(4)
12. Le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l’uso
di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come
modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3, sono
puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia.
--------------
(1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze
di famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche
al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento.
(2) La residenza
del familiare deve essere attestata con certificato nel quale deve essere
indicata la decorrenza dell’iscrizione anagrafica o con dichiarazione personale
redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445,
così come modificato e integrato dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3,
nella quale l’interessato deve dichiarare che la decorrenza dell’iscrizione
anagrafica e’ anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione all’albo
dell’ufficio territorialmente competente dell’O.M. concernente la mobilità.
(3) L’interessato, in luogo della presentazione del certificato di superamento del concorso, può presentare una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso sostenuto e della posizione di graduatoria occupata.
(4) Le
procedure di controllo sono effettuate secondo quanto previsto negli artt. 71 e
72 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, così come modificato e integrato
dall’art. 15 della legge 16 gennaio 2003 n. 3.
1.
Successivamente alla scadenza dei termini per la
presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non è più
consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda l’ordine) le preferenze
già espresse, né la documentazione allegata.
2.
E' consentita la revoca delle domande di movimento
presentate. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di
servizio o presentata all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla
provincia di titolarità dell’interessato ed è presa in considerazione soltanto
se pervenuta non oltre il decimo giorno prima del
termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della
presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
3.
Le istanze inviate dopo tale data possono essere
prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a
condizione che pervengano entro il termine ultimo,
previsto per ciascuna categoria di personale nell’art. 2 della presente O.M.,
per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1).
4.
L'aspirante, qualora abbia presentato più domande
di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare
esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le
domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la
revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento.
5.
Non è ammessa la rinuncia, a domanda, del
trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga
richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione,
altresì, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non
incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dell’organico di
fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui
trasferimenti già effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli
stessi.
6.
Il procedimento di accettazione o diniego della
richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dell’art.2 della legge 241/90,
essere concluso con un provvedimento espresso.
------------------------------------
(1) Fa fede il timbro a data
della scuola alla quale è stata presentata l’istanza di revoca ovvero il timbro
a calendario dell’ufficio ricevente.
1.
I trasferimenti ed i passaggi del personale
docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dell’Ufficio
scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza,
entro le date stabilite dal precedente articolo 2. L’elenco di coloro che hanno
ottenuto il trasferimento o il passaggio viene affisso
all’albo dell’Ufficio scolastico Regionale e dell’Ufficio territorialmente
competente, con l’indicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o
istituto di destinazione, del punteggio complessivo e delle eventuali
precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n.
2.
Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il
passaggio viene data comunicazione del provvedimento
presso la scuola di titolarità ovvero, nei casi previsti, presso l’Ufficio territorialmente
competente cui è stata presentata la domanda.
3.
Contemporaneamente alla pubblicazione degli
elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli
Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni:
- alla scuola o istituto di
provenienza;
- alla scuola o istituto di
destinazione;
- al locale dipartimento
provinciale del tesoro.
4.
I dirigenti scolastici degli istituti dove il
personale trasferito deve assumere servizio dall’inizio dell’anno scolastico
cui si riferisce il trasferimento devono comunicare l’avvenuta assunzione di
servizio esclusivamente all’Ufficio territorialmente competente e al competente
dipartimento provinciale del tesoro.
1.
I dati personali dei soggetti interessati alla
mobilità devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e
per l’espletamento delle procedure legate alla stessa mobilità; i dati in
questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle
condizioni di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196
– Codice in materia di protezione dei dati personali .
Per quanto attiene al trattamento dei
dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal
citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, che ha sostituito il D.L.vo 11 maggio
1999, n. 135 recante disposizioni integrative della legge 31.12.1996, n.
2. I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti
sono trasmessi, a cura dell’Ufficio territorialmente competente rispetto alla
provincia di provenienza, all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla
provincia di destinazione con l’inizio del nuovo anno scolastico. Le direzioni
didattiche e gli istituti comprensivi provvedono direttamente all’invio alla
scuola di destinazione dei fascicoli personali in loro possesso.
1.
I docenti
di ruolo delle scuole dell’infanzia statali, di scuola primaria, di scuola di
secondaria di primo grado, titolari di sede o di posto di dotazione organica
provinciale, possono chiedere il trasferimento ad altre sedi della provincia di
titolarità o a sedi di una sola altra provincia (diversa da quella di
titolarità) o congiuntamente per entrambe. Qualora intendano avvalersi di
quest’ultima possibilità, devono presentare congiuntamente le due domande, da
redigersi secondo le modalità stabilite dalla presente ordinanza; non si tiene
conto della domanda relativa alla provincia di titolarità qualora risulti
accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
2.
I docenti di ruolo delle scuole ed istituti di
istruzione secondaria di II grado ed artistica possono chiedere il
trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per
sedi di più province, presentando un'unica domanda di trasferimento.
3.
Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi
motivo in attesa della sede di titolarità possono
partecipare ai movimenti secondo le modalità contenute nel contratto collettivo
nazionale integrativo sulla mobilità.
4.
I docenti delle scuole ed istituti di istruzione
secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio
di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di
passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare
precedenza e, in caso di più domande di passaggio, con quale ordine intendono
che esse siano trattate. In mancanza di indicazioni chiare viene
data precedenza al trasferimento e, nel caso di più domande di passaggio di
cattedra, si segue l'ordine di elencazione delle classi di concorso del D.M. n.
39/98. La richiesta di passaggio di cattedra per taluna classe di concorso con
precedenza rispetto al trasferimento e per altra classe di concorso in
subordine alla domanda di trasferimento non è presa in considerazione. In tal
caso, le domande sono trattate secondo le suddette modalità.
5.
E’ consentito il passaggio dalle cattedre degli
istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti
e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella
medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia
in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con
gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20
agosto 1974 o con
- ART. 9 -
1.
Le preferenze debbono essere indicate
nell'apposita sezione del modulo-domanda.
2.
Le preferenze possono essere del seguente tipo:
a)
scuola
b)
circolo (1);
c)
distretto;
d)
comune;
e)
provincia;
f)
dotazione
organica provinciale (2);
g) dotazione organica di sostegno (D.O.S.), per la
scuola secondaria superiore;
h) centri territoriali (corsi per l’istruzione e
la formazione dell’età adulta).
3. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno,
quindi, la possibilità di chiedere, con una sola preferenza, usando le
indicazioni di cui alle lettere c), d) ed e), tutti gli istituti ubicati
rispettivamente nell'area territoriale del distretto, del comune o della
provincia. In tal caso possono essere assegnati anche alle unità scolastiche
autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di movimento e
comprese nelle preferenze medesime.
4. Le indicazioni di tipo sintetico di cui alle
lettere c), d) ed e) comportano, pertanto, che l'assegnazione può essere
disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti, scuole o circoli
(o plessi nei casi previsti) compresi, rispettivamente, nel distretto, nel
comune o nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante
dagli elenchi ufficiali delle scuole. Peraltro, qualora una domanda sia
soddisfatta mediante una preferenza sintetica, al docente viene
assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo l'ordine
risultante dall'elenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti
disponibili nell'ambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che
sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro
aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo più
specifico. In tale ipotesi, poiché con la preferenza sintetica si richiedono
indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la
prima scuola con posto disponibile é assegnata al docente che l'ha richiesta
con indicazione più specifica ed al docente che ha espresso la preferenza
sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile.
5. Le preferenze, sia a livello di singola scuola
o circolo, che a livello di distretto, comune, provincia, dotazione organica
provinciale e di sostegno nella scuola secondaria superiore, devono essere
espresse trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali,
adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio
territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione
scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (3). La denominazione
ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in
chiaro, deve essere trascritta integralmente, essere comprensiva cioè anche del
codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in
chiaro ed il codice prevale il codice, salvo quanto riportato nel successivo art. 10, comma 3. Nel caso, invece, sia stato
omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima
viene considerata come non espressa, salvo che non
vengano prodotti reclami.
6. Le preferenze esprimibili, sono in numero non
superiore a 20 per le scuole dell’infanzia e primarie ed a 15 per le scuole ed
istituti di istruzione secondaria ed artistica.
7. Le preferenze esprimibili dai docenti degli
istituti di istruzione secondaria di secondo grado ed artistica possono
riferirsi anche a più province, considerata la particolare situazione di alcuni
tipi di istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica che non sono
presenti in tutte le province del territorio nazionale ovvero sono presenti con
un solo istituto o in numero estremamente esiguo di istituti nell'ambito delle
varie province.
8. Qualora una provincia comprenda comuni isolani,
questi sono esclusi dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo
distretto della provincia medesima sotto la dicitura “isole della provincia”.
Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la
richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della
relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
9. Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un grande comune ed altri comuni limitrofi, l'aspirante al
movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella
suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel
primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare
nell'elencazione dei distretti sub-comunali, nel secondo caso la denominazione
ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti intercomunali.
10. Per l'attribuzione di posti di scuola primaria e secondaria di I grado per l'istruzione e la formazione dell’età adulta, l’interessato deve farne esplicita richiesta indicando nella sezione del modulo domanda riguardante le preferenze puntuali, i relativi codici riportati negli elenchi ufficiali delle scuole.
11. Nel caso di distretto interprovinciale si tiene conto solo di quelle scuole ricadenti nella provincia alla quale é riferita l'indicazione utilizzata.
12. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unità scolastica di titolarità del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui é titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della posizione di perdente posto, l'interessato può, invece, indicare anche il comune, ovvero il distretto - se compreso nel comune medesimo - relativo alla scuola o plesso di titolarità.
13. I docenti neo-assunti che partecipano alla seconda fase del movimento per l’assegnazione della sede definitiva possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione, ovvero a classe di concorso o posto comune. Lo stesso personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno può presentare domanda di assegnazione di sede solo per tale tipologia di posto.
14. I docenti che richiedono il trasferimento o il passaggio alla scuola secondaria di secondo grado, qualora intendano ottenere un istituto nel quale sia prevista la sperimentazione del liceo europeo devono barrare la specifica casella del modulo domanda ed indicare, nell’elenco delle preferenze, il codice puntuale e la denominazione dell’istituto ove si effettua la sperimentazione.
15. Qualsiasi richiesta formulata in difformità delle disposizioni contenute nel presente articolo é da ritenere nulla e non produttiva di effetti.
-------------
(1) La
preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti
dell’organico di circolo - ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua
straniera - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la
trascrizione del codice e della dizione in chiaro del plesso ove ha sede la
direzione del circolo stesso. I docenti di scuola dell’infanzia similarmente
devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di
organico.
(2) Le
dotazioni organiche provinciali possono essere richieste solo mediante l’utilizzo
degli specifici codici. L’indicazione del codice provincia non è comprensiva,
infatti, dei posti delle dotazioni organiche provinciali.
(3) Ai fini dei movimenti effettuati ai sensi
delle presenti disposizioni si tiene conto esclusivamente delle suddivisioni
distrettuali indicate nei citati elenchi.
1. Il dirigente scolastico, dopo
l’accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla
domanda e quella elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando
le apposite procedure del sistema informativo secondo specifiche istruzioni operative (1);
la segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare all’interessato la
scheda contenente i dati inseriti, per consentire una pronta verifica degli
stessi. Effettuate tali operazioni, il dirigente scolastico deve inviare
all’Ufficio territorialmente competente le domande originali di trasferimento e
di passaggio corredate della documentazione, entro 3 giorni dalla data ultima
fissata alle scuole per la trasmissione al sistema informativo delle domande
stesse.
Per quanto
concerne la scuola primaria e secondaria di I grado,
le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo, per e nell’ambito della
stessa scuola primaria e secondaria di I grado, devono essere compilate on line
e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la
congruità degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo
ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni
cartacee all’Ufficio territorialmente competente.
2. Le domande di trasferimento dei docenti
in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti
scolastici all’Ufficio territorialmente competente, entro 3 giorni dalla
scadenza del termine stabilito per la presentazione delle predette domande.
3.
L’Ufficio territorialmente
competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle
stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate
al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando alla scuola di servizio dell'insegnante, per
l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti
riconosciuti. L'insegnante ha facoltà di far pervenire all’Ufficio territorialmente
competente, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le
indicazioni contenute nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed
entro il termine suddetto il docente può anche richiedere, in modo esplicito,
le opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro,
indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il
competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente
fermo restando che, in caso di mancata richiesta, o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 9, 5° comma,
delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta
le eventuali rettifiche.
____________
(1) Le
istituzioni scolastiche non devono procedere all’acquisizione al Sistema
Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia.
Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente
competenti rispetto alla provincia di titolarità del personale cui la domanda
va inviata.
CAPO II – DISPOSIZIONI SPECIFICHE
1.
I posti in organico nella scuola dell’infanzia
(ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno) sono richiedibili mediante
l’indicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico.
L’organico assegnato agli istituti comprensivi è richiedibile mediante
l’indicazione della scuola alla quale è amministrativamente assegnato
l’organico medesimo (1) ovvero mediante l’indicazione di una preferenza
sintetica che comprenda tale scuola.
2.
Ai fini dei trasferimenti e dei passaggi sono
prese in considerazione le preferenze relative a singole scuole con posti di
ruolo speciale che non siano sede di organico, o
scuole ospedaliere così come previsto dall’art. 14 del contratto sulla
mobilità.
----------------------
(1) Tale scuola è individuabile nel B.U. delle scuole
con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.
POSTI DELL’ORGANICO DI
CIRCOLO NELLA SCUOLA PRIMARIA
1. I posti
per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell’ambito dell’organico di
circolo sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dall’articolo 14 del contratto
sulla mobilità (1), attraverso l’espressione del codice e della dizione in
chiaro del plesso sede di circolo. Il docente interessato deve compilare
l’apposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare
esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarità sui posti per
l’insegnamento della lingua straniera nell’ambito dell’organico del circolo
richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche
altri posti dell’organico dello stesso circolo richiesto. In tale seconda
eventualità ciascuna preferenza viene esaminata secondo
l’ordine di priorità espresso nella domanda; in assenza di quest’ultima indicazione
ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per
la lingua straniera e successivamente in relazione agli altri posti
dell’organico eventualmente vacanti e disponibili.
Nell’ambito
di ciascuna preferenza, esaminata con le modalità sopra descritte, il tipo di
lingua straniera che può essere assegnato, se disponibile, è quello per il
quale é stato dichiarato il possesso del corrispondente titolo attraverso
l’indicazione riportata nelle apposite caselle del modulo domanda.
L’aspirante al trasferimento può chiedere anche i
posti per l’insegnamento della lingua straniera istituiti nell’organico del
proprio circolo; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il
codice del plesso sede della propria direzione didattica di titolarità (2),
ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per
l’insegnamento della lingua straniera.
Il trasferimento a domanda tra i posti
dell’organico di circolo (comune, lingua inglese) nell’ambito del proprio
circolo avviene con le modalità previste dall’allegato C) del contratto sulla
mobilità.
2. L’organico
assegnato agli istituti comprensivi - ivi compresi i posti per l’insegnamento
della lingua straniera - é richiedibile mediante l’indicazione del plesso al
quale é amministrativamente assegnato l’organico medesimo(2) ovvero mediante
l’indicazione di una preferenza sintetica, che comprenda tale plesso.
3.
Le disposizioni di cui ai precedenti commi si
applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dell’organico
di circolo, ivi compresi i posti per l’insegnamento della lingua straniera.
4. Ai fini
del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze
relative a plessi scolastici solo nel caso di plessi con posti di ruolo
speciale o di sede ospedaliera. Per tali plessi, in base a quanto stabilito
nell’art. 14 del contratto sulla mobilità, si prescinde dall’organico di
circolo, in quanto la dotazione organica é assegnata al singolo plesso.
------------
(1)
Il docente che insegna la lingua straniera nell’ambito nel proprio modulo
svolgendo attività di “specializzato”, che intenda continuare a svolgere tale
attività, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua straniera
istituiti nell’organico di circolo.
(2) Tale plesso è individuabile nel B.U. delle scuole
con la dicitura “Sede di organico-esprimibile dal personale docente”.
POSTI
PRESSO I CONVITTI NAZIONALI
1.
L'insegnante che chiede il trasferimento per
posti vacanti nelle scuole primarie di stato, annesse ai convitti nazionali,
deve indicare nella domanda la relativa preferenza puntuale. Nel caso in cui il
docente esprima preferenze zonali nel cui ambito
territoriale sono compresi i plessi annessi al convitto, tali preferenze
vengono esaminate con riferimento ai soli plessi o circoli non annessi a
convitto.
2.
Ferme restando le disposizioni di cui al
precedente comma, per quanto riguarda la richiedibilità dei posti dell’organico
di circolo istituiti presso i convitti nazionali, ivi compresi quelli per l’insegnamento
della lingua straniera, sono valide le disposizioni di cui al precedente
articolo 12.
CAPO III - MOBILITA’
PROFESSIONALE
1. Il passaggio di ruolo può
essere richiesto per un solo grado di scuola (dell’infanzia, primaria, scuola
secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado)
e per una sola provincia; il passaggio di ruolo per la scuola secondaria di II
grado può essere richiesto anche per più province. Nell’ambito del singolo ruolo,
il passaggio può essere richiesto per più classi di concorso appartenenti allo
stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di
trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il
conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di
trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di
cattedra eventualmente già disposto. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo
é formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine
di preferenza di una domanda rispetto alle altre.
2.
Qualora vengano
presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma
precedente la nullità di una di esse si estende a tutte le altre.
3.
Può chiedere il passaggio di ruolo il personale in
possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneità previste
dall’art.3 del contratto sulla mobilità e che abbia superato il periodo di
prova nel ruolo di appartenenza.
1. Il personale docente in servizio
presso le istituzioni scolastiche e culturali all’estero, il personale della
scuola primaria che cessi dal collocamento fuori ruolo disposto ai sensi dell’art. 1 comma 5 della Legge 3.8.98 n. 315, il personale
della scuola collocato fuori ruolo ai sensi dell’art. 26, commi 8 e 10, della
Legge 23.12.1998, n. 448, nonché il personale docente di cui all’art.
35, comma 5, della legge 27.12.2002, n. 289
(finanziaria 2003), possono chiedere il passaggio di cattedra e di ruolo
previsto dal presente titolo purché siano in possesso dei prescritti requisiti
e che alla data di presentazione della domanda di mobilità abbiano presentato
domanda di restituzione ai ruoli metropolitani.
1.
Le domande, redatte in conformità degli appositi
moduli, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere
presentate nei termini stabiliti dall’art.2 e secondo
le modalità previste dal precedente art. 14.
2.
Le domande prodotte fuori termine o in difformità
di quanto stabilito nel precedente comma non vengono
prese in considerazione.
3.
Per le eventuali rettifiche, revoche o rinunce si
applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento.
1.
Relativamente alle classi di concorso contemplate
nella circolare n. 215/95 e circolare n. 70/98, prima dell'inizio delle
operazioni di trasferimento in ambito provinciale, gli Uffici territorialmente
competenti devono procedere all'effettuazione dei passaggi sulla base delle
singole graduatorie d'istituto per i posti risultanti in organico di diritto
del medesimo istituto. Tali posti ovviamente vengono
detratti dalle disponibilità ai fini della mobilità. Non sono parimenti
disponibili i posti che si rendono vacanti durante le operazioni di
trasferimento in istituti nei quali non risulti esaurita la relativa
graduatoria d'istituto. L’applicazione della c.m.
n. 70/98 é riferita unicamente agli istituti statali d’arte di Torre del Greco
- Alghero - Valenza Po.
2.
Per le classi di concorso medesime non si
effettuano trasferimenti interprovinciali per le province dove non risulti
esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a concorrenza dei posti
necessari all'esaurimento della stessa. Successivamente alle operazioni di
mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono gli ulteriori
passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue secondo le stesse
modalità previste nella suddetta c.m.
n. 215/95. Per la classe di concorso prevista dalla c.m. n. 70/98 non si effettuano trasferimenti
interprovinciali per gli istituti di Torre del Greco, Alghero e Valenza Po,
qualora non risulti esaurita la relativa graduatoria provinciale, fino a
concorrenza dei posti necessari all’esaurimento della stessa. Successivamente
alle operazioni di mobilità gli Uffici territorialmente competenti dispongono
gli ulteriori passaggi di cattedra sulla base delle disponibilità residue
secondo le stesse modalità previste nella suddetta c.m. n. 70/98.
--------------
(1) Le classi di
concorso in questione sono le seguenti:
|
76/a |
trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali; |
|
87/a |
trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali con insegnamento slovena; |
|
100/a |
trattamento testi, calcolo, contabilità elettronica ed applicazioni gestionali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine; |
|
71/a |
tecnologia e disegno; |
|
7/a |
arte della
fotografia e della grafica pubblicitaria; |
|
24/a |
disegno e storia del costume; |
|
25/a |
disegno e storia dell’arte; |
|
61/a |
storia dell’arte. |
(2) La classe di
concorso in questione é la seguente:
|
10/a |
arte dei metalli e
dell’oreficeria |
TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO
1. Le domande di
trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate per non più di
tre province entro i termini fissati dall’art. 2. Le domande di passaggio di
ruolo possono essere presentate per un solo ruolo.
2. Le
domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere redatte in
conformità agli allegati A) e B).
3. Le
preferenze debbono essere indicate nell'apposito spazio del modulo-domanda.
4. Il
personale educativo aspirante al movimento ha la possibilità di chiedere tutti
gli istituti ubicati rispettivamente nell'area territoriale del comune o della
provincia.
5. L'assegnazione,
pertanto, può essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli
istituti compresi, rispettivamente, nel comune o nella provincia.
L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli
istituti.
6. Le
preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale
educativo indicando istituto, comune, provincia.
7. Il
personale educativo deve, altresì, precisare, nell'apposito spazio del modulo
domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale
movimento (trasferimento o passaggio ) intenda dare la precedenza.
1.
Le domande di trasferimento e passaggio, redatte
in conformità degli appositi modelli riportati negli allegati alla presente
ordinanza e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico
a parte, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione
allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine
stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente
competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione
provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere
trasmesse all’Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di
titolarità dell'aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del
personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse
dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli
stessi termini, con plico a parte.
2.
Gli Uffici territorialmente competenti procedono
alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle
allegate al contratto sulla mobilità del personale della scuola.
3.
I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad
ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarità del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di
movimento in provincia diversa.
4.
L’Ufficio territorialmente competente, via via che
riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate
tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando
all'istituto di servizio del personale educativo, per l'immediata notifica, il punteggio
assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha
facoltà di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10
giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute
nell’art. 12 del C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine
suddetto il personale educativo può anche richiedere, in modo esplicito, le
opportune rettifiche a preferenze già espresse nel modulo domanda in modo
errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso
l’Ufficio procederà alla correzione nel senso indicato dal richiedente.
5.
Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle
presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente
competenti, ai sensi dell'art. 24, 6° comma della legge 241/90, hanno la
facoltà di differire l'accesso ai documenti richiesti sino a
quando la conoscenza di essi possa impedire od ostacolare gravemente
l'azione amministrativa.
1.
Terminate le operazioni relative ai trasferimenti
ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, l’Ufficio territorialmente
competente
2.
, utilizzando
tutti i posti delle dotazioni organiche disponibili a tali fini, assegna la
sede di titolarità al personale educativo che si trovi ancora in sede
provvisoria. A tali fini, l’Ufficio deve preventivamente accantonare, nei
confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo
che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di
movimento.
AVVERTENZE E TERMINI PER
LE OPERAZIONI DI MOBILITÀ
1. Le disposizioni relative alla mobilità,
contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A.,
appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato
alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni.
2.
I movimenti a domanda sui posti per l’istruzione e
la formazione dell’età adulta vengono disposti sui
centri territoriali soltanto se gli interessati ne fanno esplicita richiesta
nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli
elenchi ufficiali delle scuole.
3.
I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza
aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte
patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da
quella cui appartiene il laboratorio di titolarità dell'aspirante al
trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli
corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per
accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area:
"imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione
caldaie a vapore" (codice AR05), deve altresì essere in possesso del
titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del
lavoro" (codice RRGA).
Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti
termici"(codice H07)
e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti
all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in
possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno
dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori
annesse alla presente ordinanza.
Al laboratorio "conduzione e manutenzione di
autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area
"meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in
possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da
relativo certificato di abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli
indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla
presente ordinanza.
Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di
qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A
tal fine l’ufficio territorialmente competente valuta se sia stato
correttamente attribuito il codice in relazione alla specificità
dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art.
597 del D.L.vo n. 297/94.
Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a
seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi
all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento.
- ART. 21 -
DOMANDA DI PASSAGGIO AD
ALTRO PROFILO
1.
La domanda di passaggio ad altro profilo della
stessa area é presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalità utilizzando l'apposito modulo
di cui all'allegato c1. In
particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di
passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarità, l'individuazione
della seconda provincia deve coincidere.
2.
Non si tiene conto della domanda riferita alla
provincia ove ha sede l'istituto di titolarità qualora risulti accolta la
domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento
ad altra provincia. Non si tiene altresì conto della domanda di trasferimento
interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio
ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarità.
3.
Il personale A.T.A. può richiedere, qualora
risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a più profili della
stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti
sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del
modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorità che s'intende dare per
ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorità
le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto
dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la
compilazione delle domande.
- ART 22 -
POSTI RICHIEDIBILI
1.
Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di
scuola dell’infanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di
dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici
sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia
come primarie sia come secondarie di I grado.
2.
Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di
una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio
e di una espressione di gradimento per le scuole
primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di
scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali:
-
prima tutti
i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti
comprensivi;
-
successivamente tutti
gli istituti comprensivi.
PREFERENZE
1.
Le preferenze, in numero non superiore a 15,
debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze
possono essere del seguente tipo:
a) scuola;
b) distretto;
c) comune;
d) provincia;
2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d)
comportano che l'assegnazione può essere disposta indifferentemente per una
qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto
(1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le
scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo
grado, compresi gli istituti d'arte, i licei artistici e le istituzioni
educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2).
Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in
esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano
escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite
caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di
scuola.
3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto
intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento
al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio
suppletivo.
4. Tale punteggio viene
attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I
-preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di
una singola scuola ubicata nello stesso.
------------------------
(1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale é stato richiesto il movimento.
(2) Si
precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d)
comportano che l'assegnazione può essere disposta anche sulle unità scolastiche
autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e
comprese nelle preferenze medesime.
INDICAZIONI DELLE
PREFERENZE-MODALITÀ
1.
Il personale A.T.A. di ruolo può chiedere il
trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarità o per
sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui è titolare) o
congiuntamente per entrambe.
2.
Qualora intenda avvalersi di entrambe le facoltà,
deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le
modalità stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla
provincia di titolarità qualora risulti
accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia.
3.
Le preferenze, sia a livello di singola
scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale
devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli
elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso
ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni
istituzione scolastica, nella rete intranet, nonché sul sito internet del
Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, comprensive del
codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso
dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia
discordanza tra
la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia
stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza
medesima viene considerata come non espressa, salvo
reclamo.
4.
Per le indicazioni del tipo sintetico - comune,
distretto, provincia - è sufficiente riportare la denominazione, comprensiva
del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini
ufficiali escluso quello delle scuole dell’infanzia.
5.
Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d)
(distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarità
dell'aspirante al movimento non vengono prese in
considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze
successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo
"distretto" all'ultimo comma del presente articolo, nonché nei casi
di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale può essere espressa
preferenza anche per l'istituto di titolarità.
6.
Per il personale soprannumerario che, ai sensi del
secondo comma dell’art. 48 del contratto sulla mobilità, presenti domanda di
trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerarietà, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico
anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che,
qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il
comune o il distretto di titolarità, è graduato, per queste ultime preferenze,
secondo il punteggio spettante a domanda.
7.
Qualora una provincia comprenda comuni isolani,
questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo
distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia".
Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la
richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della
relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale.
8.
Qualora un distretto comprenda una parte del
territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante
al movimento può esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella
suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel
primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare
nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la
denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti
intercomunali (2).
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(1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune.
(2) Sono
intercomunali i distretti che comprendono più di un comune.
1.
Il dirigente scolastico, dopo l’accertamento della
esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella
elencata, procede all’acquisizione della domanda, utilizzando le apposite
procedure del sistema informativo secondo le specifiche
istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente
consegnare all’interessato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate
tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare all’Ufficio territorialmente
competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della
documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema
informativo delle domande stesse.
2.
L’Ufficio territorialmente
competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle
stesse ed all’assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate
al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di
precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il
punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facoltà
di far pervenire all’Ufficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla
ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nell’art. 12 del
C.C.N.I. sulla mobilità. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale
può anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze
già espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra
codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da
apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla
correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di
mancata richiesta o
richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art.24, 3° comma,
delle presenti disposizioni. L’ufficio competente, esaminati i reclami, apporta
le eventuali rettifiche.
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(1) Le istituzioni scolastiche
non devono procedere all’acquisizione al Sistema Informativo delle domande
relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto
alla provincia di titolarità del personale cui la domanda va inviata.
3.
Il personale in servizio presso sezioni associate
( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da
quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla
medesima sede principale.